Cassa Integrazione, dal 2025 arriva lo sconto per le imprese virtuose

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La riduzione riguarderà i datori iscritti al FIS che non hanno fatto ricorso all’assegno di integrazione salariale negli ultimi due anni, scatta lo sconto del 40% sulla contribuzione. Ridotta anche la contribuzione addizionale in caso di ricorso ai trattamenti di integrazione salariale.

Da quest’anno arriva lo sconto sulla contribuzione dovuta al Fondo di Integrazione Salariale (FIS) per le aziende fino a cinque dipendenti che non abbiano fatto ricorso all’assegno di integrazione salariale (AIS) negli ultimi due anni. Lo sconto consiste in una riduzione del 40% dell’aliquota ordinaria di finanziamento del FIS che, pertanto, scende dallo 0,5% della retribuzione imponibile allo 0,30%. Lo rende noto l’Inps nella Circolare n. 3/2025 in cui spiega che si riduce anche la contribuzione addizionale dovuta in caso di accesso ai trattamenti di CIGS/CIGO/CIGD per i datori che non abbiano chiesto interventi di integrazione salariale nei precedenti 24 mesi.

Il FIS

I chiarimenti fanno seguito alla Riforma degli ammortizzatori sociali contenuta nella legge di bilancio 2022. Dal 1° gennaio 2022 sono entrati nel perimetro del FIS i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente, appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non coperte dalla CIGO e che non aderiscono ai fondi di solidarietà bilaterali.
Nella pratica è venuto meno il previgente limite dei 5 dipendenti al di sotto del quale le aziende fino al 31 dicembre 2021 non godevano, al netto di quelli emergenziali, di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. La riforma, tra l’altro, ha esteso il trattamento di integrazione salariale anche ai lavoratori a domicilio e agli apprendisti di tutte le tipologie.

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Le tutele

Il Fondo garantisce l’Assegno di integrazione salariale (cd. «AIS») in luogo del precedente assegno di solidarietà e assegno ordinario. La prestazione copre le sospensioni/riduzioni dell’attività lavorativa sia per la causali ordinarie che straordinarie con una diversa gradazione a seconda della dimensione dell’azienda: sino a cinque dipendenti spettano sino a 13 settimane in un biennio mobile; da sei a quindici dipendenti la prestazione raddoppia a 26 settimane in un biennio mobile. Oltre i quindici dipendenti il Fondo eroga solo la tutela per le causali ordinarie, quelle straordinarie sono garantite dalla CIGS.

Aliquote

I datori di lavoro finanziano il FIS con contributo ordinario pari allo 0,50% della retribuzione imponibile di ciascun dipendente per le imprese sino a cinque dipendenti; 0,80% per le imprese con un organico superiore. Più un contributo addizionale pari al 4% dell’imponibile in caso di ricorso all’assegno di integrazione salariale.

In merito l’Inps ricorda che dal 1° gennaio 2025, a favore dei datori di lavoro con non più di 5 dipendenti che non abbiano presentato domanda di Assegno integrazione salariale per almeno 24 mesi, a far data dal termine del periodo di fruizione del trattamento, l’aliquota si riduce in misura pari al 40%. Pertanto il contributo dovuto passa dallo 0,5% allo 0,3%. L’Inps non lo spiega ma la predetta riduzione interesserà anche l’aliquota addizionale che scenderà dal 4% al 2,4% (messaggio n. 637/2022).

Fondo Attività professionali

La medesima riduzione interessa anche i datori di lavoro che rientrano nel perimetro del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali (Dm 21 maggio 2024). Dal 1° gennaio 2025 gli studi che occupano mediamente non più di cinque dipendenti e che non abbiano presentato domanda di Ais per almeno 24 mesi a far data dal termine del periodo di fruizione del trattamento godranno di una riduzione dell’ordinaria aliquota di finanziamento dallo 0,5% allo 0,3% della retribuzione imponibile.

Contribuzione Addizionale CIG

Dal 1° gennaio 2025, inoltre, entra in vigore anche lo sconto sulla contribuzione addizionale dovuta sulla CIGS/CIGO/CIGD per tutti i datori di lavoro. La disciplina generale, come noto, prevede un contributo pari:

  • 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente al periodo di CIG, sino ad un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
  • 12% oltre le 52 settimane ed entro 104 settimane in un quinquennio mobile;
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  • 15% oltre le 104 settimane in un quinquennio mobile.

Dal 1° gennaio 2025 per i datori di lavoro che non abbiano fruito dei trattamenti di CIG per almeno 24 mesi successivi al termine dell’ultimo periodo di fruizione del trattamento la misura del contributo addizionale si riduce al:

  • 6% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente al periodo di CIG, sino ad un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
  • 9% oltre le 52 settimane ed entro 104 settimane in un quinquennio mobile.

In merito l’Inps spiega che la verifica dell’ultimo periodo di fruizione del trattamento deve essere effettuata sulla/e matricola/e contributiva/e, nonché su tutte le unità produttive che fanno capo al datore di lavoro, univocamente accertato dal codice fiscale. Inoltre a tal fine rilevano anche i periodi di CIG in relazione ai quali il datore non abbia versato la contribuzione addizionale in virtù di eventuali esoneri (es. per eventi non oggettivamente evitabili).

Per i datori di lavoro rientranti nel FIS il calcolo dei 24 mesi successivi al termine dell’ultimo periodo di fruizione deve essere effettuato considerando sia i trattamenti di CIGS che l’eventuale fruizione dell’assegno di integrazione salariale (Ais) che, come noto, sostituisce la CIGO nelle causali ordinarie.

Per i periodi di fruizione superiori a 104 settimane nel quinquennio mobile si continua a versare il contributo addizionale nella misura piena, cioè pari a 15%.  

Documenti: Circolare Inps 5/2025

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