novità del Decreto correttivo 2024

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Il Decreto Legislativo n. 209 del 31 dicembre 2024, entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, introduce modifiche significative al Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 36/2023), chiarendo punti cruciali in merito ai CCNL, garantendo una maggiore tutela agli operatori economici grazie alla revisione dei prezzi, aumentando di fatto le possibilità di partecipazione in subappalto per PMI tramite i contratti riservati.

Principio di applicazione dei CCNL di settore (Art. 11)

Confermando sostanzialmente l’obbligo e i criteri di indicazione dei contratti collettivi applicati nei bandi di gara, il correttivo prevede tale obbligo già a partire dai documenti iniziali di gara adottati dalla stazione appaltante. L’introduzione dell’allegato I.01, pur garantendo la libertà di applicazione contrattuale, integra il principio di equivalenza che deve essere dichiarato dall’impresa in sede di gara, definendo a priori, per i soli lavori edili, l’equivalenza dei tre principali CCNL iscritti al CNEL, tra cui quello artigiano da noi sottoscritto.

Garanzie provvisorie e definitive (Art. 53)

Si chiarisce che per gli affidamenti sotto soglia non si applicano le riduzioni e gli aumenti alla garanzia provvisoria e a quella definitiva.
Pertanto in caso di affidamenti sotto soglia la percentuale per la garanzia provvisoria sarà pari al 1% del valore dell’appalto, mentre la garanzia definitiva sarà pari al 5% del valore del contratto.

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Revisione prezzi (Art. 60)

Resta obbligatorio come da D.Lgs. 36/2023 l’inserimento nei documenti iniziali della procedura di gara delle clausole di revisione prezzi riferite all’oggetto del contratto.
Queste clausole si attivano nel momento in cui vi è un aumento o diminuzione:

  • del costo della fornitura o servizio, superiore al 5% dell’importo complessivo del contratto e si riconosce nella misura dell’80% del valore eccedente la variazione del 5 per cento
  • del costo dell’opera, superiore al 3% dell’importo complessivo del contratto e si riconosce nella misura del 90% del valore eccedente la variazione del 3 per cento.

Occorre sottolineare che le clausole di revisione prezzi, grazie al Decreto Legislativo n. 209 del 31 dicembre n2024, sono previste anche per i contratti di subappalto.

Contratti riservati (Art. 61)

Una modifica significativa riguarda l’introduzione della “riserva di appalto”, secondo cui le stazioni appaltanti possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto o l’esecuzione dei lavori a piccole e medie imprese. L’articolo stabilisce che, per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie, le PMI possano beneficiare di una riserva, guadagnando priorità nella partecipazione delle gare d’appalto.

Avvalimento (Art. 104)

In merito all’avvalimento finalizzato a migliorare l’offerta è importante segnalare che grazie al provvedimento correttivo, l’impresa ausiliata e l’ausiliaria potranno partecipare alla stessa gara, salvo che quest’ultima dimostri in concreto alla stazione appaltante, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre la presentazione dell’offerta ad uno stesso centro decisionale.

Reputazione d’impresa (Art. 109)

Si trattava di una disposizione in attesa di attuazione da parte di ANAC, i cui criteri di valutazione, a parere della nostra associazione, avrebbero potuto condizionare l’accesso alle gare per le PMI. L’articolo è stato totalmente abrogato.

Subappalto (Art. 119)

Come anticipato al punto relativo all’Art. 60, viene prevista l’applicazione delle clausole di revisione prezzi anche per i contratti di subappalto, oltre alle equivalenze delle tutele dei lavoratori per i subappalti.
Ulteriore novità è l’introduzione della quota di subappalto non inferiore il 20% delle prestazioni subappaltabili, dedicata alle PMI di cui ci si riallaccia nell’Art. 61 riguardo i contratti riservati.
Gli operatori economici possono derogare quanto sopra o indicare una soglia inferiore al 20% da subappaltare per ragioni legate all’oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Resta sempre informato su variazioni e novità in campo normativo tramite la nostra sezione dedicata.



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