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La Legge di Bilancio 2025 rende strutturali le novità dello scorso anno relativamente a scaglioni e aliquote Irpef.

Inoltre, rivede il taglio del cuneo fiscale sui redditi da lavoro dipendente e introduce un limite su oneri e spese detraibili.

 

Finanziamo agevolati

Contributi per le imprese

 

Scaglioni e aliquote IRPEF

Si conferma lo schema transitorio del 2024, con il sistema a tre scaglioni e tre aliquote. In sostanza dall’anno 2025, la contribuzione Irpef sarà determinata secondo il seguente schema:

23% fino a 28.000€ di reddito;

35€ da 28.001€ a 50.000€;

43% oltre i 50.000€

Diventa strutturale l’accorpamento dei primi due scaglioni Irpef e il taglio di due punti percentuali dell’aliquota del secondo scaglione con un risparmio di imposta pari a 260€ annui per tutti i contribuenti con un reddito superiore ai 15.000€ annui.

 

L’Evoluzione dell’imposta

Prestito personale

Delibera veloce

 

Scaglioni e aliquote dell’Irpef negli ultimi anni e nel futuro

Sconto crediti fiscali

Finanziamenti e contributi

 

Richiedi prestito online

Procedura celere

 


Prestito condominio

per lavori di ristrutturazione

 








FINO AL 2021

2022-2023

2024 (TRANSITORIO)

DAL 2025 (STRUTTURALE)

0-15.000

23%

0-15.000

Finanziamenti personali e aziendali

Prestiti immediati

 

23%

0-28.000

23%

Finanziamenti e agevolazioni

Agricoltura

 

0.28.000

23%

15.000-28.000

27%

15.000-28.000

25%

28.000-55.000

38%

28.000-50.000

35%

28.000-50.000

35%

28.000-50.000

35%

55.000-75.000

41%

Oltre 50.000

43%

Oltre 50.000

43%

Oltre 50.000

43%

Oltre 75.000

43%

 

Detrazione per i lavoratori dipendenti

Confermato l’incremento da 1.880€ a 1.995€ per la detrazione per lavoratori dipendenti con redditi fino a 15.000€, già prevista transitoriamente per l’anno 2024.

 

Il Cuneo Fiscale

L’intervento di maggiore portata riguarda il cosiddetto Cuneo fiscale, dove si rileva un significativo cambio di impostazione rispetto all’anno 2024.

Si passa da un modello basato su riduzioni di natura contributiva ad un sistema che interviene sull’Irpef, sia attraverso uno specifico bonus e di un’ulteriore detrazione a favore dei lavoratori dipendenti.

Il taglio del Cuneo fiscale viene articolato nel seguente modo:
    • Un bonus di importo variabile se il reddito complessivo non supera i 20.000€;
    • Una detrazione fissa di 1.000€ qualora il reddito supera i 20.000€ ma non i 32.000€;
    • Una detrazione inversamente proporzionale al reddito nel caso in cui esso si attesti tra 32.000€ e i 40.000€;

Per il calcolo del Bonus è previsto un meccanismo che prevede tre aliquote decrescenti all’aumentare del reddito di lavoro dipendente del lavoratore, così articolato:
    • 7,1% se esso non supera 8.500€
    • 5,3% se è compreso tra 8.501 e 15.000€
    • 4,8% se oltrepassa 15.000€ ma non i 20.000€

Per i lavoratori dipendenti con redditi oltre i 32.000€ l’anno, scatta un aumento di 900€ netti l’anno che si riduce in modo progressivo fino ad azzerarsi a 40.000€.

Il nuovo provvedimento commisura la riduzione degli oneri fiscali al reddito complessivo e non più alla retribuzione relativa alla categoria di reddito del lavoratore dipendente.
(Nel 2024, era previsa una riduzione del 7% dei contributi INPS per redditi fino a 25.000€ e del 6% per redditi fino a 35.000€).

 

Redditi fino a 20.000€

Per i dipendenti con reddito complessivo non superiore a 20.000€ in alternativa alla minore trattenuta contributiva prevista per il 2024, è prevista una somma aggiuntiva calcolata in percentuale al reddito di lavoro dipendente che varia a seconda del suo ammontare.

Queste sono le cifre che vengono ora riconosciute:
    • 7,1% se esso non supera 8.500€
    • 5,3% se è compreso tra 8.501 e 15.000€
    • 4,8% se oltrepassa 15.000€ ma non i 20.000€

La somma riconosciuta non concorre a formare reddito e non costituisce base imponibile contributiva.

