Sismabonus acquisti con detrazione e credito d’imposta non allineati

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Per i rogiti che sono stati stipulati nel corso del 2024, l’agevolazione sismabonus acquisti di cui al comma 1-septies dell’art. 16 del DL 63/2013 va ripartita in dieci o cinque quote costanti annuali, a seconda che la sua fruizione avvenga nella forma “naturale” di detrazione IRPEF/IRES in dichiarazione dei redditi, oppure mediante l’opzione di sconto sul corrispettivo o di cessione del credito di cui all’art. 121 del DL 34/2020.

Se, in sede di compravendita, l’acquirente-beneficiario ha esercitato l’opzione per la fruizione del beneficio sismabonus acquisti sotto forma di contributo anticipato dal fornitore mediante sconto sul corrispettivo applicato in fattura, il credito d’imposta corrispondente alla detrazione altrimenti spettante è suddiviso in cinque quote annuali costanti.
Se, invece, in sede di compravendita, non è stata esercitata alcuna opzione di sconto sul corrispettivo, l’acquirente-beneficiario avrà maturato, sulle spese detraibili “pagate”, una detrazione IRPEF/IRES suddivisa in dieci quote annuali costanti.

Se però, sussistendone i presupposti, l’acquirente-beneficiario che ha sostenuto le spese detraibili “senza sconto”, decide di optare per la cessione a terzi del credito d’imposta corrispondente alla detrazione altrimenti spettante, il credito d’imposta che viene acquistato dal cessionario non è suddiviso anch’esso in dieci quote annuali costanti, bensì in cinque.

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Questo “slalom” tra cinque e dieci quote annuali costanti, che più di qualche comprensibile dubbio sta ingenerando negli operatori soprattutto quando si ritrovano a effettuare valutazioni di convenienza tra detrazione e opzione di cessione, riguarda in verità non solo la detrazione sulle spese sostenute nel 2024 per l’acquisto di unità immobiliari antisismiche ex comma 1-septies dell’art. 16 del DL 63/2013, ma anche le spese sostenute nel 2024 per l’effettuazione di interventi agevolati di riduzione del rischio sismico ex comma 1-bis – 1-quinquies del medesimo art. 16 del DL 63/2013 e anche di interventi agevolati di eliminazione di barriere architettoniche ex art. 119-ter del DL 34/2020 (oltre che per l’effettuazione di interventi agevolati ai fini del superbonus ex art. 119 del DL 34/2020, ancorché in tale caso lo “slalom” sia tra quattro e dieci quote annuali costanti).

Sino al 2023, tali spese detraibili davano infatti diritto a maturare detrazioni fruibili in cinque quote annuali costanti (quattro, nel caso del superbonus) e, in virtù del principio di “medesimo orizzonte temporale” stabilito dal comma 3 dell’art. 121 del DL 34/2020, tale risultava essere anche il numero delle quote annuali costanti in cui risultava suddiviso, in caso di esercizio delle opzioni di sconto o cessione di cui al precedente comma 1 del medesimo art. 121, il credito d’imposta corrispondente alle detrazioni altrimenti spettanti.

Questa identità di orizzonte temporale, tra detrazioni e crediti di imposta da esse derivanti, è stata però “minata”, con riguardo alle spese sostenute dal periodo d’imposta in corso al 29 maggio 2024 (dal 2024 per i soggetti “solari”), dal disposto dell’art. 4-bis comma 4 del DL 39/2024, ai sensi del quale:
– l’orizzonte temporale di fruizione delle detrazioni, per le quali risultavano previste un numero di quote annuali costanti inferiore a dieci, è stato allineato a dieci anni;
– in deroga al principio di “medesimo orizzonte temporale” stabilito dal comma 3 dell’art. 121 del DL 34/2020, l’orizzonte temporale di fruizione dei crediti d’imposta derivanti dalle detrazioni “allineate” ai dieci anni viene mantenuto agganciato alla previgente ripartizione quinquennale (quadriennale, nel caso del superbonus).

Sismabonus acquisti dal 2025 al 2027

Giova ricordare che per le spese sostenute dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2027 per l’acquisto di unità immobiliari con le caratteristiche per beneficiare del “sismabonus acquisti”, di cui all’art. 16 comma 1-septies del DL 63/2013, non è più possibile optare per la cessione o sconto ai sensi dell’art. 121 del 34/2020. Ciò vale anche per la quasi totalità delle detrazioni spettanti per interventi “edilizi”, con la sola eccezione del superbonus, di cui all’art. 119 del DL 34/2020, per le cui spese sostenute nel 2025 è ancora possibile optare per cessione/sconto nei casi esclusi dal blocco delle opzioni di cui all’art. 2 del DL 11/2023 e dai DL 212/2023 e DL 39/2024.



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