Legge Bilancio 2025 – Principali novità Payroll

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Dilazione debiti

Saldo e stralcio

 


A cura di Marzio Scaglioni e Antonio Giardina

In data 31 Dicembre 2024 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 305 la legge di bilancio n. 207/2024 (”Legge di Bilancio 2025”), che disciplina il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”.

Nel presente articolo si riportano in sintesi alcune delle principali novità Payroll.

Sconto crediti fiscali

Finanziamenti e contributi

 

Riduzione strutturale aliquote IRPEF e nuova disciplina per le detrazioni

L’articolo 1, ai commi da 2 a 9, conferma la riduzione da quattro a tre aliquote IRPEF (23%, 35% e 43%) già prevista per l’anno 2024. Viene inoltre aumentata la soglia di detrazione per redditi da lavoro dipendente per i redditi inferiori a 15.000 euro, adeguando conseguentemente l’importo delle detrazioni da considerare nell’anno per valutare la spettanza del trattamento integrativo previsto per i redditi da lavoro dipendente sotto una certa soglia.

Il legislatore è anche intervenuto sulla detrazione spettante per i figli a carico. Invero, a partire dal 2025 la stessa si applica esclusivamente con riferimento ai figli di età inferiore a 30 anni, salvo che nel caso di disabilità accertata (comma 11, lettera a), n. 1)). Viene altresì limitata ai soli ascendenti la detrazione riconosciuta per i familiari conviventi diversi dai figli (comma 11, lettera a), n. 2).

Infine, è esclusa la spettanza della detrazione per i contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo in relazione ai loro familiari residenti all’estero

Riduzione del cuneo fiscale

La legge di bilancio 2025 segna la fine dell’esonero contributivo che prevedeva il taglio del 6%-7% della quota contributiva in capo ai dipendenti per fare spazio ad una nuova agevolazione. Per i redditi da lavoro dipendente fino a 20.000 euro, è riconosciuta una somma che non concorre alla formazione del reddito, calcolata in percentuale decrescente per scaglioni al crescere del reddito. Per i redditi compresi tra 20.000 e 40.000 euro, è riconosciuto un contributo in cifra fissa pari a 1.000 euro per redditi fino a 32.000 euro, e d’importo decrescente per redditi superiori a 32.000 euro fino ad azzerarsi alla soglia dei 40.000 euro. Tali somme sono riconosciute in via automatica dai sostituti d’imposta, che compensano il credito maturato all’atto dell’erogazione delle retribuzioni, verificandone la spettanza in sede di conguaglio e provvedendo al recupero delle somme non dovute. Tutto quanto sopra si traduce ad un minore impatto fiscale in capo al lavoratore dipendente nel corso del rapporto di lavoro.

Nuovo regime fiscale per le auto aziendali concesse ad uso promiscuo

Il comma 48 modifica la disciplina della tassazione dei redditi di lavoro dipendente nei casi di concessione in uso promiscuo ai dipendenti di autoveicoli, motocicli e ciclomotori, prevedendo che partecipa alla formazione del reddito un ammontare pari al 50% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri. Tale percentuale è ridotta al 10% per i veicoli a trazione esclusivamente elettrica a batteria e al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in. Le nuove disposizioni si applicano ai contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Tipologia di veicoli in base all’alimentazione % per la determinazione del fringe benefit
Tutti i veicoli (diversi da quelli sottoindicati) 50%
Veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica 10%
Veicoli elettrici ibridi plug in 20%

Appare, pertanto, evidente che per le auto a trazione tradizionale (i.e. alimentate esclusivamente da motore termico) il legislatore ha previsto un carico fiscale maggiore e pertanto anche un aggravio in termini di costo del lavoro.

Ulteriore estensione del congedo parentale

Il comma 217 apporta le seguenti modificazioni all’articolo 34, comma 1, primo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001:

  • la lettera a) rende strutturale per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti dal 2025, l’elevazione all’80% (finora prevista per il solo 2024) della retribuzione dell’indennità del congedo, per il secondo mese entro il sesto anno di vita del bambino, in luogo dell’elevazione al 60% prevista finora a regime;
  • la lettera b) eleva dal 30 all’80% il terzo mese di congedo di maternità o paternità per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti entro il sesto anno di vita del bambino.

Il comma 218 stabilisce che le disposizioni di cui al comma 1 si applicano rispettivamente con riferimento ai lavoratori che hanno terminato o terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, di cui rispettivamente al capo III e al capo IV del citato testo unico, successivamente al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024.

Cessione crediti fiscali

procedure celeri

 

La piena operatività di tale misura è soggetta alla successiva emanazione delle apposite circolari da parte degli istituti competenti, i quali forniranno anche istruzioni in merito al recupero dello sgravio per i per i mesi per i quali non si è fruito del beneficio in parola.