Gli importi annui aggiuntivi variano da 481€ (40€ al mese x12 mesi), a 958€ (80€ al mese x 12 mesi), in relazione alla fascia di reddito.

La scelta di riconoscere un bonus in ragione ad una detrazione di imposta è motivata dal fatto che fino a 20.000€ la maggior parte dei lavoratori risultano incapienti, a seguito delle diverse detrazioni fiscali presenti.

 

Redditi complessivi da 20.001€ a 32.000€

Se il reddito complessivo si attesta oltre i 20.000€ ma non oltre i 32.000€, la norma prevede che, invece di un importo aggiuntivo in busta paga, venga riconosciuta una detrazione di imposta fissa pari a 1.000€ indipendentemente dall’ammontare del reddito previsto nella fascia sopra indicata.

 

Redditi complessivi superiori a 32.000€

Se il reddito complessivo supera i 32.000€, viene riconosciuta una detrazione ma decrescente al crescere del reddito e che poi si azzera per i soggetti con redditi pari a 40.000€.

Con questo cambio di impostazione, fino alla soglia dei 32.000€ dal 2025 si procede in continuità con il passato.

Diversamente, per chi guadagna più di 32.000€ vi è un vantaggio che può arrivare fino a 913,55€ l’anno.

Il datore di lavoro all’inizio dell’anno in base alle proiezioni del reddito del lavoratore procede in modo automatico, senza bisogno di attestazioni da parte del lavoratore. In sede di conguaglio fiscale, a fine anno il datore di lavoro provvede al recupero dei vantaggi riconosciuti in corso d’anno se il reddito dovesse superare gli scaglioni previsti.

In caso di restituzione superiore ai 60€, il recupero viene effettuato in 10 rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione in cui si operato con il conguagli fiscale.

Si deve tener conto che ai fini del reddito complessivo, non si considera l’abitazione principale e relative pertinenze adibita a prima abitazione.

Secondo l’Ufficio Parlamentare di Bilancio, il nuovo Cuneo fiscale aumenta i benefici ad una platea di circa 5,7 milioni di lavoratori dipendenti, conferma la situazione del 2024 per poco meno di 12,3 milioni di lavoratori e peggiora invece il quadro per circa 800.000  lavoratori. ù

Lo scontro contributivo del 7% fino a 25.000E di redditi e del 6% fino a 35.000E viene sostituito da un trasferimento monetario per i redditi fino a 20.000E che non avrebbero capienza per utilizzare altri benefici fiscali, e in una super detrazione per quelli fra 20.000E e 32.000E, seguita da un decalage che attenua lo sconto al crescere della dichiarazione azzerandosi di fatto a 40.000E.

Con il nuovo sistema, il reddito rilevante diventa però il reddito complessivo, non solo quello da lavoro dipendente su cui si misurava la decontribuzione. Chi ha quindi altre entrate, per esempio una casa in affitto, rischia di superare la soglia.

Sempre secondo i calcoli dell’ufficio Parlamentare di Bilancio, i penalizzati avranno in media una perdita di 380E all’anno, mentre chi avrà un beneficio guadagnerà mediamente circa 488E all’anno.

 

Congedo Parentale

Dal 1 gennaio 2025 viene aumentato di un mese il periodo di congedo parentale indennizzato all’80%, nei casi in cui il periodo di congedo di maternità o paternità termini dopo il 31 dicembre 2024.

Di fatto si riconosce un trattamento economico per un periodo di tre mesi per ciascun genitore, diritto non trasferibile all’altro genitore e per un ulteriore periodo di tre mesi, fruibile in alternativa o anche divisibile tra i genitori.

Dal 2023 uno dei mesi fruiti entro il sesto anno di vita del bambino è indennizzato all’80%, dal 2024 si è aggiunto un secondo mese, con l’attuale intervento salgono a tre i periodi complessivamente fruibili con un’indennità dell’80%, in alternativa fra i genitori è fino al sesto anno di età del bambino con riferimento ai lavoratori dipendenti che terminano il congedo obbligatorio successivamente al 31 dicembre 2024.

La disposizione riguarda solo i lavoratori dipendenti, quindi se un genitore è lavoratore dipendente e l’altro appartiene invece ad una categoria di lavoratore diversa, l’ulteriore mese di congedo indennizzato all’80% spetta solo al genitore lavoratore dipendente.

