Spettacolo, Entro il 30 aprile le domande per l’indennità di discontinuità

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I chiarimenti in un documento dell’Inps. Dal 15 gennaio si riaprono i termini relativi alla competenza 2024 per i lavoratori precari dello spettacolo.

Un mese in più per la presentazione delle domande per l’indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo (IDIS). Le richieste relative all’anno 2024 potranno essere presentate dal 15 gennaio al 30 aprile 2025 (anziché sino al 31 marzo) a pena di decadenza. Lo rende noto l’Inps nel messaggio n. 149/2025 in cui rivede le indicazioni fornite in un primo tempo con messaggio n. 112/2025.  

Beneficiari

L’indennità, come noto, è corrisposta a favore dei seguenti lavoratori iscritti al fondo pensione dello spettacolo:

Carta di credito con fido

Procedura celere

 

  • autonomi, comprese co.co.co.;
  • dipendenti a termine di cui al dlgs n. 182 del 30/04/1997, ossia che prestano attività artistica o tecnica direttamente connessa con uno spettacolo;
  • dipendenti a termine che prestano attività fuori dal caso precedente, individuati come destinatari con il decreto 25 luglio 2023 del ministero del lavoro (operatori di cabine di sale cinematografiche; impiegati amministrativi e tecnici dipendenti da enti e imprese esercenti pubblici spettacoli o da imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese di produzione cinematografica, del doppiaggio o dello sviluppo e stampa; maschere, custodi, guardarobieri, addetti alle pulizie e al facchinaggio, autisti; impiegati ed operai dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti; lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei film);
  • assunti con contratto intermittente non titolari d’indennità di disponibilità.

Requisiti

L’indennità spetta ai cittadini di uno stato dell’Unione europea o stranieri con regolare soggiorno in Italia, residenti nel paese da almeno un anno. Con l’approvazione dell legge n. 207/2024 (legge di bilancio 2025) l’Inps spiega che sono stati modificati in parte i requisiti di accesso alla prestazione. In particolare con l’anno nuovo occorre:

  • il possesso di un reddito ai fini Irpef non superiore a 30.000 euro (prima 25.000 euro) nell’anno di imposta precedente alla presentazione della domanda;
  • almeno 51 giornate di contribuzione accreditata nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda (in luogo dei precedenti 60 giorni);
  • Prestito condominio

    per lavori di ristrutturazione

     

  • il possesso, nell’anno precedente a quello della domanda, di un reddito derivante in via prevalente da attività lavorative per le quali è richiesta l’iscrizione obbligatoria al fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
  • non essere stati titolari di un rapporto subordinato a tempo indeterminato nell’anno precedente, ad eccezione dei rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato senza indennità di disponibilità;
  • non essere titolari di un trattamento pensionistico diretto.

Tra le altre modifiche apportate dalla legge n. 207/2024 c’è l’ampliamento dei termini di presentazione della domanda (a pena di decadenza) che slitta dal 30 marzo al 30 aprile di ogni anno e la soppressione della non computabilità, ai fini della determinazione della misura della prestazione, dei periodi contributivi già utilizzati ai fini dell’erogazione di un’altra prestazione di disoccupazione (es. Naspi). La legge n. 207/2024, inoltre, ha eliminato l’obbligo per i percettori dell’indennità di partecipazione a percorsi di formazione e aggiornamento.

Domande al via

Per la competenza 2024 il servizio per l’acquisizione della domanda, spiega l’Inps, è disponibile dal 15 gennaio 2025 al 30 aprile 2025 sul sito web dell’Istituto al percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione Strumenti > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”; una volta autenticati è necessario selezionare la voce “Indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo”.

Incompatibilità

Si rammenta che la prestazione non è cumulabile, nell’anno di competenza e con riferimento alle medesime giornate, con le indennità di maternità, malattia, infortunio, con tutte le indennità di disoccupazione involontaria, anche in agricoltura (NASpI, DIS-COLL, ISCRO, DS Agricola), nonché con l’indennità NASpI erogata in forma anticipata e con le prestazioni integrative di durata dell’indennità NASpI. Tuttavia non è preclusa la possibilità di accedere alla Naspi qualora sussistano i requisiti purché la domanda sia presentata nel termine, fissato a pena di decadenza, di 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

La prestazione, inoltre, non è cumulabile con le tutele previste in caso di sospensione del rapporto di lavoro, i trattamenti di integrazione salariale ordinaria e/o straordinaria, anche in deroga, di assegno di integrazione salariale a carico del Fondo di integrazione salariale (FIS) e dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26, 27 e 40 del D.lgs n. 148/2015.  



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