Con la Circolare
dell’8 gennaio 2025, n. 1 la Ragioneria
Generale dello Stato ha fornito indicazioni alle Pubbliche
Amministrazioni sull’apposizione del codice unico
progetto (CUP) all’interno della fattura per gli acquisti
di beni e servizi oggetto di incentivi pubblici, in applicazione di
quanto previsto dall’art. 5 del “Decreto PNRR 3”
(D.L. n. 13/2023, convertito con modifiche dalla legge n.
41/2023).
Fatture PA: obbligo di CUP per acquisti finanziati con
incentivi pubblici
In particolare, i commi 6, 7 e 8 dell’art. 5 prevedono
l’obbligo di riportare dal 1° giugno 2023, nelle
fatture per beni e servizi finanziati da incentivi pubblici, il
Codice Unico Progetto (CUP). Questo requisito si
applica a tutte le Pubbliche Amministrazioni, incluse quelle che
operano tramite soggetti pubblici o privati.
Ambito soggettivo e oggettivo
- soggettivo: si riferisce agli incentivi
pubblici erogati “a qualunque titolo e in qualunque forma”
da Pubbliche Amministrazioni, come definite dall’articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2021, n.165; - oggettivo: esso include la definizione di
“incentivi pubblici alle attività produttive”. Tale
locuzione è assimilabile a quella di “interventi di
sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive”,
che include “gli incentivi, i contributi, le agevolazioni, le
sovvenzioni e i benefici di qualsiasi genere”, erogati come
concessione di garanzia, contributo in conto capitale, contributo
in conto interessi, finanziamento agevolato.
L’apposizione del CUP riguarda fatture per:
- a) i trasferimenti alle imprese per
i quali sussista l’obbligo di attribuzione del CUP, ai sensi
dell’articolo 11 della legge n. 3/2003, nonché delle delibere
CIPE del 27 dicembre 2002, n. 143, del 19 dicembre 2003, n. 126,
del 26 giugno 2009, n. 34, del 5 maggio 2011, n. 45, e del 26
novembre 2020, n. 63, a prescindere dalla natura in conto capitale
o di parte corrente delle risorse; - b) tra gli strumenti finanziari, i
progetti di investimento per i quali è prevista l’attribuzione di
un CUP secondo la normativa vigente; - c) le misure di immediato sostegno
al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e
delle attività economiche e produttive direttamente interessate da
eventi di protezione civile, per fronteggiare le più urgenti
necessità, di cui alla lettera c) del comma 2, dell’articolo 25 del
Codice di protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio
2018, n. 1.
Sono esclusi, invece:
- i trasferimenti alle imprese consistenti in meri contributi al
funzionamento non compresi in un progetto di investimento
pubblico; - costi non fatturabili eventualmente riconosciuti
all’impresa beneficiaria.
Gestione delle fatture antecedenti all’assegnazione del
CUP
Precisa la Ragioneria che l’obbligo del CUP non si applica alle
fatture:
- emesse prima dell’attribuzione del codice CUP;
- rilasciate da soggetti non stabiliti sul territorio
italiano.
In questi casi, le Amministrazioni devono indicare ai
beneficiari i documenti idonei a dimostrare la correlazione tra la
spesa e il progetto finanziato, come le quietanze di pagamento.
CUP molteplici: eccezioni e modalità operative
La molteplicità dei CUP riguarda il caso in cui le imprese
accedono a più di un incentivo per finanziare lo
stesso tipo di spesa, per una stessa linea d’intervento e in cui il
progetto di investimento è finanziato attraverso bandi non aperti
nello stesso momento, oppure da risorse assegnate al
beneficiario in momenti successivi.
In questi casi è sufficiente l’apposizione in fattura del
primo CUP acquisito in ordine temporale. Per i CUP
successivi, le amministrazioni titolari delle misure indicheranno
al beneficiario i documenti necessari a dimostrare l’avvenuta
spesa.
Salvo che l’amministrazione non suggerisca diversamente, è
possibile inserire i CUP successivi all’interno delle relative
quietanze di pagamento.
Monitoraggio e semplificazione amministrativa
Infine, la circolare riporta le disposizioni del comma 8, in
materia di monitoraggio della spesa, secondo cui i dati delle
fatture elettroniche vengono centralizzati nella banca dati
prevista dall’articolo 13 della legge n. 196/2009.
Infine, segnala la RGS, a seguito del tavolo tecnico con il
Fisco, verranno fornite indicazioni sulla possibilità di
integrare l’informazione del CUP non riportato sulla
fattura originaria, senza che vi siano conseguenze sugli
aspetti fiscali delle operazioni riferite a essa.
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