 

Bonus nuovi nati

Per ogni figlio nato o adottato a decorrere dal 1 gennaio 2025 l’Inps riconoscerà un assegno una tantum del valore di 1.000€ Il genitore richiedente dovrà essere residente in Italia e cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea o suo familiare titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero sia cittadino di uno Stato non appartenente all’Ue in possesso del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo o del permesso unico di lavoro con autorizzazione a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o del permesso di soggiorno per motivi di ricerca con autorizzazione al soggiorno in Italia per un periodo superiore a sei mesi.

Il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l’importo deve essere in una condizione economica corrispondente a un valore ISEE non superiore a 40.000€ annui.
Le modalità operative saranno definite con apposito decreto ministeriale.

 

Rette frequenza asili nido

Viene modificata in parte la disciplina del buono per il pagamento delle rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati, e per le forme di supporto domiciliare per i bambini aventi meno di tre anni di età affetti da particolari patologie croniche.

Ai fini dell’ISEE del nucleo familiare non si computa l’assegno unico familiare per i figli a carico e il buono decresce con l’aumento del valore ISEE:
    • 3.000€ annui per i nuclei familiari con ISEE non superiore a 25.000€;
    • 2.500€ annui per i nuclei familiari con ISEE superiore a 25.000 e pari o inferiore a 40.000€;
    • 1.500€ annui per i nuclei familiari con ISEE superiore a 40.000€ e per i casi di insussistenza o insufficienza della documentazione relativa all’ISEE.

Eliminata la condizione che richiedeva la presenza nel nucleo familiare di almeno un figlio di età inferiore ai 10 anni, serve però che sia presente nel nucleo familiare un figlio nato dopo il 31 dicembre 2023.

 

Detrazione per i lavoratori dipendenti

Confermato l’incremento da 1.880€ a 1.995€ per la detrazione per lavoratori dipendenti con redditi fino a 15.000€, già prevista transitoriamente per l’anno 2024.

 

Il Cuneo Fiscale

L’intervento di maggiore portata riguarda il cosiddetto Cuneo fiscale, dove si rileva un significativo cambio di impostazione rispetto all’anno 2024.

Si passa da un modello basato su riduzioni di natura contributiva ad un sistema che interviene sull’Irpef, sia attraverso uno specifico bonus e di un’ulteriore detrazione a favore dei lavoratori dipendenti.

Il taglio del Cuneo fiscale viene articolato nel seguente modo:
    • Un bonus di importo variabile se il reddito complessivo non supera i 20.000€;
    • Una detrazione fissa di 1.000€ qualora il reddito supera i 20.000€ ma non i 32.000€;
    • Una detrazione inversamente proporzionale al reddito nel caso in cui esso si attesti tra 32.000€ e i 40.000€;

Per il calcolo del Bonus è previsto un meccanismo che prevede tre aliquote decrescenti all’aumentare del reddito di lavoro dipendente del lavoratore, così articolato:
    • 7,1% se esso non supera 8.500€
    • 5,3% se è compreso tra 8.501 e 15.000€
    • 4,8% se oltrepassa 15.000€ ma non i 20.000€

Per i lavoratori dipendenti con redditi oltre i 32.000€ l’anno, scatta un aumento di 900€ netti l’anno che si riduce in modo progressivo fino ad azzerarsi a 40.000€.

Il nuovo provvedimento commisura la riduzione degli oneri fiscali al reddito complessivo e non più alla retribuzione relativa alla categoria di reddito del lavoratore dipendente.
(Nel 2024, era previsa una riduzione del 7% dei contributi INPS per redditi fino a 25.000€ e del 6% per redditi fino a 35.000€).
Redditi fino a 20.000€

Per i dipendenti con reddito complessivo non superiore a 20.000€ in alternativa alla minore trattenuta contributiva prevista per il 2024, è prevista una somma aggiuntiva calcolata in percentuale al reddito di lavoro dipendente che varia a seconda del suo ammontare.

Queste sono le cifre che vengono ora riconosciute:
    • 7,1% se esso non supera 8.500€
    • 5,3% se è compreso tra 8.501 e 15.000€
    • 4,8% se oltrepassa 15.000€ ma non i 20.000€

La somma riconosciuta non concorre a formare reddito e non costituisce base imponibile contributiva.

Gli importi annui aggiuntivi variano da 481€ (40€ al mese x12 mesi), a 958€ (80€ al mese x 12 mesi), in relazione alla fascia di reddito.

