La Tabella Unica Nazionale di risarcimento del danno non patrimoniale alla persona di non lieve entità.

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Non è ancora stato adottato il Decreto del Presidente della Repubblica recante il Regolamento della Tabella Unica Nazionale prevista dall’art. 138 del Codice delle Assicurazioni. Il testo approvato nella seduta del Consiglio dei Ministri del 25 novembre 2024, non è stato ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Il provvedimento riguarda l’attuazione della disciplinare su scala nazionale del calcolo del valore del risarcimento del danno alla persona di natura non patrimoniale per le lesioni di non lieve entità, così come modificato dal D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito nella L. 25 febbraio 2022, n. 15, art. 3-ter. Tale disposizione prevede oggi l’adozione di due distinti regolamenti: il primo per il calcolo del valore del danno per gravità delle lesioni dal 10 al 100% di invalidità per età del danneggiato e il secondo per l’individuazione del valore per punto delle menomazioni all’integrità psico-fisica.

L’iter del regolamento sul calcolo del valore del danno sembrerebbe concluso dopo l’approvazione del Consiglio dei Ministri del 24 Novembre 2024. Dopo un primo parere negativo del 13 febbraio 2024, che evidenziava alcune carenze nella concertazione interministeriale, l’inopportunità di un richiamo preventivo alla sostenibilità economica per il comparto assicurativo e l’assenza di documentazione integrativa, il testo attuale è stato riesaminato con parere favorevole del Consiglio di Stato del 24 settembre 2024.

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Dall’analisi del documento più recente disponibile, successivo al 25 novembre 2024, emergono alcuni elementi rilevanti:

Il testo è stato redatto dal Ministro delle Imprese in concerto con il Ministro della Giustizia ed è citata una consultazione con IVASS dell’11 novembre 2024.

Non vi è, invece, menzione di consultazioni con associazioni di categoria, quali l’Associazione Nazionale Vittime della Strada, Unarca e Peopil, che avevano più volte lamentato, anche attraverso la stampa, la loro esclusione dai pareri.

La mancata consultazione con tali associazioni, che denunciavano una scarsa tutela del principio di integrità del risarcimento per i danneggiati, sembra essere stata considerata non necessaria.

  • Il superamento delle criticità in questo ambito indica che le osservazioni precedenti erano di natura meramente procedurale e non sostanziale. I calcoli sono obiettivi e non compromettono il principio dell’integrità del risarcimento, pur se per lesioni di gravità intermedia per alcune fasce d’età, i valori pecuniari risultano inferiori a quelli desunti dalle tabelle giudiziali (cfr. infra).
  • Il calcolo tabellare nazionale si applica esclusivamente ai danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore e dall’esercizio della professione sanitaria nelle strutture pubbliche e private.
  • I valori risultano determinati in modo legittimo anche per:
  • le fasce di età e invalidità in cui i valori sono inferiori rispetto a quelli delle tabelle dei Tribunali di Milano e Roma;
  • il valore giornaliero dell’invalidità temporanea.
  • Il regolamento si applicherà solo ai sinistri verificatisi dopo l’entrata in vigore del D.P.R.

 

La limitata applicazione del provvedimento, in equilibrio tra i diritti inviolabili della persona e il dovere di solidarietà, è stata già valutata conforme ai principi costituzionali dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 235 del 16 ottobre 2014 (in riferimento alle lesioni di lieve entità) e la tabella verrà applicata anche ai sinistri di rc sanitaria dall’art. 7 della L. 24 del 2017 (Legge Gelli).

Inoltre, la disposizione sull’applicazione temporale successiva all’entrata in vigore del decreto garantisce che i nuovi valori superiori non incideranno sulle riserve degli istituti assicuratori né sui fondi delle strutture sanitarie. A supporto di questa conclusione vi sono i dati statistici di IVASS del 2021, che evidenziano una bassa incidenza dei sinistri rientranti nella fascia interessata dagli aumenti.

Il testo più recente del regolamento include numerosi allegati utili per la determinazione del valore pecuniario del danno.

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L’allegato primo contiene le tavole per il calcolo del danno biologico e morale, articolate in: moltiplicatori biologici del punto, coefficienti di riduzione per età, coefficienti moltiplicatori del danno morale.

L’allegato secondo include la Tabella Unica Nazionale con i valori pecuniari per ogni punto di danno biologico ed il calcolo del risarcimento del danno biologico comprensivo di danno morale, suddiviso in tre fasce di valore (minimo, medio e massimo).

Tra le tavole fornite, la tabella n. 2 dell’allegato secondo assume particolare rilevanza per gli operatori del diritto, indicando:

  • il grado di invalidità (I.P.) a partire dal 10%;
  • il valore del punto biologico;
  • l’incremento per danno morale;
  • gli importi complessivi, correlati all’età del danneggiato.

In conclusione, non ci resta che attendere l’approvazione e la sottoscrizione del decreto da parte del Presidente della Repubblica e la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Il ritardo potrebbe essere dovuto alla predisposizione della seconda tabella prevista dall’art. 138 C.A.P., necessaria per individuare i punti di invalidità corrispondenti alle menomazioni.



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