Stop agli incentivi per le caldaie dal 2025

Effettua la tua ricerca

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
#finsubito

Mutuo 100% per acquisto in asta

assistenza e consulenza per acquisto immobili in asta

 


La nuova legge di bilancio, recependo una delle prescrizioni più importanti della direttiva Case Green, a partire dal 2025 mette al bando gli incentivi per l’acquisto ed installazione di caldaie e generatori di calore che sfruttano fonti fossili (salvo alcune deroghe che vedremo), in favore di sistemi più efficienti come le pompe di calore, che sfruttano fonti rinnovabili (aria o acqua) per il riscaldamento delle abitazioni.

Facciamo un passo indietro; la direttiva Case Green, ufficialmente “Direttiva (UE) 2024/1275 del parlamento europeo e del consiglio del 24 aprile 2024 sulla prestazione energetica nell’edilizia” è a tutti gli effetti una legge Europea che contiene una serie di misure che hanno il fine di migliorare l’efficienza energetica del parco immobiliare fino a raggiungere la totale decarbonizzazione nel 2050 con alcuni step intermedi.

Nel seguito si riporta integralmente uno dei punti cardine della direttiva e ne vengono evidenziati i punti più importanti:

Dilazioni debiti fiscali

Assistenza fiscale

 

Stop agli incentivi per le caldaie dal 2025 | elettronauti. It
Estratto dalla direttiva case green sullo stop al finanziamento delle caldaie fonte direttiva ue 20241275 | elettronauti It

Pompe di calore, caldaie e sistemi ibridi: vediamo cosa è ammesso

È importante sottolineare che la direttiva non mette al bando l’installazione o la vendita delle caldaie, che siano a condensazione o a gasolio, dal 1° gennaio 2025, bensì le esclude dalle forme di incentivazione previste in precedenza, come per esempio il “Bonus Ristrutturazione” oppure l’Ecobonus; lo stop alla produzione e vendita delle caldaie a combustibili fossili è invece previsto per il 2040.

Da quest’anno perdono dunque qualunque forma di agevolazione le caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, dove per caldaie uniche si intendono le caldaie non combinate con altri generatori di calore che sfruttano energia da fonte rinnovabile (quindi caldaie non ibride) e per combustibili fossili tutti quelli non rinnovabili a base di carbonio, come il gas naturale, il petrolio ed i combustibili solidi.

Rimarranno invece gli incentivi per “l’installazione di impianti di riscaldamento ibridi con una quota considerevole di energie rinnovabili, come la combinazione di una caldaia con un impianto solare termico o con una pompa di calore” .

Ovviamente gli incentivi saranno poi erogati per l’acquisto ed installazione di impianti di riscaldamento alimentati esclusivamente da pompa di calore o dall’abbinamento pompa di calore e solare termico, e sarà da capire se gli impianti alimentati al 100% tramite energia rinnovabile riceveranno un incentivo maggiore rispetto agli impianti ibridi che prevedano ancora l’utilizzo di combustibili fossili oltre alla pompa di calore.

Stop agli incentivi per le caldaie dal 2025 | elettronauti. ItStop agli incentivi per le caldaie dal 2025 | elettronauti. It
Pompa di calore immergas magis hercules pro fonte immergas | elettronauti It

Inoltre, l’erogazione dell’incentivo per le caldaie è legato anche al mix energetico presente nella rete del gas nazionale, e se questo sarà “prevalentemente rinnovabile” allora le caldaie potrebbero ancora ricevere gli incentivi statali; si tratterebbe quindi, per esempio, di una rete del gas che trasporti prevalentemente idrogeno verde, e nonostante sia demandato alle autorità locali il controllo del mix energetico delle reti, questa opzione rimane al momento molto remota visto l’ancora scarso sviluppo all’utilizzo di questa fonte a livello italiano ed europeo.

