IN BREVE
AGEVOLAZIONI
Le novità della Manovra 2025 per i bonus edilizi
Legge 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1, commi dal 54 a 56
La Legge di Bilancio 2025 è intervenuta sulle misure in materia di detrazioni edilizie, da un lato prorogando alcune misure e dall’altro ridimensionando alcune agevolazioni.
Non è stato prorogato il cosiddetto “Bonus verde” e, solo per il 2025, è previsto un nuovo “Bonus elettrodomestici”, un contributo per l’acquisto di elettrodomestici ad elevata efficienza energetica (non inferiore alla nuova classe energetica B), prodotti nel territorio dell’Unione europea, con contestuale smaltimento dell’elettrodomestico sostituito.
Vedi l’Approfondimento
IVA
Esportatori abituali e plafond IVA 2025
Gli esportatori abituali sono i soggetti passivi IVA che nei 12 mesi precedenti hanno effettuato esportazioni, o altre operazioni assimilate, per un ammontare superiore al 10% del proprio volume d’affari. Il valore di queste operazioni costituisce il cosiddetto plafond tramite cui possono acquistare senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 633/1972.
Gli esportatori abituali che applicano il metodo “solare” (alternativo a quello “mobile”) dal 1° gennaio 2025 possono quindi acquistare beni e/o servizi senza l’applicazione dell’IVA nel limite di un importo (cosiddetto “plafond”) corrispondente al totale delle esportazioni e/o operazioni assimilate registrate nei 12 mesi precedenti (periodo 2024).
Vedi l’Approfondimento
IVA
Fatturazione immediata e differita: le regole
Le cessioni di beni o le prestazioni di servizi possono essere documentate attraverso l’emissione della fattura immediata o della fattura differita riepilogativa di più operazioni.
La fattura immediata è emessa, per ciascuna operazione imponibile, generalmente dal soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio. La fattura si ha per emessa all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente.
La fattura immediata deve essere trasmessa al SdI entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione.
L’effettuazione dell’operazione ai fini IVA, per le operazioni nazionali, corrisponde:
- alla data di stipula dell’atto, se riguardano beni immobili;
- alla consegna o spedizione del bene nelle vendite di cose mobili;
- al pagamento del corrispettivo nelle prestazioni di servizi.
Se anteriormente a questi eventi viene emessa fattura o venga pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento.
In alternativa alla fatturazione immediata è sempre possibile emettere una fattura differita, ai sensi dell’art. 21, comma 4, lett. b), D.P.R. n. 633/1972.
Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione, ed avente le caratteristiche del ddt, nonché per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni. Resta fermo il conteggio dell’imposta a debito nella liquidazione IVA del mese di effettuazione dell’operazione.
Ad esempio, in caso di più consegne per vendite di beni effettuate nel mese di luglio nei confronti dello stesso cliente, accompagnate da documenti di trasporto, possono essere raggruppate in un’unica fattura emessa e trasmessa al Sistema di Interscambio entro il 15 agosto; tale operazione entrerà nella liquidazione IVA del mese di luglio.
Per le operazioni triangolari “interne” (ossia quelle in cui il primo cedente A vende merci a B, primo cessionario, con trasporto diretto da A a C, terzo destinatario, cessionario di B) la fattura che il promotore della triangolazione (B) deve emettere al proprio cliente (C) può essere emessa e computata ai fini della liquidazione entro il mese successivo alla consegna o spedizione, effettuata dal primo cedente (A) al terzo destinatario (C).
IVA
Compensazione credito IVA 2025 dal 1° gennaio
È possibile utilizzare il credito IVA in compensazione orizzontale con altre imposte e contributi, già dalla scadenza del 16 gennaio 2025, ma entro il limite massimo di 5.000 euro.
La compensazione può essere effettuata utilizzando il codice tributo 6099 con anno di riferimento 2024, tramite il modello F24.
Per importi superiori a questa soglia, sarà necessario attendere la presentazione della dichiarazione IVA annuale e ottenere il visto di conformità, salvo esoneri per i contribuenti “virtuosi”.
IVA
Legge di Bilancio 2025: reverse charge nei contratti di appalto per la movimentazione di merci
Legge 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1, commi da 57 a 63
La Legge di Bilancio 2025 ha esteso il meccanismo di inversione contabile IVA (reverse charge) alle prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali caratterizzati da un prevalente utilizzo di manodopera e beni strumentali di proprietà del committente, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione merci e servizi di logistica.
