Il 12 gennaio entrano in vigore le nuove regole del Collegato Lavoro: dalle dimissioni ai contratti in somministrazione, tutte le novità
La principale novità riguarda le dimissioni in caso di assenze ingiustificate, ma il disegno di legge Lavoro collegato alla Manovra che entra in vigore il 12 gennaio 2025 interviene anche sui contratti di somministrazione, sullo smart working e sui contratti stagionali che avranno meno vincoli. Vediamo cosa cambia.
Dimissioni per assenze ingiustificate
L’articolo 19 del ddl Lavoro collegato prevede che «in caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, che può verificare la veridicità della comunicazione medesima. Il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore». Alla luce di questo l’ex lavoratore non avrà accesso alla Naspi. L’obiettivo è semplificare la cessazione del rapporto di lavoro in caso di assenze ingiustificate di lungo periodo, evitando l’applicazione della disciplina in materia di dimissioni telematiche. Questa misura è stata criticata da Cgil e Uil, secondo le quali si rischia di «tornare ai tempi delle dimissioni in bianco». Critica mossa anche dalle opposizioni.
Meno vincoli per i contratti in somministrazione
Per quel che riguarda i contratti in somministrazione il Ddl Lavoro esclude dal tetto del 30% di lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipulazione dei contratti i somministrati a tempo indeterminato assunti dalle agenzie per il lavoro e i somministrati per nuove attività, startup, attività stagionali, spettacoli, sostituzioni, over 50. Inoltre, non si applicano i limiti di durata e le causali per quelli a termine in caso di impiego di disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati.
Più contratti stagionali
Secondo le nuove regole il ricorso ai contratti stagionali può essere esteso anche «alle attività organizzate per fare fronte a intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno, nonché a esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impres»
Smart working e apprendistato: cosa cambia
Per lo smart working non ci sono novità sostanziali, ma solo la conferma del fatto che il datore di lavoro deve comunicare in via telematica al ministero del Lavoro «entro cinque giorni dall’avvio del periodo oppure entro i cinque giorni successivi alla data in cui si verifica l’evento modificativo della durata o della cessazione del periodo di lavoro svolto in modalità agile». La nuova normativa prevede anche la possibilità di trasformare l’apprendistato di primo livello in professionalizzante o di alta formazione e di ricerca e per la formazione professionale regionale.
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