Spese riaddebitate deducibili se il cliente non le rimborsa

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Carta di credito con fido

Procedura celere

 


Dal 2025 non concorrono più alla formazione del reddito imponibile i rimborsi delle spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente (art. 54 comma 2 lett. b) del TUIR). Allo stesso tempo, tali spese non sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo del soggetto che le sostiene (art. 54-ter comma 1 del TUIR).

Tuttavia, se il committente non rimborsasse le spese addebitategli, il costo resterebbe, di fatto, indeducibile in capo all’esercente arti e professioni. Per scongiurare tale conseguenza, è stata introdotta una disciplina analoga a quella prevista, nell’ambito del reddito d’impresa, per la deducibilità delle perdite su crediti.

In particolare, si prevede che le spese non rimborsate da parte del committente siano deducibili dalla data in cui (art. 54-ter comma 2 del TUIR):
– il committente ha fatto ricorso o è stato assoggettato a uno degli istituti di regolazione della crisi e dell’insolvenza disciplinati dal DLgs. 14/2019 o a procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni;
– la procedura esecutiva individuale nei confronti del committente sia rimasta infruttuosa;
– il diritto alla riscossione del corrispondente credito è prescritto.

Microcredito

per le aziende

 

In tale ipotesi, sembra ragionevole ritenere che l’artista o il professionista debba dedurre le spese rimaste a suo carico comunque nella misura massima prevista dal TUIR. Ad esempio, le spese di vitto e alloggio saranno deducibili in misura pari al 75% del costo, nel limite del 2% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta. Un aspetto che presumibilmente andrà chiarito è se il limite del 2% dei compensi vada riferito all’anno in cui avviene la deduzione della spesa o a quello originario del suo sostenimento.

Ciò posto, il committente si considera che abbia fatto ricorso o sia stato assoggettato a uno degli istituti disciplinati dal citato DLgs. 14/2019 (art. 54-ter comma 3 del TUIR):
– in caso di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata del sovraindebitato, dalla data della sentenza di apertura di tali procedure;
– in caso di liquidazione coatta amministrativa, dalla data del provvedimento che la dispone;
– in caso di procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, dalla data di ammissione alla procedura;
– in caso di procedura di concordato preventivo, dalla data del decreto di apertura della procedura;
– in caso di accordo di ristrutturazione dei debiti e di piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, dalla data di omologazione dell’accordo ovvero del piano;
– in caso di piano attestato di risanamento, dalla data certa degli atti e dei contratti di cui all’art. 56 comma 5 del DLgs. 14/2019;
– in caso di contratto o accordo di cui all’art. 23 comma 1 lett. a), b) e c) del DLgs. 14/2019, dalla data certa di tali atti;
– in caso di concordato semplificato di cui all’art. 25-sexies del DLgs. 14/2019, dalla data del decreto previsto dal comma 4 di tale articolo;
– in caso di concordato minore, dalla data di apertura della procedura;
– in caso di ristrutturazione dei debiti del consumatore di cui all’art. 67 e ss. del DLgs. 14/2019, dalla data della pubblicazione della relativa proposta ai sensi dell’art. 70 del medesimo DLgs. 14/2019.

Tali disposizioni valgono anche per gli istituti di diritto estero equivalenti previsti in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni (art. 54-ter comma 4 del TUIR).

La formulazione della norma, prevedendo la deducibilità delle spese non rimborsate “dalla data” dell’assoggettamento del committente a uno dei citati istituti, ricalca quella dell’art. 101 comma 5 del TUIR. Sembra, quindi, ragionevole ritenere che, anche per la deducibilità della spesa non rimborsata in capo all’artista o al professionista, l’apertura della procedura rappresenti il momento iniziale di deduzione dell’onere, la quale potrà avvenire anche in anni successivi, quando appaia certa la relativa irrecuperabilità.

In ogni caso, per evitare l’esperimento di procedure dal costo superiore alle somme da recuperare, le spese non superiori a 2.500 euro (tenendo conto anche del compenso a esse relativo) sono deducibili se, entro un anno dalla loro fatturazione, il committente non ha provveduto al rimborso, a partire dal periodo d’imposta nel corso del quale scade tale periodo annuale (art. 54-ter comma 5 del TUIR).

Infine, ove si ritengano gli obblighi di tracciabilità introdotti dall’art. 1 commi 81-83 della L. 207/2024 (legge di bilancio 2025) applicabili anche con riferimento alle spese di vitto e alloggio, viaggio e trasporto tramite taxi o NCC, sostenute direttamente dal lavoratore autonomo e rimaste a suo carico (si veda “Tracciabilità delle spese di trasferta e rappresentanza con più dubbi che certezze” del 17 gennaio 2025), per la deducibilità appare necessario il sostenimento dell’onere con strumenti tracciabili, quali bancomat e carte di credito.



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