Voli, fondo di garanzia: agenzie in pressing

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10 Gennaio

11:34
2025



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È pressing stretto delle associazioni di categoria delle agenzie di viaggi sulla politica, per far sì che l’Italia sostenga presso l’Ue l’istanza di un fondo di garanzia obbligatorio per i vettori in caso di insolvenza o fallimenti, per garantire che i rimborsi non ricadano su soggetti intermediari come le agenzie di viaggi.

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Ieri alla IX Commissione Trasporti alla Camera si è infatti tenuta un’audizione cruciale sul tema delle proposte del Parlamento e del Consiglio Ue, in materia di Diritti dei Passeggeri Aerei, che ha visto Fiavet, Fto e Maavi ribadire ai parlamentari l’urgenza di provvedimenti a tutela sia dei consumatori che delle agenzie di viaggi, con memorie incisive.

Circostanziato l’intervento dell’avvocato Federico Lucarelli, consulente legale di Fiavet, che ha evidenziato la necessità di modifiche sul tema dei rimborsi dei vettori ai passeggeri. Posto che è il vettore responsabile del contratto con il passeggero e non l’intermediario, infatti, diventa importante stabilire che il soggetto tenuto al rimborso è il vettore stesso.

Su questa base, secondo Fiavet Confcommercio, va ripensato il rapporto tra compagnie aeree e agenzie di viaggi, che da troppo tempo si fonda su dinamiche contrattuali rigide imposte dai vettori Iata che uniformano standard commerciali con le agenzie di viaggi a livello mondiale, spesso con logiche impositive che generano oneri a carico dell’intermediazione, fissando dei corrispettivi per le commissioni di vendita sempre più basse.

La formulazione della normativa dovrebbe dunque restituire il giusto valore alle agenzie di viaggi, anche rileggendo il rapporto contrattuale tra vettori e intermediari secondo logiche negoziali e meno impositive. Fiavet propone che il termine per effettuare il rimborso da parte dell’intermediario debba decorrere dall’effettivo accredito del rimborso da parte del vettore, per evitare di attendere 7 giorni entro i quali il vettore stesso deve trasmettere l’importo all’intermediario e altri 7 giorni per l’intermediario per riaccreditare l’importo al passeggero.

Nella normativa – ha poi proseguito l’avvocato Lucarelli – non si indica esplicitamente che il rimborso debba essere pecuniario, e quindi si presta a interpretazioni da parte dei vettori che potrebbero rimborsare in voucher o buoni, senza il consenso del beneficiario, sia passeggero, sia agente di viaggio. Fondamentale, dunque, per Fiavet-Confcommercio l’istituzione di un Fondo di Garanzia a favore degli acquirenti dei biglietti (gli agenti di viaggio ne possono acquistare molti, ad esempio per il business travel, o gruppi) nell’ipotesi di default dei vettori.

Fiavet Confcommercio osserva anche che nei regolamenti non è prevista una disposizione di espressa sussidiarietà dell’applicazione della normativa pacchetti. Una modifica impedirebbe il fenomeno secondo cui i passeggeri che acquistano un pacchetto turistico spesso non si rivolgono al fornitore inadempiente, attivando la responsabilità dell’organizzatore di viaggi, che a sua volta dovrà attivare l’azione di regresso nei confronti del fornitore con tempi, costi e maggiore complessità del contenzioso.

Nella normativa si prevede, inoltre, che il vettore possa effettuare il rimborso tramite l’agente di viaggio, ma non è previsto che questa ipotesi sia condizionata ad un preventivo accordo commerciale tra vettore e agente di viaggio.

Dello stesso tenore la memoria depositata da Fto, presente all’audizione con il direttore Gabriele Milani, nella quale si evidenziala l’urgenza di  una revisione congiunta delle normative Ue, che tenga in considerazione la posizione degli organizzatori di pacchetti, sui quali gravano obblighi che non hanno pari in altri settori.

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In buona sostanza, Fto non intende togliere tutele ai viaggiatori, ma invitare a spostare il focus anche su tutti quei servizi che non tutelano in alcun modo i viaggiatori e che rappresentano la grande maggioranza dei casi. Milani ha poi evidenziato che i pacchetti turistici sono garantiti da una copertura in caso di insolvenza, mentre non esiste alcuna tutela per i passeggeri aerei, il cui rischio è sensibilmente maggiore, considerando i numerosi default.

