Nuove dotazioni di sicurezza: le spiegazioni del Ministero

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Il Ministero dei Trasporti ha riposto tramite la pubblicazione di una circolare ai quesiti postigli da Confindustria Nautica e volti a chiarire la riforma del Regolamento di attuazione del Codice della nautica da diporto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 21 settembre 2024 riguardanti le dotazioni di sicurezza e il loro utilizzo.

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Le raccomandazioni

Nella circolare che ci ha trasmesso Confindustria Nautica, si chiarisce che il fabbricante delle dotazioni di sicurezza individuali a partire dal 18 gennaio 2024 è tenuto a fornire la documentazione a corredo delle dotazioni vendute contenenti le raccomandazioni per il loro impiego, oppure stampigliarle sul prodotto stesso.

Per le dotazioni individuali, costruite e commercializzate prima del 18 gennaio 2024, il fabbricante è obbligato a mettere a disposizione dell’utente sul proprio sito le informazioni raggruppate in un PDF scaricabile.

Il diportista, dal canto suo, ha l’obbligo di procedere eventualmente alla sostituzione dei prodotti che, secondo le raccomandazioni del fabbricante, siano scaduti o il cui rinnovo è consigliato per vetustà.

La cosa importante però è che il diportista è obbligatorio ad avere le raccomandazioni del fabbricante a bordo della barca. La loro assenza sarà tollerata sino al 21 ottobre del 2025, ma da quella data sarà sanzionata.

La targhetta

Si sgonfia completamente, invece, la storia della targhetta dove scrivere il numero identificativo del mezzo di salvataggio, di cui si era tanto parlato quando fu prevista nel decreto n 133 del 17 settembre del 2024.

Per mesi tutti si sono chiesti come l’identificativo sarebbe dovuto essere riportato sul giubbotto di salvataggio, si sono fatte le ipotesi più strane e si sono valutate tutte le possibilità, ma alla fine la risposta è: con un pennarello indelebile.

Il numero identificativo del mezzo di salvataggio individuale, ovvero la sua targa, possono essere scritti con un pennarello indelebile direttamente sul giubbotto o sull’etichetta che alcuni produttori avevano già approntato. Il ministero non fornisce indicazioni di dove, in quale punto del giubbotto questo va riportato, né della grandezza della scritta, l’importante è che il numero ci sia.

Per i natanti da diporto non iscritti, la marcatura rimane facoltativa ma consigliata.

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Il mezzo di passaggio collettivo

Il passaggio che riguarda il mezzo di salvataggio collettivo per le barche che navigano oltre le 12 miglia, all’interno delle zone SAR nazionali introduce una novità che complica un po’ le cose.

La circolare cita testualmente: Le unità che navigano oltre 12 miglia di distanza dalla costa ed entro il limite dell’area di ricerca e soccorso nazionale (SAR) possono avere a bordo la zattera costiera in luogo di quella oceanica “se munite di strumenti elettronici per la geo-localizzazione”.

Nella circolare viene chiarito che si intendono il GPS e l’E.P.I.R.B. contemporaneamente presenti a bordo e che quest’ultimo può essere sostituito dal telefono satellitare dotato di dispositivo di invio di messaggio di soccorso all’Italian Maritime Rescue Coordination Centre (I.M.R.C.C.).

Purtroppo questo passaggio solleva due interrogativi:
• a quale strumento GPS si riferisce la circolare?
• perché contemporaneamente?

Perchè si deve avere a bordo uno strumento GPS atto alla geolocalizzazione se si ha già l’E.P.I.R.B. o, in sostituzione, un telefono satellitare con la funzione di chiamata di soccorso collegata all’Italian Maritime Rescue Coordination Centre (I.M.R.C.C.), apparecchi che entrambi operano la geolocalizzazione del mezzo.

La circolare seguita dando informazioni sull’uso del tender in sostituzione della zattera costiera, informazioni però già note che non aggiungono nulla a quanto già ampiamente riportato.

Ancora una volta, le risposte del Ministero, chiudono delle risposte ma aprono ad altri interrogativi che speriamo ricevano una risposta quanto prima.

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