La scelta di riconoscere un bonus in ragione ad una detrazione di imposta è motivata dal fatto che fino a 20.000€ la maggior parte dei lavoratori risultano incapienti, a seguito delle diverse detrazioni fiscali presenti.

 

Redditi complessivi da 20.001€ a 32.000€

Se il reddito complessivo si attesta oltre i 20.000€ ma non oltre i 32.000€, la norma prevede che, invece di un importo aggiuntivo in busta paga, venga riconosciuta una detrazione di imposta fissa pari a 1.000€ indipendentemente dall’ammontare del reddito previsto nella fascia sopra indicata.

 

Redditi complessivi superiori a 32.000€

Se il reddito complessivo supera i 32.000€, viene riconosciuta una detrazione ma decrescente al crescere del reddito e che poi si azzera per i soggetti con redditi pari a 40.000€.

Con questo cambio di impostazione, fino alla soglia dei 32.000€ dal 2025 si procede in continuità con il passato.

Diversamente, per chi guadagna più di 32.000€ vi è un vantaggio che può arrivare fino a 913,55€ l’anno.

Il datore di lavoro all’inizio dell’anno in base alle proiezioni del reddito del lavoratore procede in modo automatico, senza bisogno di attestazioni da parte del lavoratore. In sede di conguaglio fiscale, a fine anno il datore di lavoro provvede al recupero dei vantaggi riconosciuti in corso d’anno se il reddito dovesse superare gli scaglioni previsti.

In caso di restituzione superiore ai 60€, il recupero viene effettuato in 10 rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione in cui si operato con il conguagli fiscale.

Si deve tener conto che ai fini del reddito complessivo, non si considera l’abitazione principale e relative pertinenze adibita a prima abitazione.

Secondo l’Ufficio Parlamentare di Bilancio, il nuovo Cuneo fiscale aumenta i benefici ad una platea di circa 5,7 milioni di lavoratori dipendenti, conferma la situazione del 2024 per poco meno di 12,3 milioni di lavoratori e peggiora invece il quadro per circa 800.000  lavoratori.

Lo scontro contributivo del 7% fino a 25.000E di redditi e del 6% fino a 35.000E viene sostituito da un trasferimento monetario per i redditi fino a 20.000E che non avrebbero capienza per utilizzare altri benefici fiscali, e in una super detrazione per quelli fra 20.000E e 32.000E, seguita da un decalage che attenua lo sconto al crescere della dichiarazione azzerandosi di fatto a 40.000E.

Con il nuovo sistema, il reddito rilevante diventa però il reddito complessivo, non solo quello da lavoro dipendente su cui si misurava la decontribuzione. Chi ha quindi altre entrate, per esempio una casa in affitto, rischia di superare la soglia.

Sempre secondo i calcoli dell’ufficio Parlamentare di Bilancio, i penalizzati avranno in media una perdita di 380E all’anno, mentre chi avrà un beneficio guadagnerà mediamente circa 488E all’anno.

 

Congedo Parentale

Dal 1 gennaio 2025 viene aumentato di un mese il periodo di congedo parentale indennizzato all’80%, nei casi in cui il periodo di congedo di maternità o paternità termini dopo il 31 dicembre 2024.

Di fatto si riconosce un trattamento economico per un periodo di tre mesi per ciascun genitore, diritto non trasferibile all’altro genitore e per un ulteriore periodo di tre mesi, fruibile in alternativa o anche divisibile tra i genitori.

Dal 2023 uno dei mesi fruiti entro il sesto anno di vita del bambino è indennizzato all’80%, dal 2024 si è aggiunto un secondo mese, con l’attuale intervento salgono a tre i periodi complessivamente fruibili con un’indennità dell’80%, in alternativa fra i genitori è fino al sesto anno di età del bambino con riferimento ai lavoratori dipendenti che terminano il congedo obbligatorio successivamente al 31 dicembre 2024.

La disposizione riguarda solo i lavoratori dipendenti, quindi se un genitore è lavoratore dipendente e l’altro appartiene invece ad una categoria di lavoratore diversa, l’ulteriore mese di congedo indennizzato all’80% spetta solo al genitore lavoratore dipendente.