L’efficacia della disposizione è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell’Unione europea, di una autorizzazione, per cui si prevede che, in attesa della sua piena operatività, il prestatore e il committente possono optare, per un periodo di tre anni, per una soluzione per cui il pagamento dell’IVA sulle prestazioni rese venga effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore, che è solidalmente responsabile dell’imposta dovuta. Pertanto, la fattura viene emessa dal prestatore e l’imposta è versata dal soggetto committente, senza possibilità di compensazione.
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
Il “ravvedimento operoso” dei contributi INPS
D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87
La riforma del sistema sanzionatorio, entrata in vigore dal 1° settembre 2024, coinvolge anche i contributi previdenziali.
La normativa non ha efficacia retroattiva e dunque si applica alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024.
Una delle principali novità riguarda la possibilità di ricorrere ad una procedura, simile al ravvedimento operoso, per rimediare alle omissioni contributive consistenti nel mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare sia rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie.
In questi casi il soggetto obbligato può infatti ora “ravvedersi” spontaneamente, prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, e versare, in un’unica soluzione, i contributi entro i 120 giorni successivi alla scadenza originaria del termine di pagamento. Così facendo potrà beneficiare di una riduzione della sanzione che è normalmente fissata al tasso ufficiale di riferimento (TUR) maggiorato di 5,5 punti e che in caso di ravvedimento spontaneo viene ridotta al solo tasso ufficiale di riferimento, senza dunque la citata maggiorazione del 5,5%. La sanzione civile in ogni caso non può essere superiore al 40% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
Resta invece sostanzialmente invariato il sistema sanzionatorio per l’ipotesi di evasione contributiva.
INPS ha pubblicato sul suo sito internet un “simulatore” (https://servizi2.inps.it/servizi/WebApplicationSimulatoreCSU), che consente di calcolare l’importo delle sanzioni civili dovute per i giorni di ritardo/omissione del versamento dei contributi dalla data di scadenza legale alla data della simulazione.
SOCIETÀ
Dal 2025 obbligo PEC per gli amministratori delle società
Legge 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1, comma 860
La Legge di Bilancio 2025, all’art. 1, comma 860, ha introdotto l’obbligo per gli amministratori di imprese costituite in forma societaria (sia di persone che di capitali) di dotarsi di una PEC personale da comunicare al Registro delle impresee da inserire nell’indice nazionale degli indirizzi delle imprese e dei professionisti.
L’iscrizione del domicilio digitale nel Registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria.
La norma si limita ad aggiungere all’art. 5, comma 1, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole qui evidenziate in grassetto:
Art. 5 Posta elettronica certificata – indice nazionale degli indirizzi delle imprese e dei professionisti
1. L’obbligo di cui all’articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall’articolo 37 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è esteso alle imprese individuali nonché agli amministratori di imprese costituite in forma societaria che presentano domanda di prima iscrizione al registro delle imprese o all’albo delle imprese artigiane successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Dal tenore letterale possiamo quindi dedurre che il nuovo obbligo:
- si applichi alle società costituite a partire dal 1° gennaio 2025 e quindi non dovrebbe riguardare gli amministratori delle società già esistenti;
- riguardi tutti gli amministratori e non solo i rappresentanti legali;
- non comporti specifiche sanzioni a carico degli amministratori che non dovessero provvedere; ma non è escluso che possa essere sanzionata la società in caso di inadempimento.
La Camera di Commercio di Milano Monza-Brianza e Lodi ha però adottato una interpretazione più restrittiva che vedrebbe l’applicazione del nuovo obbligo a tutte le società. Ha infatti comunicato che “In attesa di eventuali indicazioni ministeriali, si ritiene pertanto obbligatoria la compilazione del domicilio digitale degli amministratori/liquidatori nelle domande inviate a far data dall’1/1/2025 relative a:
- iscrizione della nomina unitamente all’atto costitutivo oppure a seguito di rinnovi/variazioni dell’organo amministrativo/nomina o variazione dei liquidatori di società di capitali;
- iscrizione dell’atto costitutivo/dell’atto di modifica dei patti sociali con nuovi soci amministratori/soci accomandatari/ amministratori/liquidatori di società di persone.
