Una sentenza del TAR Lazio ha chiarito i confini della responsabilità dei proprietari non responsabili in casi di abusi edilizi, distinguendo tra obblighi ripristinatori e sanzioni pecuniarie.
Gli abusi edilizi rappresentano una delle problematiche più complesse nel panorama normativo italiano, coinvolgendo spesso non solo chi commette le irregolarità, ma anche i proprietari degli immobili, anche quando questi ultimi non hanno una responsabilità diretta.
La recente sentenza del TAR Lazio n. 21367/2024 fa luce su un aspetto delicato della materia: quando un proprietario può essere ritenuto responsabile degli abusi edilizi realizzati su un immobile? E quali sono le conseguenze in termini di sanzioni e obblighi?
Scopriamo insieme i dettagli di questo importante pronunciamento.
Advertisement – Pubblicità
Il contesto della controversia
La controversia si sviluppa intorno a un terreno situato nel Comune di Albano Laziale, appartenente a più comproprietari, tra cui i ricorrenti. Su questo terreno erano stati realizzati interventi edilizi in difformità dalle autorizzazioni, senza il necessario titolo abilitativo. Il Comune, in applicazione del D.P.R. 380/2001, aveva emesso un’ordinanza che intimava la demolizione delle opere abusive e minacciava l’applicazione di sanzioni pecuniarie in caso di mancato adempimento.
Un aspetto peculiare del caso è rappresentato dal fatto che i ricorrenti non avevano mai avuto la disponibilità materiale del terreno né avevano partecipato alla realizzazione degli abusi. Tuttavia, l’ordinanza era stata notificata a tutti i comproprietari, in quanto titolari di quote del bene, e non esclusivamente al responsabile degli interventi irregolari.
La questione si complica ulteriormente a causa di precedenti contenziosi civili tra i comproprietari, che avevano già portato a sentenze che accertavano l’uso esclusivo del terreno da parte di uno dei familiari. Nonostante questo, il Comune aveva deciso di considerare tutti i proprietari potenzialmente coinvolti, ritenendo che, in virtù del loro rapporto con il bene, avessero l’obbligo di collaborare al ripristino dello stato dei luoghi.
Leggi anche: Abuso edilizio: quando pagare la sanzione non evita la demolizione
I ricorrenti hanno quindi presentato un ricorso amministrativo, contestando la legittimità dell’ordinanza nella parte in cui li coinvolgeva e chiedendo l’annullamento delle sanzioni previste.
La loro argomentazione principale si fondava sul principio secondo cui il proprietario non responsabile non dovrebbe essere destinatario di provvedimenti sanzionatori, sebbene possa essere chiamato a garantire il rispetto delle disposizioni urbanistiche.
Advertisement – Pubblicità
La decisione del TAR Lazio
Il TAR Lazio, analizzando la questione, ha stabilito che l’ordinanza emessa dal Comune di Albano Laziale, pur essendo formalmente corretta, risultava in parte inapplicabile nei confronti dei ricorrenti. La sentenza ha evidenziato come il proprietario non responsabile della realizzazione degli abusi edilizi, pur obbligato a collaborare al ripristino dello stato dei luoghi, non possa essere soggetto a sanzioni pecuniarie.
Questo principio, già affermato da precedenti giurisprudenziali del Consiglio di Stato, è stato ribadito nel caso specifico.
In particolare, il TAR ha richiamato l’articolo 31 del D.P.R. 380/2001, che individua come destinatari delle sanzioni demolitorie sia i responsabili dell’abuso sia i proprietari del bene. Tuttavia, mentre il proprietario può essere obbligato a garantire la rimozione degli abusi in forza della sua relazione con l’immobile, le sanzioni pecuniarie devono essere applicate esclusivamente ai soggetti che hanno materialmente realizzato gli interventi irregolari.
Leggi anche: Acquisto di immobili con abusi edilizi: rischi e obblighi del nuovo proprietario
Il TAR ha inoltre sottolineato che il Comune, pur avendo correttamente notificato l’ordine di demolizione a tutti i comproprietari, non poteva imporre loro alcuna sanzione in mancanza di un accertamento della loro responsabilità diretta.
La sentenza ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse, precisando che l’ordinanza non produceva un pregiudizio attuale nei confronti dei ricorrenti, poiché non era stata applicata alcuna sanzione pecuniaria nei loro confronti.
Advertisement – Pubblicità
Considerazioni conclusive
La sentenza del TAR Lazio n. 21367/2024 rappresenta un importante punto di riferimento nella gestione dei procedimenti relativi agli abusi edilizi. Da un lato, conferma il principio per cui l’ordine di demolizione può essere notificato anche ai proprietari non responsabili, sottolineando il loro ruolo nel ripristino della legalità urbanistica. Dall’altro, ribadisce che le sanzioni pecuniarie non possono gravare su chi non ha materialmente commesso l’abuso, proteggendo così i proprietari incolpevoli da conseguenze ingiuste.
Questo pronunciamento invita le amministrazioni comunali a condurre un’istruttoria accurata e a considerare attentamente le specificità di ogni caso, al fine di evitare errori che possano generare ulteriore contenzioso. Allo stesso tempo, sottolinea l’importanza per i proprietari di monitorare le attività sui beni di loro proprietà e di attivarsi prontamente in caso di irregolarità.
La sentenza pone dunque le basi per una gestione più equa ed efficace dei procedimenti relativi agli abusi edilizi, fornendo spunti utili sia per le amministrazioni pubbliche sia per i privati coinvolti.
TAGS: abusi edilizi, contenziosi urbanistici, D.P.R. 380/2001, demolizione, legalità edilizia, normativa urbanistica, responsabilità proprietari, sanzioni pecuniarie, sentenza amministrativa, tar lazio
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link