Il decreto legislativo 28/2010 sulla mediazione civile e commerciale si rinnova nel segno della digitalizzazione. Le modifiche normative, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 2025 ed in vigore dal 25 gennaio 2025 come ulteriore intervento modificativo del decreto Cartabia, ridisegnano il processo di mediazione introducendo elementi di modernizzazione e flessibilità procedurale, con particolare attenzione agli strumenti digitali e alla gestione da remoto.
Gestione degli incontri
La riforma introduce significative novità nella gestione degli incontri di mediazione. L’articolo 3, comma 4, del decreto prevede ora la possibilità di svolgere gli incontri mediante collegamenti audiovisivi da remoto, garantendo la reciproca udibilità e visibilità dei partecipanti. L’innovazione si completa con l’introduzione dell’articolo 8-bis, che disciplina in dettaglio la mediazione telematica, prevedendo la redazione e sottoscrizione degli atti secondo le disposizioni del Codice dell’Amministrazione Digitale.
Sul fronte della sottoscrizione documentale, l’articolo 8-ter regola gli incontri di mediazione con modalità audiovisive da remoto, introducendo una soluzione ibrida: in assenza del consenso unanime all’utilizzo delle firme elettroniche, si prevede il ricorso alla firma analogica davanti al mediatore, bilanciando così innovazione tecnologica e necessità di sicurezza procedurale.
FORMAZIONE – Processo Civile Telematico
Tempi e deleghe: le nuove regole procedurali
Novità rilevanti riguardano anche i tempi del procedimento. L’articolo 6 fissa in sei mesi il termine ordinario per la conclusione della mediazione, con possibilità di proroga di ulteriori tre mesi su accordo delle parti. Il termine decorre dal deposito della domanda di mediazione o, nei casi di mediazione delegata, dall’ordinanza di rimessione del giudice.
La riforma semplifica inoltre le modalità di delega per la partecipazione agli incontri. L’articolo 8 prevede che la delega possa essere conferita con firma non autenticata, accompagnata dagli estremi del documento d’identità del delegante. Per i casi più complessi, l’articolo 11, comma 7, mantiene la possibilità di una delega con firma autenticata da pubblico ufficiale.
Ampliamento dell’accesso e negoziazione assistita
Un’importante apertura riguarda l’estensione del patrocinio a spese dello Stato. Le modifiche agli articoli 15-bis e 15-quinquies ampliano la platea dei beneficiari, includendo cittadini stranieri regolarmente soggiornanti, apolidi e organizzazioni non lucrative, rafforzando così le garanzie di accesso alla giustizia alternativa.
Le innovazioni coinvolgono anche l’istituto della negoziazione assistita. L’articolo 2-bis del decreto-legge 132/2014 viene modificato per consentire la formazione e sottoscrizione telematica degli atti della procedura. Gli incontri possono svolgersi tramite collegamenti audiovisivi, nel rispetto dei requisiti di effettiva interazione e visibilità reciproca, con la sola esclusione dell’acquisizione di dichiarazioni di terzi.
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link