Esenzione IVA per la gestione degli impianti sportivi: chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate

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L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 2/2025 pubblicata l’8 gennaio 2025, ha fornito un importante chiarimento sull’applicabilità dell’esenzione IVA per le prestazioni di servizi strettamente connesse alla pratica sportiva, come previsto dall’articolo 36-bis del Decreto-legge 75/2023

Il contesto normativo

Come noto, l’art. 36-bis del d.l. 75/2023, inserito in sede di conversione dalla legge 112 del 10/8/2023, intitolato “Regime dell’imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi connessi con la pratica sportiva e norma di interpretazione autentica” stabilisce quanto segue:

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“1. Le prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport, compresi quelli didattici e formativi, rese nei confronti delle persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica da parte di organismi senza fine di lucro, compresi gli enti sportivi dilettantistici di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono esenti dall’imposta sul valore aggiunto.
2. Le prestazioni dei servizi didattici e formativi di cui al comma 1, rese prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si intendono comprese nell’ambito di applicazione dell’articolo 10, primo comma, numero 20), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”.

Per l’analisi di questa disposizione, si rimanda all’articolo di Stefano Andreani del 23 agosto scorso: L’esenzione IVA per l’attività sportiva fa così paura? e all’articolo di Giuliano Sinibaldi del 31 agosto 2023 La nuova esenzione IVA per l’attività sportiva

Il caso specifico

Un’ASD, regolarmente affiliata alla Federazione Italiana Pallacanestro, ha stipulato un accordo con un Comune per la gestione di un palasport utilizzato per allenamenti e gare ufficiali. L’accordo prevede, oltre alla messa a disposizione dell’impianto, la gestione di servizi come custodia, pulizia e piccola manutenzione. Inoltre, nell’accordo viene previsto che «Il gestore è autorizzato ad effettuare la pubblicità commerciale all’interno dell’impianto oggetto della concessione».

In cambio, l’ASD corrisponde un emolumento al Comune, fatturato con aliquota IVA ordinaria del 22%.

L’ASD ha presentato un interpello chiedendo se tali corrispettivi potessero beneficiare dell’esenzione IVA ai sensi dell’articolo 36-bis. Inoltre, ha richiesto la possibilità di ottenere note di credito per i corrispettivi già fatturati con aliquota ordinaria.

La Posizione del Contribuente

L’ASD sostiene che la gestione del palasport rientri tra i “servizi strettamente connessi alla pratica sportiva”, in quanto essenziali per lo svolgimento delle attività sportive dilettantistiche. Secondo l’interpretazione proposta, tali prestazioni dovrebbero essere esenti da IVA, in linea con il regime introdotto dal Decreto-legge n. 75/2023.

Il Parere dell’Agenzia delle Entrate

In linea con la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, l’Agenzia delle Entrate ritiene che le esenzioni IVA devono essere interpretate in modo restrittivo e nel caso specifico applicate solo a servizi direttamente connessi e indispensabili alla pratica dello sport.

Secondo l’Agenzia, considerando che l’accordo tra Comune e ASD non si limita alla messa a disposizione del palasport, ma comprende servizi accessori come custodia, manutenzione ma prevede che la ASD è autorizzata ad effettuare pubblicità commerciale all’interno del Palasport, di fatto viene consentito alla ASD di ritrarre un valore aggiunto sul piano economico, ulteriore rispetto a quello derivante dallo svolgimento dell’attività sportiva, attraverso lo svolgimento dell’attività pubblicitaria all’interno del Palasport.

Questo elemento eccede il contesto delle prestazioni strettamente connesse alla pratica sportiva e, pertanto, l’intera operazione non può rientrare nell’esenzione Iva prevista dal citato articolo 36bis, non configurando ”prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport

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Implicazioni per il Settore Sportivo

La decisione dell’Agenzia delle Entrate evidenzia che l’esenzione IVA non può essere applicata a tutte le attività svolte da enti sportivi dilettantistici.

È fondamentale che i servizi, oltre che resi da organismi senza fine di lucro, compresi gli enti sportivi dilettantistici di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, siano:

  • strettamente connessi alla pratica sportiva;
  • essenziali per lo svolgimento delle attività sportive.

Questa interpretazione potrebbe incidere significativamente sulle ASD che gestiscono impianti sportivi, imponendo un’attenta valutazione contrattuale e fiscale.



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