Nuova opzione contributiva per i neoiscritti alla cd. “AGO”

Il comma 169 consente agli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria (“AGO”), alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata, con primo accredito contributivo successivo al 1° gennaio 2025, di incrementare il montante contributivo individuale versando all’INPS una maggiorazione della quota di aliquota contributiva pensionistica a proprio carico non superiore a due punti percentuali. I contributi versati sono deducibili dal reddito complessivo solo per il 50% dell’importo totale versato. Specificatamente all’operatività di tale misura la legge di bilancio ha demandato la definizione delle modalità attuative della facoltà in oggetto a un Decreto Ministeriale di successiva emanazione.

Innalzamento soglia di esenzione fiscale e contributiva per i fringe benefit anche per il 2025

I commi 390 e 391 confermano per un ulteriore triennio (i.e. 2025, 2026 e 2027), un regime più favorevole in materia di esclusione dal computo del reddito imponibile del lavoratore per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore medesimo (cd. fringe benefits). Il limite di esenzione è elevato a 2.000 euro per i lavoratori con figli fiscalmente a carico e a 1.000 euro per gli altri lavoratori. Le esenzioni concernono anche la base imponibile della contribuzione previdenziale.

Esonero contributivo per le madri di due o più figli

Il comma 219 riconosce alle lavoratrici dipendenti e autonome, madri di due o più figli, un esonero contributivo della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (il cd. “IVS”) a carico della lavoratrice, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo. A partire dal 2027, per le madri di tre o più figli, l’esonero spetta fino al mese del compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo. La piena operatività di tale misura è soggetta alla successiva emanazione delle apposite circolari da parte degli istituti competenti, i quali forniranno anche istruzioni in merito al recupero dello sgravio per i per i mesi per i quali non si è fruito del suddetto beneficio contributivo.

Agevolazione contributiva per le imprese localizzate nel Sud Italia (cd. Decontribuzione Sud)

Tale misura reintroduce un’agevolazione contributiva (soggetta alle dovute condizionalità) prevista già negli anni passati per le zone del mezzogiorno. Più nello specifico, i commi da 406 a 412 riconoscono un esonero dal versamento dei contributi previdenziali (con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL) limitatamente alle micro, piccole e medie imprese (fino a 250 dipendenti) che occupano lavoratori a tempo indeterminato nelle suddette regioni. Tale agevolazione è concessa nei limiti della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

In alternativa, i commi da 413 a 421 riconoscono l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali (con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL) in favore dei datori di lavoro privati che non rientrano nella nozione di micro, piccola e media impresa prevista dalla normativa vigente e che occupano lavoratori a tempo indeterminato nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. Tale agevolazione è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea ed è sospesa fino alla data di adozione della decisione ed è concessa a condizione che il datore di lavoro dimostri al 31 dicembre di ogni anno un incremento occupazionale rispetto all’anno precedente dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

La piena operatività di tale misura è soggetta alla successiva emanazione delle apposite circolari da parte degli istituti competenti, i quali forniranno anche istruzioni in merito al recupero dello sgravio per i per i mesi per i quali non si è fruito del suddetto beneficio contributivo.

Finanziamenti personali e aziendali

Prestiti immediati

 

Anno Misura Importo Massimo Applicazione
2025 25% dei complessivi contributi previdenziali 145 euro su base mensile per 12 mensilità Ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31.12.2024
2026 20% dei complessivi contributi previdenziali 125 euro su base mensile per 12 mensilità Ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31.12.2025
2027 Ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31.12.2026
2028 100 euro su base mensile per 12 mensilità Ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31.12.2027
2029 15% dei complessivi contributi previdenziali 75 euro su base mensile per 12 mensilità Ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31.12.2028

Imposta sostitutiva ridotta per i premi di risultato erogati ai dipendenti

Il comma 385 – riprendendo una misura già vigente nel corso del 2024 – estende ai premi e alle somme erogati negli anni 2025, 2026 e 2027 la riduzione transitoria da 10 a 5 punti percentuali dell’aliquota dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali, concernente alcuni emolumenti retributivi, costituiti da premi di risultato e da forme di partecipazione agli utili d’impresa.

Tracciabilità delle spese di trasferte ai fini della non imponibilità fiscale e contributiva

Il comma 81 modifica il TUIR limitando la deducibilità di alcune tipologie di spesa, ai fini delle imposte sui redditi, solo se effettuate con mezzi di pagamento tracciabili. In dettaglio, il comma 81 modifica il testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: con la nuova formulazione viene infatti stabilito che le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale, delle spese di alloggio e di vitto, specifica che i rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’articolo 1 della legge n. 21 del 1992 (servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente), non concorrono a formare il reddito se le predette spese sono effettuate con metodi tracciabili, cioè con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo n. 241 del 1997 (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari). Viceversa, ove policy aziendali o disposizioni di contratto collettivo prevedessero il rimborso delle spese di trasferta e queste fossero sostenute tramite mezzi di pagamento non tracciabili, queste ultime sono da considerarsi imponibili da un punto di vista fiscale e contributivo generando anche un aggravio inerente al costo del lavoro per le aziende.

Per una discussione più approfondita ti preghiamo di contattare:

Marzio Scaglioni

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