Accessibilità digitale: cosa cambia dal 28 giugno con l’Accessibility Act Europeo

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Tra qualche mese entreranno ufficialmente in vigore in Italia le disposizioni contenute nella direttiva comunitaria per agevolare l’accessibilità di prodotti e servizi alle persone con disabilità: vediamo cosa cambia

Nei prossimi mesi, il panorama dell’accessibilità digitale è destinato a cambiare per sempre e (si spera) in meglio grazie all’Accessibility Act Europeo (European Accessibility Act EAA). Le disposizioni contenute nella direttiva comunitaria entreranno ufficialmente in vigore il 28 giugno 2025. Vediamo le novità che riguarderanno prodotti e servizi, nonché i vantaggi per le persone con disabilità, senza rinunciare a fare un po’ di storia.

Cos’è l’Accessibility Act Europeo?


L’Accessibility Act Europeo ha l’obiettivo di promuovere una società più equa e inclusiva e favorire l’autonomia delle persone con disabilità attraverso lo sviluppo dell’accessibilità digitale seguendo i principi della progettazione universale. Per raggiungere questo scopo, i proponenti hanno scelto di uniformare a livello comunitario normative fortemente squilibrate tra i vari paesi. In particolare, la direttiva stabilisce quali prodotti e servizi debbano essere resi accessibili, i criteri di accessibilità e le tipologie di organizzazioni che dovranno impegnarsi in questo percorso. Nelle intenzioni dell’Unione Europea, l’Accessibility Act amplierà le possibilità di accesso ad una vasta platea di persone, favorirà la libera circolazione di prodotti e servizi, migliorerà la concorrenza e abbasserà i prezzi.

L’accessibilità digitale in Italia: la Legge Stanca


Ad oggi, il principale riferimento normativo sull’accessibilità digitale in Italia è la legge 4 del 2004, detta anche “Legge Stanca” (dal nome dell’allora Ministro per l’Innovazione e le Tecnologie Lucio Stanca), successivamente integrata a più riprese. Il suo obiettivo è quello di promuovere il principio di uguaglianza sancito dalla Costituzione garantendo l’accessibilità ai servizi informatici e telematici della pubblica amministrazione e ai servizi di pubblica utilità (compresi i siti web e le applicazioni mobili ma escluse le intranet e le extranet realizzate prima del 2019, salvo loro revisione o rifacimento) alle persone con disabilità.
Questo modello si applica ad enti pubblici, organizzazioni che svolgono servizio pubblico sul territorio nazionale e grandi aziende (anche con sede all’estero, ndr), nello specifico:

  • pubbliche amministrazioni;
  • enti pubblici economici;
  • Assistenza per i sovraindebitati

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  • aziende private concessionarie di servizi pubblici;
  • aziende municipalizzate regionali;
  • enti di assistenza e di riabilitazione pubblici;
  • aziende di trasporto e telecomunicazione a partecipazione pubblica;
  • aziende appaltatrici di servizi informatici;
  • organismi di diritto pubblico;
  • soggetti che usufruiscono di contributi pubblici o agevolazioni per servizi online;
  • Prestito personale

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  • altri soggetti giuridici con un fatturato medio, negli ultimi tre anni, superiore a € 500.000.000 che offrono servizi al pubblico tramite siti web o applicazioni mobili.


I soggetti interessati devono anche rendere disponibile alle persone con disabilità un meccanismo di feedback e redigere una dichiarazione annuale per rendere pubblico lo stato di accessibilità di siti web e applicazioni mobili direttamente gestite.

In caso di inadempienza dopo un’eventuale diffida sono previste diverse tipologie di sanzione: provvedimenti disciplinari nei confronti dei dirigenti responsabili degli enti pubblici e sanzioni amministrative pecuniarie fino al 5% del fatturato per i privati. L’ente incaricato di vigilare sulla corretta applicazione della legge è l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID).

Cosa cambia con l’Accessibility Act Europeo?

L’Accessibility Act Europeo è stato recepito dall’Italia con il decreto legislativo 82 del 2022 e andrà ad ampliare in modo consistente sia le tipologie di prodotti e servizi coinvolti (non solo siti web e app, ma tutti i contenuti che prevedono elementi digitali), sia le indicazioni sui requisiti di accessibilità, sia i soggetti che dovranno attenersi alle sue prescrizioni. In linea generale, a dover rendere accessibili tutti i prodotti e i servizi digitali forniti a partire dal 28 giugno 2025 saranno tutti gli enti pubblici e privati. L’unica esenzione totale è rappresentata dalle microimprese, ovvero le aziende con meno di 10 dipendenti e meno di 2 milioni di euro di fatturato all’anno. Le piccole e medie imprese possono invece invocare, documentandolo adeguatamente, il principio dell’onere sproporzionato se i costi per rendere accessibile un prodotto o un servizio sono tali da compromettere la loro produzione, distribuzione o vendita.

A quali prodotti e servizi si applicano le nuove regole

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I servizi e i prodotti digitali che dovranno essere resi accessibili sono:

  • sistemi hardware e sistemi operativi informatici generici;
  • terminali self-service (sportelli automatici, biglietterie…);
  • terminali con capacità informatiche interattive per consumatori (per la comunicazione elettronica come gli smartphone o per l’accesso ai media audiovisivi);
  • lettori di libri elettronici (e-reader)
  • Assistenza per i sovraindebitati

    Saldo e stralcio

     

  • servizi di comunicazione elettronica;
  • servizi di accesso a media audiovisivi;
  • servizi di trasporto passeggeri (aerei, autobus, treni e navigazione);
  • servizi bancari;
  • libri elettronici (e-book);
  • e-commerce;
  • comunicazioni di emergenza attraverso il numero unico europeo 112.

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I nuovi requisiti di accessibilità


I requisiti di accessibilità vengono definiti nell’allegato I dell’Accessibility Act Europeo. A livello generale, i criteri contengono disposizioni dettagliate e complesse per consentire alle persone con disabilità fisica, motoria, sensoriale (persone cieche, ipovedenti e sorde) e cognitive di fruire dei prodotti e dei servizi inclusi nella direttiva in condizioni di parità. Il tutto attraverso modalità che prevedano l’utilizzo di diverse tipologie di strumenti come l’audiodescrizione, la lingua dei segni, comandi vocali, elementi tattili, l’utilizzo di un linguaggio chiaro e di caratteri ad alta leggibilità, alternative ai canali manuali che non prevedano l’utilizzo di forza o estensione.

Per approfondire:


Accessibility Act in italiano

Decreto Legislativo di attuazione dell’Accessibility Act

Marco Berton

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