La domanda di iscrizione relativa a uno degli adempimenti illustrati, carente dell’indicazione del domicilio digitale degli amministratori/liquidatori, comporta la sospensione della pratica per permetterne la regolarizzazione ed evitare in tal modo il rifiuto di iscrizione” (https://www.milomb.camcom.it/obbligo-di-iscrivere-il-domicilio-digitale-degli-amministratori-delle-societa).
Altre Camere di Commercio hanno riportato la notizia del nuovo obbligo, senza ancora precisarne gli effetti operativi.
Sarà dunque fondamentale chiarire prossimamente gli aspetti applicativi della norma e fornire linee guida che uniformino il comportamento delle Camere di Commercio.
RISCOSSIONE
Rateizzazione delle somme iscritte a ruolo con nuove regole dal 1° gennaio 2025
D.Lgs. 29 luglio 2024, n. 110, art. 13
L’art. 13 del D.Lgs. n. 110/2024 ha introdotto significative novità a partire dal 1° gennaio 2025 in materia di dilazione di pagamento di somme iscritte a ruolo.
Istanze per somme di importo fino a 120 mila euro
Su semplice richiesta del contribuente che dichiara di versare in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, Agenzia delle entrate-Riscossione concede la rateizzazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, di importo inferiore o pari a 120.000 euro, comprese in ciascuna richiesta di dilazione, fino a un massimo di:
- 84 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
- 96 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
- 108 rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.
Su richiesta del contribuente che documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, invece, Agenzia delle entrate-Riscossione, verificati i requisiti per l’accesso alla dilazione, può concedere la rateizzazione:
- da 85 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
- da 97 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
- da 109 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.
Sia nel caso di istanza su semplice richiesta sia di istanza documentata, l’importo di ciascuna rata non può essere inferiore a 50 euro.
Istanze per somme di importo superiore a 120 mila euro
Nel caso di istanze per somme iscritte a ruolo di importo superiore a 120 mila euro (comprese in ciascuna richiesta di dilazione), il contribuente deve sempre documentare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria. In questo caso Agenzia delle entrate-Riscossione, verificati i requisiti per l’accesso alla dilazione di pagamento, può concedere la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, fino ad un massimo di 120 rate mensili.
La documentazione della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria
Le istanze per le quali è previsto l’obbligo di documentare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria sono quelle di importo superiore a 120 mila euro, oppure di importo fino a 120 mila euro per le quali vengono richieste più di 84 rate.
In questi casi l’Agenzia delle entrate-Riscossione deve valutare la sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria e determinare il numero massimo di rate concedibili considerando:
- l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati;
- l’Indice di Liquidità e l’Indice Alfa per i soggetti diversi da persone fisiche e titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati;
- l’Indice Beta per i condomini.
Nel caso di soggetti colpiti da eventi atmosferici, calamità naturali, incendi o altro evento eccezionale che abbiano determinato l’inagibilità totale dell’unico immobile, adibito ad uso abitativo in cui risiedono i componenti del nucleo familiare o dell’unico immobile adibito a studio professionale o sede dell’impresa, in alternativa alla documentazione sopra citata, la sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria è valutata e documentata presentando la certificazione dell’inagibilità totale dell’immobile rilasciata dalla competente autorità comunale non oltre 6 mesi prima della presentazione della richiesta di rateizzazione.
La modulistica è accessibile sul sito internet di Agenzia delle entrate-Riscossione.
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
Dal 2025 spettano 60 giorni per definire gli avvisi bonari
A decorrere dal 1° gennaio 2025, per poter beneficiare della riduzione delle sanzioni a un terzo (in caso di liquidazione automatica) o a due terzi (in caso di controllo formale) gli avvisi bonari potranno essere definiti, con il pagamento della totalità delle somme o della prima rata, entro 60 giorni dalla ricezione (fino al 31 dicembre 2024 il termine era di 30 giorni).
Per gli avvisi bonari recapitati direttamente all’intermediario il termine per la definizione è fissato in 90 giorni dalla data di trasmissione telematica dell’invito.
Resta fissato a 30 giorni il termine per pagare le imposte derivanti da liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata.
