Sono in vigore da oggi le novità in materia di trasporto del denaro contante (e di spedizione di denaro “non accompagnato”) in entrata nell’Unione o in uscita dall’Unione apportate al DLgs. 195/2008 (dal DLgs. 211/2024 di adeguamento della normativa nazionale al Regolamento 2018/1672/Ue).
In realtà, le novità attengono ai trasporti in entrata o in uscita dall’Italia, dal momento che il nostro legislatore ha deciso di applicare gli obblighi correlati ai passaggi transfrontalieri con denaro contante anche a quelli interni alla Ue.
Ai sensi dell’art. 3 comma 1 del DLgs. 195/2008, infatti, chiunque entri nel territorio nazionale (o ne esca) trasportando “denaro contante” di importo “pari o superiore” a 10.000 euro deve dichiarare tale somma all’Agenzia delle Dogane. La nuova disciplina affianca a tale obbligo quello della messa a disposizione del contante ai fini dei necessari controlli, precisandosi, altresì, che l’obbligo di dichiarazione non si ritiene soddisfatto non solo nel caso di informazioni inesatte o incomplete, ma anche quando il denaro contante non sia messo a disposizione ai fini del controllo.
Le ulteriori principali novità attengono alla definizione di denaro contante e all’introduzione del nuovo istituto del “trattenimento temporaneo” dello stesso.
Quanto alla definizione di denaro contante si precisa come esso comprenda la valuta, gli strumenti negoziabili al portatore, i beni utilizzati come riserve altamente liquide e le carte prepagate. Queste ultime sono così definite: “le carte non nominative elencate al punto 2 dell’allegato I al regolamento (UE) 2018/1672 … che contengono valore in moneta o liquidità o vi danno accesso ovvero che possono essere usate per operazioni di pagamento, per l’acquisto di beni o servizi o per la restituzione di valuta, qualora non collegata a un conto corrente”. Si tratta della medesima definizione contenuta nell’art. 2 par. 1 del regolamento 2018/1672/Ue, rispetto alla quale la circ. Agenzia delle Dogane n. 12/2024 ha evidenziato la mancanza di una specificazione delle carte prepagate in grado di ricondurle alla nozione di denaro contante.
A giudizio dell’Agenzia delle Dogane, quindi, per poter essere incluse in tale definizione occorrerebbe l’adozione di un atto delegato che disponga in tal senso, finora non emanato (si sottolinea, infatti, come l’art. 2 par. 2 del regolamento 2018/1672/Ue preveda il potere della Commissione di adottare atti delegati al fine di modificare l’allegato I per tener conto delle nuove tendenze in materia di riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo, o per tener conto delle migliori pratiche di prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo oppure per impedire l’uso da parte di criminali di merci utilizzate come riserve di valore altamente liquide e di carte prepagate). Pertanto, conclude l’Agenzia delle Dogane, sebbene le carte prepagate siano incluse nella definizione di denaro contante, allo stato non vi sarebbe obbligo di dichiararle.
All’interno del nuovo art. 3-bis del DLgs. 195/2008, poi, viene introdotto l’istituto del “trattenimento temporaneo” del denaro contante. All’Agenzia delle Dogane e alla Guardia di Finanza è riconosciuta la possibilità di trattenere il denaro contante qualora gli obblighi di dichiarazione non siano stati assolti in tutto o in parte ovvero qualora emergano indizi che il denaro contante, a prescindere dall’importo, potrebbe essere correlato ad attività criminose. Il trattenimento temporaneo è disposto con provvedimento amministrativo e deve essere motivato e comunicato ai soggetti interessati anche nel caso di importo inferiore a 10.000 euro.
Viene, inoltre, introdotta la nozione di “denaro contante non accompagnato” (ossia del denaro contante che rientri in una qualsiasi tipologia di spedizione ovvero in un plico postale o equivalente senza una persona fisica che lo porti con sé, nel bagaglio o nel mezzo di trasporto). Rispetto a esso viene precisato che l’obbligo di presentare una dichiarazione informativa all’Agenzia delle Dogane, da parte del mittente o del destinatario o di un rispettivo rappresentante, sorge solo “qualora nel corso dell’attività di controllo di plico postale o equivalente, di spedizioni di merci, di bagagli non accompagnati o altra qualsiasi tipologia di spedizione, venga rinvenuto denaro non accompagnato da e verso il territorio nazionale di importo pari o superiore a 10.000 euro”. Tale dichiarazione è resa entro un termine di trenta giorni e, nel frattempo, l’Agenzia delle Dogane e la Guardia di Finanza trattengono il denaro non accompagnato.
Ne consegue, quindi, il passaggio da un obbligo dichiarativo del denaro contante “spedito” che prescindeva dal rinvenimento in sede di controllo – la previgente disciplina, infatti, stabiliva che la dichiarazione dovesse essere consegnata (a Poste italiane spa o ai fornitori di servizi postali) all’atto della spedizione o nelle 48 ore successive al ricevimento – a un obbligo informativo che sorge solo in conseguenza del rinvenimento di denaro non accompagnato da e verso il territorio nazionale di importo pari o superiore a 10.000 euro nel corso dell’attività di controllo (per un approfondimento della materia si veda il Tema on line disponibile da oggi).
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