14 gennaio 2025
La legge di bilancio 2025 (legge 30 dicembre 2024, n. 207), entrata in vigore il 1° gennaio 2025, contiene alcune importanti misure per le politiche contro la droga e le altre dipendenze.
Fondo nazionale per le dipendenze comportamentali
L’art. 1, comma 240, della legge ha istituito il Fondo nazionale per la prevenzione, il monitoraggio e il contrasto del diffondersi delle dipendenze comportamentali tra le giovani generazioni, prevedendo una dotazione finanziaria di 500.000 euro dal 2025. Il Fondo sarà gestito dal Dipartimento.
L’obiettivo del nuovo Fondo sarà sostenere interventi finalizzati alla prevenzione, al monitoraggio e al contrasto del diffondersi delle dipendenze comportamentali tra le giovani generazioni.
Fondo per le dipendenze patologiche e Osservatorio nazionale
Con l’art. 1, comma 367, della legge, nello stato di previsione del Ministero della salute, è istituito il Fondo per le dipendenze patologiche con 94 milioni di euro all’anno a partire dal 2025.
Una quota pari all’1,5% di tali risorse viene trasferita annualmente al Dipartimento per le politiche antidroga per la realizzazione di attività di analisi e monitoraggio del fenomeno delle dipendenze patologiche da parte dell’Osservatorio nazionale permanente sull’andamento del fenomeno delle tossicodipendenze che è istituito presso lo stesso Dipartimento e che assorbe i compiti dell’Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave che viene soppresso.
La restante parte del Fondo per le dipendenze patologiche è ripartita tra le Regioni sulla base di criteri determinati con decreto del Ministero della salute, da emanare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Il 30% del Fondo è utilizzabile per l’assunzione a tempo indeterminato di personale dei ruoli sanitario e socio-sanitario da destinare ai servizi pubblici per le dipendenze per le prestazioni concernenti l’attuazione dei piani regionali di prevenzione, una quota pari al 34,25% è destinata alla realizzazione dei piani regionali sul gioco d’azzardo patologico e la restante quota del 34,25% dovrà essere utilizzata per la realizzazione di piani regionali sulle dipendenze patologiche.
Modifiche al Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza (dpr 309/1990)
La legge di bilancio:
- Con l’art. 1, commi 243 e 244, ha inserito un nuovo articolo, il 14-bis, con il quale ha istituito, presso il Dipartimento, il Sistema nazionale di allerta rapida per le droghe – NEWS-D. Questo è lo strumento di coordinamento operativo delle informazioni di allerta finalizzato alla prevenzione e alla tutela della salute pubblica, per individuare tempestivamente e prevenire fenomeni potenzialmente pericolosi correlati alla comparsa di nuove sostanze psicoattive o al consumo di sostanze stupefacenti già vietate.
NEWS-D si avvale di centri collaborativi di primo e di secondo livello.
Fanno parte del primo gruppo l’Istituto superiore di sanità, i centri antiveleno, pubblici o privati, e la Direzione centrale per i servizi antidroga del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno.
Possono, invece, essere centri collaborativi di secondo livello gli istituti di medicina legale, i laboratori universitari di tossicologia forense, le amministrazioni centrali e periferiche competenti in materia di droga, le strutture di emergenza, i laboratori delle forze di polizia, le strutture pubbliche di base specificamente individuate, e infine gli enti, le agenzie e le associazioni scientifiche, i soggetti pubblici o privati operanti nell’ambito della prevenzione, della cura e della riabilitazione delle dipendenze da sostanze stupefacenti individuati sulla base di criteri specifici dal Dipartimento per le politiche antidroga.
Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, i compiti e l’organizzazione del NEWS-D devono essere definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
- Con l’art. 1, comma 239, ha modificato l’art. 11 in riferimento agli esperti presenti presso gli Uffici antidroga all’estero del Dipartimento della pubblica sicurezza.
- Con l’art. 1, comma 241, ha integrato l’art. 75 sulle “Condotte integranti illeciti amministrativi” istituendo, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un nuovo Fondo per gli accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi, con una dotazione di 4 milioni di euro all’anno dal 2025 per sostenere le spese e aumentare i controlli.
Mobilità interregionale
L’art. 1, comma 365, della legge ha vincolato una quota pari a 15 milioni di euro all’anno, dal 2025, del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per remunerare le prestazioni sanitarie, comprese nei livelli essenziali di assistenza, offerte dai servizi residenziali specialistici, pedagogico-riabilitativi e terapeutico-riabilitativi, rese in ambiti regionali diversi da quelli di residenza dei cittadini dipendenti da sostanze.
Secondo la disposizione del comma 366, poi, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della stessa legge, le modalità di attuazione e di assegnazione dei 15 milioni di euro devono essere stabilite con un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.
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