 

Bonus nuovi nati

Per ogni figlio nato o adottato a decorrere dal 1 gennaio 2025 l’Inps riconoscerà un assegno una tantum del valore di 1.000€ Il genitore richiedente dovrà essere residente in Italia e cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea o suo familiare titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero sia cittadino di uno Stato non appartenente all’Ue in possesso del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo o del permesso unico di lavoro con autorizzazione a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o del permesso di soggiorno per motivi di ricerca con autorizzazione al soggiorno in Italia per un periodo superiore a sei mesi.

Il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l’importo deve essere in una condizione economica corrispondente a un valore ISEE non superiore a 40.000€ annui. Le modalità operative saranno definite con apposito decreto ministeriale.

 

Rette frequenza asili nido

Viene modificata in parte la disciplina del buono per il pagamento delle rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati, e per le forme di supporto domiciliare per i bambini aventi meno di tre anni di età affetti da particolari patologie croniche.

Ai fini dell’ISEE del nucleo familiare non si computa l’assegno unico familiare per i figli a carico e il buono decresce con l’aumento del valore ISEE:
    • 3.000€ annui per i nuclei familiari con ISEE non superiore a 25.000€;
    • 2.500€ annui per i nuclei familiari con ISEE superiore a 25.000 e pari o inferiore a 40.000€;
    • 1.500€ annui per i nuclei familiari con ISEE superiore a 40.000€ e per i casi di insussistenza o insufficienza della documentazione relativa all’ISEE.

Eliminata la condizione che richiedeva la presenza nel nucleo familiare di almeno un figlio di età inferiore ai 10 anni, serve però che sia presente nel nucleo familiare un figlio nato dopo il 31 dicembre 2023.

 

Decontribuzione lavoratici madri

E’ previsto un parziale esonero dei contributi per la vecchiaia e i superstiti, a carico del lavoratore, in favore delle lavoratrici dipendenti autonome ed imprenditrici che siano madri di due o più figli e il cui reddito imponibile non superi i 40.000€ annui.
L’esonero spetta fino al mese di compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo, ovvero a decorrere dall’anno 2027 se madri di tre o più figli fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo.

La misura dell’esonero contributivo e le modalità per il riconoscimento dello stesso saranno stabilite attraverso un apposito decreto ministeriale.

 

Premi di Produzione confermata la tassazione agevolata al 5%

Per il triennio 2025-2027 viene confermata la tassazione agevolata nella misura del 5% per le somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili di impresa introdotta dall’art. 1, comma 182 della Legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016).

Beneficiari sono i lavoratori titolari di reddito da lavoro dipendente che abbiano conseguito nell’anno precedente redditi di ammontare non superiore a 80.000€ lordi.
Affinché si possa applicare la tassazione agevolate il premio di risultato dovrà avere un ammontare variabile legati ad obbiettivi di produttività, qualità redditività ed efficienza.

Confermato anche il criterio dell’incrementalità degli obiettivi aziendali: deve esserci un miglioramento concreto e oggettivo rispetto al risultato dell’anno precedente.

 

Welfare aziendale

Alcune novità sono state inserite in materia di welfare aziendale, in particolare per quanto riguarda la materia dei fringe benefit, riproponendo la situazione 2024 per il triennio 2025­2027.

Il beneficio consiste nell’esenzione fiscale e contributiva fino a 1.000€ elevata a 2.000€ in caso di presenza di figli a carico (compresi i figli nati fuori dal matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati che si trovano nelle condizioni di essere fiscalmente a carico).

Superata questa soglia, l’intero importo dovrà essere tassato.

Rientrano nell’agevolazione non solo i compensi in natura come ad esempio i buoni spesa, ma anche le somme erogate o rimborsate per il pagamento di utenze domestiche, del servizio idrico integrato, energia elettrica o gas, spese per l’affitto, ecc.

Riguarda sia i lavoratori subordinati sia coloro che percepiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente come i co.co.co..

Come si applica la norma:
    • Va dichiarato di averne diritto comunicando il codice fiscale dei figli a carico;
    • Il datore di lavoro informa dell’applicazione del beneficio le RSU ove presenti;

Inoltre, è previsto che le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati, locati dai dipendenti assunti a tempo indeterminato nel 2025, non concorrono a formare il reddito ai fini fiscali entro il limite complessivo di 5.000€ annui.

Possono fruire del beneficio i lavoratori assunti nel 2025 a tempo indeterminato, sia full time che part time anche in apprendistato, e con un reddito da lavoro dipendente non superiore a 35.000€ nel 2024. Per ottenere l’esenzione il lavoratore dovrà trasferire la residenza nel Comune della sede di lavoro distante più di 100 km dal Comune della precedente residenza.