Il chiarimento della commissione europea “C/2024/6206”

Questo chiarimento ha riportato importanti aggiornamenti alla direttiva, e alcuni di questi li riportiamo integralmente:

  • Affinché una caldaia non collegata alla rete non sia considerata «alimentata a combustibili fossili», le autorità competenti dello Stato membro devono esigere e verificare in modo solido e credibile che l’unità funzionerà effettivamente utilizzando combustibili rinnovabili sia al momento dell’installazione che per il resto della sua vita utile, dato che il beneficiario mantiene il controllo del combustibile utilizzato durante l’intera vita utile di una caldaia non collegata alla rete.
  • In tale contesto, è importante sottolineare che, sebbene l’articolo 17, paragrafo 15, non vieti gli incentivi finanziari per l’installazione di caldaie uniche alimentate a combustibili rinnovabili, questi potrebbero essere preclusi dall’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento sull’etichettatura energetica. Tale disposizione impone che gli eventuali incentivi previsti dagli Stati membri puntino alle due classi di efficienza energetica più elevate tra quelle in cui si situa una percentuale significativa dei prodotti o alle classi più elevate indicate negli atti delegati dell’UE sull’etichettatura energetica dei prodotti in questione. Nel caso degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente aventi capacità fino a 70 kW soggetti all’etichettatura energetica, ciò significa che gli Stati membri possono incentivare solo quelli che rientrano nelle due classi di efficienza energetica più elevate tra quelle in cui si situa una percentuale significativa dei prodotti. Stando ai dati attualmente disponibili, le caldaie uniche non rientrano in queste due classi e non possono dunque essere incentivate, indipendentemente dal fatto che siano alimentate a combustibili fossili o rinnovabili. Possono invece essere incentivate le caldaie ibride e le pompe di calore, più efficienti, che rientrano quindi nelle due classi di efficienza energetica più elevate tra quelle in cui si situa una percentuale significativa dei prodotti in questione. La disposizione di cui sopra non si applica alle caldaie specificamente concepite per funzionare con combustibili gassosi o liquidi prodotti prevalentemente a partire da biomassa, in quanto non soggette alle norme dell’UE in materia di etichettatura energetica. Per le caldaie a biomassa a combustibile solido esiste un regolamento specifico in materia di etichettatura energetica, con una scala adattata: dato che rientrano nelle due classi più elevate tra quelle in cui si situa una percentuale significativa dei prodotti, possono beneficiare di incentivi.

Esempi ed eccezioni

Alcuni casi non saranno soggetti alle prescrizioni di cui sopra e continueranno a ricevere incentivi Statali; di seguito riportiamo integralmente alcuni esempi estrapolati dal chiarimento “C/2024/6206”:

  • Impianti di riscaldamento ibridi con una quota considerevole di energie rinnovabili (come anticipato in precedenza);
  • Eventuali costi aggiuntivi connessi alla transizione verso l’uso di gas rinnovabili in una caldaia;
  • Incentivi non correlati all’installazione (eventuali incentivi relativi ad attività diverse dall’installazione – come la manutenzione, la riparazione o lo smantellamento di caldaie a combustibile fossile, ad esempio attraverso premi di rottamazione – non sono soggetti alla disposizione concernente l’eliminazione graduale dei finanziamenti);
  • Un altro esempio che esula dall’ambito di applicazione della disposizione in questione sono gli incentivi finanziari a favore dell’installazione, negli edifici, di sistemi di automazione e controllo degli impianti di riscaldamento alimentati da caldaie uniche a combustibile fossile;
  • Misure volte ad affrontare la questione dell’accessibilità economica dell’energia;
  • Incentivi non correlati alle caldaie (Gli apparecchi che non rispondono alla definizione di caldaie, quali stufe o apparecchi di microcogenerazione, non sono interessati dall’eliminazione graduale degli incentivi finanziari a favore delle caldaie uniche alimentate a combustibili fossili);
  • Erogazione di incentivi concessi e comunicati al beneficiario prima del 1o gennaio 2025;

Infine, relativamente all’installazione di caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, è stata introdotta un’eccezione al divieto di incentivi finanziari al verificarsi contemporaneamente di due condizioni:

Dilazione debiti

Saldo e stralcio

 

  1. sono finanziati a titolo:
  • del dispositivo per la ripresa e la resilienza;
  • del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo di coesione, unicamente nei casi in cui si applica l’articolo 7, paragrafo 1, lettera h), punto i), terzo trattino, del regolamento (UE) 2021/1058. Tale disposizione consente di investire in caldaie e impianti di riscaldamento alimentati a gas naturale che sostituiscono impianti a carbone, torba, lignite o scisto bituminoso in alloggi ed edifici;
  • dell’articolo 73 del regolamento (UE) 2021/2115, che fa riferimento agli investimenti a favore dello sviluppo rurale;

2. sono stati selezionati per gli investimenti prima del 2025.


Cosa ne pensi dello stop agli incentivi per le caldaie?

Fonte 1 | Fonte 2



Source link

***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****

Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link

Source link