IRPEF
Fringe benefit auto aziendali: novità 2025
Agenzia delle Entrate, Comunicato 30 dicembre 2024
La Legge di Bilancio 2025 prevede novità anche nella determinazione del fringe benefit sulle auto aziendali.
Nel 2024, per i veicoli di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo con contratti stipulati dal 1° luglio 2020, per la determinazione del compenso in natura per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti si applicavano ad una percorrenza convenzionale di 15 mila km, in base al costo chilometrico ACI e alla quantità di emissioni di anidride carbonica, le seguenti percentuali:
- 25% per i veicoli con valori di emissione di CO2 inferiori a 60g/km;
- 30% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km;
- 40% per l’anno 2020 e 50% a decorrere dal 2021 per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km;
- 50% per l’anno 2020 e 60% a decorrere dal 2021 per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiore a 190 g/km.
Con le nuove regole il valore del fringe benefit per le auto di nuova immatricolazione (concesse in uso promiscuo con contratti stipulati dal 1° gennaio 2025) sarà invece determinato applicando all’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15 mila km, in base al costo chilometrico ACI, le seguenti percentuali
- 20% per le ibride plug-in;
- 10% per le elettriche;
- 50% per le altre auto.
Per le auto assegnate sino al 31 dicembre 2024 si continuerà ad applicare, anche nel 2025, la vecchia normativa.
Il Comunicato dell’Agenzia delle Entrate riportante le Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall’ACI 2025 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2024, n. 304.
IMPOSTE INDIRETTE
Coefficienti usufrutto 2025 per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita
D.M. 27 dicembre 2024
Nonostante dal 1° gennaio 2025 il tasso di interesse legale sia sceso dal 2,5% al 2%, il D.M. 27 dicembre 2024 ha confermato, per il 2025, i coefficienti da utilizzare per determinare il valore fiscale di rendite e diritti di usufrutto, uso e abitazione già in vigore dallo scorso 1° gennaio 2024.
Il D.Lgs. n. 139/2024, nel riformare l’imposta sulle successioni e donazioni e l’imposta di registro, ha infatti inserito:
- nel nuovo comma 5-ter dell’art. 46 del D.P.R. n. 131/1986 e
- nel nuovo comma 1-ter dell’art. 17 del D.Lgs. n. 346/1990,
la precisazione che per determinare il valore delle rendite e dell’usufrutto, non si possa più assumere un tasso di interesse legale inferiore al 2,5%.
IMPOSTE DIRETTE
Transfer pricing su servizi a basso valore aggiunto
Corte di giustizia Tributaria di Primo grado di Milano n. 3537/2024
Una recente sentenza della Corte di giustizia Tributaria di Primo grado di Milano (n. 3537/2024) ha precisato che in ambito di transfer pricing su servizi a basso valore aggiunto, ancor prima di verificare l’esistenza di un’idoneo mark-up (5% secondo l’art 7 del D.M. 14 maggio 2018) va verificato, ai fini della corretta deducibilità dei costi:
- che i destinatari del servizio ne abbiano una reale necessità e che sarebbero stati disposti a pagarlo anche qualora fossero stati indipendenti dal fornitore;
- che i servizi offerti dalla controllante non siano una duplicazione di attività che la controllata già svolge in autonomia o con il contributo di altri fornitori esterni.
IMPOSTE DIRETTE
Cripto-attività: novità alla disciplina fiscale 2025
Legge 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1, commi da 21 a 29
Significative modifiche alla disciplina fiscale delle cripto-attività sono state previste dalla Legge di Bilancio 2025 (Legge 30 dicembre 2024, n. 207), all’art. 1, commi da 21 a 29. Le cripto-attività sono rappresentazioni digitali di valore o diritti che possono essere trasferite e memorizzate elettronicamente; la definizione include cripto-valute come Bitcoin ed Ether, ma anche token utilizzati per scopi specifici, come utility token e asset tokenizzati.
La modifica più rilevante riguarda l’eliminazione della soglia minima di 2.000 euro, finora prevista come franchigia per la tassazione delle plusvalenze. A partire dal 2025, qualsiasi plusvalenza derivante dalla compravendita di cripto-attività sarà quindi soggetta a imposizione fiscale, indipendentemente dal suo ammontare.