“Il rapporto – si legge nella memoria depositata da Fto – non è sempre diretto passeggero-vettore, ma vede spesso la presenza di agenzie di viaggi, cui il passeggero (consumatore o azienda) decide di affidarsi per l’acquisto di biglietti aerei. Inoltre, è fondamentale tenere presente che l’acquisto di biglietti aerei può avvenire nell’ambito della creazione di un pacchetto turistico da parte di un organizzatore e che la creazione di un pacchetto che include un volo è disciplinata dalla Direttiva Pacchetti Turistici in corso di revisione (Ptd), che prevede obblighi molto stringenti a carico dell’organizzatore.

La revisione della Ptd e del regolamento 261 deve necessariamente avvenire in modo coordinato e armonizzato. Va poi ricordato che la revisione della direttiva sui pacchetti (Ptd) si trova attualmente in uno stato di lavori più avanzato, a livello europeo, rispetto ai due regolamenti oggetto dell’audizione. All’interno della Ptd ci sono molte regole che coinvolgono i rapporti tra vettori, viaggiatori e organizzatori di pacchetti.

Si tratta di regole fortemente tutelanti per il viaggiatore che lasciano però dei vuoti normativi molto impattanti per le aziende che non hanno strumenti per ottenere tutele nei confronti dei vettori. Insistiamo con forza sulla creazione di un pari fondo a carico dei vettori, che garantisca i soggetti che acquistano un biglietto aereo. Sarebbe  un passo decisivo e fondamentale per tutelare veramente i passeggeri”.

La memoria di Fto si conclude con un auspicio: “Desideriamo che venga chiarito nei regolamenti oggetto di revisione che il rimborso debba sempre essere fatto nei confronti del soggetto che ha acquistato il biglietto. Se un biglietto è parte di un pacchetto, il rimborso di un volo cancellato non può/deve essere fatto al passeggero, in quanto egli è garantito ai sensi della Ptd e ha diritto ad ottenere il rimborso da parte dell’organizzatore del pacchetto, che quindi deve veder riconosciuto il suo diritto a ottenere il rimborso dal soggetto da cui lo ha acquistato.

L’organizzatore, ai sensi della Ptd, potrebbe inoltre riuscire a garantire al viaggiatore la prosecuzione del suo viaggio con altri mezzi. Pertanto, il cliente di un pacchetto tutto compreso non dovrebbe mai avere diritto al rimborso ai sensi della legislazione sui diritti dei passeggeri, poiché ciò porterebbe a una situazione in cui il viaggiatore può cancellare unilateralmente il contratto di pacchetto.

La normativa sui diritti dei passeggeri dovrebbe stabilire chiaramente che i clienti di pacchetti hanno diritto a tutti i diritti dei passeggeri, a eccezione dei rimborsi. Allo stesso tempo, la normativa sui diritti dei passeggeri dovrebbe indicare chiaramente che ciò non influisce sull’obbligo del vettore di rimborsare l’organizzatore del pacchetto ai sensi della direttiva sui viaggi tutto compreso. In tema di rimborsi, è quindi indispensabile garantire che il rimborso venga effettuato al soggetto corretto, evitando rimborsi illegittimi”.

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In linea anche la posizione di Maavi illustrata in audizione dall’avvocato Vincenzo Irritato, che ha sottolineato soprattutto  la carenza di vigilanza e controllo da parte degli organismi preposti in materia di trasporto aereo e diritti dei passeggeri, proponendo misure per migliorare l’efficacia delle tutele e garantire trasparenza e responsabilità operative.

Nella memoria depositata da Maavi si evidenzia anche la rilevante criticità derivante dall’assenza di sanzioni concrete per i vettori in caso di inadempienza e mancanza di assistenza. E si  propone, pertanto, l’introduzione di sanzioni proporzionate e dissuasive, nonché l’obbligo per i vettori di fornire prova rigorosa e documentata dell’esistenza delle circostanze eccezionali invocate, e ancora l’urgenza di chiarire e regolamentare in modo puntuale il ruolo degli intermediari e di garantire l’obbligatorietà della rappresentanza legale nei territori degli Stati membri per i vettori che battono bandiera in territorio terzo. Tali misure risultano imprescindibili per assicurare una tutela realmente uniforme ed efficace, ponendo fine a prassi elusive che compromettono i diritti dei consumatori europei”.



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