Regime forfetario 2025: cosa cambia?

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Il regime forfetario, introdotto dalla Legge di stabilità 2015,  rappresenta il regime naturale per le persone fisiche che esercitano attività d’impresa, arte o professioni in possesso dei requisiti previsti dalla legge e che non incorrono in una delle cause di esclusione.

La modifica più rilevante è stata effettuata dal legislatore con la Legge 197/2022 (legge di bilancio 2023) quando è stato incrementata la soglia di accesso al regime da 65.000 a 85.000 euro ed è stata introdotta l’uscita immediata dal regime quando i ricavi o compensi percepiti sono superiori a 100.000 euro.

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Modifiche 2025

Per l’anno 2025 i requisiti di accesso e permanenza sono stati modificati:

  • dall’art.1, comma 12, Legge 207 del 2024 – Legge di bilancio 2025
  • dall’art.17, Legge 203 del 2024 – Disposizioni in materia di lavoro

Legge di bilancio 2025

L’art.1, comma 12 prevede che “Per l’anno 2025, il limiti di cui all’art.1, comma 57, lettera d-ter), della legge 23 dicembre 2014, n.190, è elevato a 35.000” pertanto non possono accedere al regime forfetario i contribuenti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 35.000 (importo che fino al 2024 è stato fissato ad euro 30.000).

Disposizioni in materia di lavoro

L’art.17, Legge 203 del 2024 invece ha apportato delle variazioni all’applicazione del regime forfetario in caso di contratti misti, fornendo ulteriori specificazioni in relazione alla causa ostativa di cui alla lett. d-bis) del comma 57, specificando quanto segue:

“1. La causa ostativa di cui alla lettera d-bis) del comma 57 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non si applica nei confronti delle persone fisiche iscritte in albi o registri professionali che esercitano attività libero-professionali, comprese quelle esercitate nelle forme di cui all’articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile, in favore di datori di lavoro che occupano più di duecentocinquanta dipendenti, a seguito di contestuale assunzione mediante stipulazione di contratto di lavoro subordinato a tempo parziale e indeterminato, con un orario compreso tra il 40 per cento e il 50 per cento del tempo pieno previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato. Il numero dei dipendenti di cui al primo periodo è calcolato alla data del 1° gennaio dell’anno in cui sono stipulati contestualmente il contratto di lavoro subordinato e il contratto di lavoro autonomo o d’opera professionale. I lavoratori autonomi sono tenuti a eleggere un domicilio professionale distinto da quello del soggetto con cui hanno stipulato il contratto di lavoro subordinato a tempo parziale.
2. Fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dal comma 1 del presente articolo, in mancanza di iscrizione in albi o registri professionali la causa ostativa di cui alla lettera d-bis) del comma 57 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non si applica altresì nei confronti delle persone fisiche che esercitano attività di lavoro autonomo, nei casi e nel rispetto delle modalità e condizioni previsti da specifiche intese realizzate ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
3. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo si applicano esclusivamente a condizione che il contratto di lavoro autonomo stipulato contestualmente al contratto di lavoro subordinato sia certificato dagli organi di cui all’articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e che non si configuri, rispetto al contratto di lavoro subordinato, alcuna forma di sovrapposizione riguardo all’oggetto e alle modalità della prestazione nonché all’orario e alle giornate di lavoro.”

Requisiti di accesso/permanenza

Chi può accedere

Possono accedere al regime forfetario i contribuenti che nell’anno precedente hanno, contemporaneamente:

  • Conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 85.000 euro
  • Sostenuto spese per un importo complessivo non superiore a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori, anche a progetto, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati con apporto costituito da solo lavoro e quelle corrisposte per le prestazioni di lavoro rese dall’imprenditore o dai suoi familiari.

Cause di esclusione

Non possono accedere al regime forfetario:

  • le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito
  • i non residenti, a eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente realizzato
  • i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi
  • gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte individualmente
  • le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro, fatta eccezione per chi inizia una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni
  • coloro che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 35.000 euro (fino al 2024, il limite è stato 30.000 euro), tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell’anno precedente sia cessato (sempre che in quello stesso anno non sia stato percepito un reddito di pensione o un reddito di lavoro dipendente derivante da un altro rapporto di lavoro).

Verifica dei requisiti in Integrato GB

In “Multi ditta”, gestione “Verifica regime forfetario” è possibile verificare l’accesso o la permanenza nel regime agevolato compilando una semplice check-list.

Procedura apertura gestione Verifica regime forfettario

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All’apertura della gestione sono riepilogate tutte le persone fisiche titolari di partita IVA presenti nell’anagrafica delle ditte:

Riepilogo di tutte le persone fisiche titolari di partita IVA presenti in anagrafica delle ditteRiepilogo di tutte le persone fisiche titolari di partita IVA presenti in anagrafica delle ditte

  • Codice ditta
  • Cognome e Nome
  • Codice attività: è riportato il codice attività del soggetto al 31/12/2024, ossia l’anno precedente rispetto a quello in cui si sta effettuando la verifica dei requisiti di accesso/ permanenza al regime forfetario. Nel caso in cui il soggetto svolge più attività con contabilità separate viene riportato il codice attività principale.
  • Regime contabile: è riportato il regime contabile adottato per l’anno 2014.
  • Ricavi riproporzionati: sono calcolati i ricavi in base ai giorni di esercizio dell’attività

Cliccando nel pulsante ‘…’, posizionato in corrispondenza della ditta e della colonna “Ricavi riproporzionati”, si accede alla maschera di dettaglio:

I ricavi sono riportati in automatico dalla procedura in base a quanto registrato in contabilità per l’anno 2024.
Anche il numero dei giorni viene calcolato in automatico dal software in base alle date di inizio/fine attività impostate in anagrafica ditta, nella storicizzazione al 31/12/2024.
Nel caso in cui la ditta ha più codici attività, con contabilità separate, nella gestione sono riportati tutti i codici attività con i relativi ricavi e i relativi giorni di esercizio.

  • Verifica: in questo campo è evidenziato lo stato del soggetto rispetto ai requisiti di accesso.

Cliccando il tasto  “…”, situato in corrispondenza della ditta e della colonna “Verifica”, si accede a una maschera che permette di verificare i requisiti previsti per l’accesso/permanenza nel regime.

Apertura maschera Verifica regime forfetario per la dittaApertura maschera Verifica regime forfetario per la ditta

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