Per quanto riguarda le aliquote, il legislatore ha previsto un regime differenziato: fino al 31 dicembre 2025 si manterrà l’attuale aliquota del 26%, mentre dal 1° gennaio 2026 l’imposizione aumenterà al 33%. Questo incremento si applicherà sia alle plusvalenze che agli altri proventi derivanti da cripto-attività.
La normativa introduce anche una disposizione transitoria che consente la rideterminazione del valore di acquisto delle cripto-attività possedute al 1° gennaio 2025. I possessori potranno optare per sostituire il costo storico di acquisto con il valore alla predetta data, determinato secondo i criteri dell’art. 9 del TUIR. Tale opzione richiede il versamento di un’imposta sostitutiva del 18% sul valore rideterminato, entro il 30 novembre 2025.
Per agevolare il versamento dell’imposta sostitutiva, è prevista la possibilità di rateizzazione in tre quote annuali di pari importo. La prima rata dovrà essere versata entro il 30 novembre 2025. Su quelle successive saranno dovuti interessi nella misura del 3% annuo.
Va evidenziato che la scelta di rideterminare il valore comporta una limitazione significativa: non sarà possibile utilizzare le eventuali minusvalenze derivanti da questa operazione ai fini della compensazione prevista dall’art. 68 del TUIR.
Il nuovo assetto normativo delinea quindi un sistema di tassazione più strutturato per le cripto-attività, caratterizzato dall’eliminazione delle soglie di esenzione e da un incremento del prelievo fiscale dal 2026. La possibilità di rideterminare il valore delle posizioni esistenti al 1° gennaio 2025 rappresenta un’opportunità di regolarizzazione, che andrà valutata considerando attentamente il rapporto tra il costo dell’imposta sostitutiva e i potenziali benefici fiscali futuri.
AGEVOLAZIONI
ISEE 2025: limiti per le agevolazioni
L’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) serve a valutare e confrontare la situazione economica delle famiglie.
Dall’importo dell’ISEE dipendono una serie di agevolazioni condizionate proprio al dato evidenziato dall’indicatore della situazione economica equivalente.
L’importo di riferimento non è unico ma varia in relazione al tipo di agevolazione.
Ecco una tabella di sintesi con i limiti ISEE 2025 delle principali agevolazioni collegate.
Limiti importo ISEE 2025 | Agevolazione |
6.000 euro | Bonus anziani non autosufficienti |
10.140 euro | Supporto formazione e lavoro / INPS |
8.052,75 euro | Carta Acquisti MEF |
9.530 euro | Bonus sociale bollette per nuclei familiari fino a 3 figli a carico (20.000 euro per nuclei con almeno 4 figli a carico) |
10.140 euro | Assegno di inclusione |
15.000 euro | Carta Dedicata a Te per il sostegno della spesa alimentare |
35.000 euro | Carta Cultura |
40.000 euro | Bonus bebè |
Altri bonus, quali per esempio il Bonus asili nido, prevedono agevolazioni diverse in base allo scaglione ISEE di riferimento.
APPROFONDIMENTI
AGEVOLAZIONI
I bonus edilizi 2025
Legge 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1, commi dal 54 a 56
La Legge di Bilancio 2025 è intervenuta sulle misure in materia di detrazioni edilizie, da un lato prorogando alcune misure e dall’altro ridimensionando alcune agevolazioni.
I bonus per il 2025:
Agevolazione | Misura | Spesa massima | Note |
Bonus ristrutturazione | – Abitazione principale 50% – Altro immobile 36% |
96.000 euro | Stop caldaie uniche a combustibili fossili |
Ecobonus | – Abitazione principale 50% – Altro immobile 36% |
30.000 – 60.000 euro | Stop caldaie uniche a combustibili fossili |
Sismabonus | – Abitazione principale 50% – Altro immobile 36% |
96.000 euro | |
Superbonus | 65% | ||
Bonus mobili | 50% | 5.000 euro | Solo per chi ha realizzato una ristrutturazione iniziata dal 1/1/2024 |
Bonus barriere architettoniche | 75% | 30.000 – 50.000 euro |
La Legge di Bilancio 2025 non ha prorogato il cosiddetto “Bonus verde”.
