La Legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207/2024) aumenta la soglia di redditi di lavoro dipendente e assimilato rilevante ai fini dell’accesso al regime forfetario. Per effetto della modifica alla causa ostativa recata dalla lettera d-ter) del comma 57 della Legge n. 190/2014, infatti, per il 2025, con riferimento ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, il limite previsto è innalzato da 30.000 a 35.000 euro.
Ai fini della verifica del rispetto della soglia rilevano:
quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando è considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro;
le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati;
le somme di cui all’art. 429, ultimo comma, del Codice di procedura civile, ovvero le somme percepite dal lavoratore a seguito di sentenza di condanna al datore di lavoro al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro, compresi interessi e somme eventualmente riconosciute a titolo di maggior danno subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito.
i compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20%, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca;
le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità , ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato;
le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante;
le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione:
agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società , associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica,
alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili,
alla partecipazione a collegi e commissioni,
ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita (es. compenso amministratore);
le remunerazioni dei sacerdoti;
i compensi per l’attività libero professionale intramuraria del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale;
le indennità , i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni per l’esercizio di pubbliche funzioni. Rilevano anche i compensi per la partecipazione a commissioni tributarie, tribunale di sorveglianza e ai magistrati onorari;
indennità ed assegni vitalizi percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo e le indennità per altre cariche pubbliche;
le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle aventi funzione previdenziale;
gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria,
gli assegni periodici corrisposti in forza di testamento o di donazione modale,
gli assegni alimentari, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria, corrisposti a persone indicate nell’art. 433 del Codice civile.
La Legge di Bilancio 2025 prevede anche una agevolazione in materia contributiva per i nuovi forfetari. Il comma 186 della Legge n. 207/2024, inserito dalla Camera dei deputati, introduce, per i soggetti che si iscrivono nell’anno 2025 per la prima volta alla gestione previdenziale dell’INPS relativa agli artigiani o alla gestione previdenziale dell’INPS relativa agli esercenti attività commerciali, la possibilità di chiedere una riduzione transitoria della contribuzione, nella misura del 50%. Tale riduzione contributiva:
è attribuita per 36 mesi;
è applicabile anche dai contribuenti che applicano il regime forfetario;
è alternativa ad altre misure che prevedono riduzioni di aliquote.