L’agevolazione dura due anni dall’assunzione per un totale massimo agevolabile di 10.000€.

Tale misura può essere cumulabile con il maggior limite di esenzione dei fringe benefit che può arrivare a 2.000€ in caso di presenza di figli a carico arrivando ad un beneficio massimo di 14.000€ nel biennio.

Le somme agevolate rientrano ai fine del calcolo ISEE, e si computano per l’accesso alle prestazioni previdenziali ed assistenziali.

Il lavoratore dovrà rilasciare al datore di lavoro una dichiarazione (in base al Dpr 445/2000), nella quale si attesti il luogo di residenza nei sei mesi precedenti la data di assunzione.

E’ previsto un parziale esonero dei contributi per la vecchiaia e i superstiti, a carico del lavoratore, in favore delle lavoratrici dipendenti autonome ed imprenditrici che siano madri di due o più figli e il cui reddito imponibile non superi i 40.000€ annui.
L’esonero spetta fino al mese di compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo, ovvero a decorrere dall’anno 2027 se madri di tre o più figli fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo.

La misura dell’esonero contributivo e le modalità per il riconoscimento dello stesso saranno stabilite attraverso un apposito decreto ministeriale.

Premi di Produzione confermata la tassazione agevolata al 5%

Per il triennio 2025-2027 viene confermata la tassazione agevolata nella misura del 5% per le somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili di impresa introdotta dall’art. 1, comma 182 della Legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016).

Beneficiari sono i lavoratori titolari di reddito da lavoro dipendente che abbiano conseguito nell’anno precedente redditi di ammontare non superiore a 80.000€ lordi.

Affinché si possa applicare la tassazione agevolate il premio di risultato dovrà avere un ammontare variabile legati ad obbiettivi di produttività, qualità redditività ed efficienza.

Confermato anche il criterio dell’incrementalità degli obiettivi aziendali: deve esserci un miglioramento concreto e oggettivo rispetto al risultato dell’anno precedente.

 

Welfare aziendale

Alcune novità sono state inserite in materia di welfare aziendale, in particolare per quanto riguarda la materia dei fringe benefit, riproponendo la situazione 2024 per il triennio 2025­2027.

Il beneficio consiste nell’esenzione fiscale e contributiva fino a 1.000€ elevata a 2.000€ in caso di presenza di figli a carico (compresi i figli nati fuori dal matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati che si trovano nelle condizioni di essere fiscalmente a carico).
Superata questa soglia, l’intero importo dovrà essere tassato.

Rientrano nell’agevolazione non solo i compensi in natura come ad esempio i buoni spesa, ma anche le somme erogate o rimborsate per il pagamento di utenze domestiche, del servizio idrico integrato, energia elettrica o gas, spese per l’affitto, ecc.

Riguarda sia i lavoratori subordinati sia coloro che percepiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente come i co.co.co..

Come si applica la norma:
    • Va dichiarato di averne diritto comunicando il codice fiscale dei figli a carico;
    • Il datore di lavoro informa dell’applicazione del beneficio le RSU ove presenti;

Inoltre, è previsto che le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati, locati dai dipendenti assunti a tempo indeterminato nel 2025, non concorrono a formare il reddito ai fini fiscali entro il limite complessivo di 5.000€ annui.
Possono fruire del beneficio i lavoratori assunti nel 2025 a tempo indeterminato, sia full time che part time anche in apprendistato, e con un reddito da lavoro dipendente non superiore a 35.000€ nel 2024. Per ottenere l’esenzione il lavoratore dovrà trasferire la residenza nel Comune della sede di lavoro distante più di 100 km dal Comune della precedente residenza.

L’agevolazione dura due anni dall’assunzione per un totale massimo agevolabile di 10.000€.

Tale misura può essere cumulabile con il maggior limite di esenzione dei fringe benefit che può arrivare a 2.000€ in caso di presenza di figli a carico arrivando ad un beneficio massimo di 14.000€ nel biennio.

Le somme agevolate rientrano ai fine del calcolo ISEE, e si computano per l’accesso alle prestazioni previdenziali ed assistenziali.

Il lavoratore dovrà rilasciare al datore di lavoro una dichiarazione (in base al Dpr 445/2000), nella quale si attesti il luogo di residenza nei sei mesi precedenti la data di assunzione.

FIOM-CGIL NAZIONALE

Roma, 13 gennaio 2025





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