Solo per il 2025 però è previsto un nuovo “Bonus elettrodomestici”: un contributo per l’acquisto di elettrodomestici ad elevata efficienza energetica (non inferiore alla nuova classe energetica B), prodotti nel territorio dell’Unione europea, con contestuale smaltimento dell’elettrodomestico sostituito di importo:
- pari al 30% del costo di acquisto dell’elettrodomestico,
- fino a un massimo di 100 euro (elevato a 200 euro in caso di ISEE inferiore a 25.000 euro).
Per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro gli oneri e le spese per i quali è prevista una detrazione dall’imposta lorda sono ammessi in detrazione fino a un ammontare calcolato moltiplicando l’importo base della detrazione in corrispondenza del reddito complessivo del contribuente per il coefficiente relativo al numero di figli a carico. In particolare, l’importo base della detrazione è:
- 14.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 75.000 euro;
- 8.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 100.000 euro.
Senza figli il coefficiente è 0,5, 0,70 in presenza di 1 figlio, 0,85 2 figli, 1 più di 2 figli o almeno 1 con disabilità.
IVA
Utilizzo del plafond IVA per gli esportatori abituali
Gli esportatori abituali sono i soggetti passivi IVA che nei 12 mesi precedenti hanno effettuato esportazioni, o altre operazioni assimilate, per un ammontare superiore al 10% del proprio volume d’affari. Il valore di queste operazioni costituisce il cosiddetto plafond tramite cui possono acquistare senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 633/1972.
Gli esportatori abituali che applicano il metodo “solare” (alternativo a quello “mobile”) dal 1° gennaio 2025 possono quindi acquistare beni e/o servizi senza l’applicazione dell’IVA nel limite di un importo (cosiddetto “plafond”) corrispondente al totale delle esportazioni e/o operazioni assimilate registrate nei 12 mesi precedenti (periodo 2024).
Per le operazioni da effettuare a partire dal 1° gennaio 2020, gli esportatori abituali che intendono acquistare o importare senza applicazione dell’IVA debbono però preventivamente trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione d’intento, in via telematica, direttamente, da parte dei soggetti abilitati a Entratel o Fisconline, o tramite i soggetti incaricati (commi 2-bis e 3 dell’art. 3 del D.P.R. n. 322/1998).
Già dal 2020 non vi è più l’obbligo di comunicare al fornitore le dichiarazioni di intento trasmesse all’Agenzia delle Entrate, ma dal momento che il fornitore si trova comunque obbligato a verificare e ad inserire il numero di protocollo della dichiarazione in fattura, l’esportatore abituale dovrà comunque comunicare il numero di ricevuta al fornitore. Soltanto in questo modo potrà essere emessa in modo corretto la fattura senza l’applicazione dell’IVA ex art. 8, comma 1, lett. c), D.P.R. n 633/1972.
Il fornitore destinatario della dichiarazione d’intento dovrà effettuare il riscontro telematico dell’avvenuta presentazione accedendo al servizio on line dell’Agenzia delle Entrate (https://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerIntent/index.jsp).
Se tutti i dati inseriti corrispondono a quelli della ricevuta rilasciata dall’Agenzia a seguito della presentazione della dichiarazione d’intento, il messaggio di risposta sarà “dichiarazione d’intento correttamente presentata”.
Si ricorda che per le cessioni di beni, il momento di effettuazione dell’operazione ai fini IVA si realizza alla data di consegna o spedizione. È quindi la data di consegna della merce al destinatario che individua il momento impositivo dell’operazione e di esigibilità dell’imposta, anche se la fattura può essere “differita” al 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle cessioni (art. 21, comma 4, D.P.R. n. 633/1972).
Il cessionario esportatore abituale che intende avvalersi del plafond deve quindi comunicarlo al cedente, anteriormente alla effettuazione della operazione, a nulla rilevando il fatto che la fatturazione avvenga a fine mese. È perciò in corrispondenza del momento di effettuazione dell’operazione che si cristallizza il consumo del plafond.
PRINCIPALI SCADENZE
Data scadenza | Ambito | Attività | Soggetti obbligati | Modalità |
Venerdì 31 gennaio 2025 | Trasmissione spese al Sistema TS | Termine per trasmettere telematicamente al sistema Tessera Sanitaria i dati relativi alle prestazioni sanitarie/veterinarie incassate nel II semestre 2024 da parte dei soggetti interessati dall’obbligo. | Professionisti/operatori sanitari | Telematica |
Bientina lì, 20/01/2025
Studio Mattonai
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link