A cura di Vitalba Passarelli, Giovanni Marra e Flavia Sasso D’Elia
Il 31 dicembre 2024 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di Bilancio 2025, L. 30 dicembre 2024 n. 207 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027” (G.U. Serie Generale n.305 del 31-12-2024 – Suppl. Ordinario n. 43/L), entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 2025.
Tra le principali novità introdotte dalla legge di Bilancio in tema di incentivi per le imprese figurano: (i) la limitazione della fruizione del credito d’imposta per investimenti 4.0 e la semplificazione e potenziamento del bonus Transizione 5.0; (ii) l’introduzione dell’IRES premiale per l’annualità 2025; (iii) la conferma per il 2025 del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica, anche per le imprese del settore agricolo, della pesca e acquacoltura; (iv) il riconoscimento di un contributo in conto capitale per i soggetti che hanno aderito alla procedura di riversamento del credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo (cd. “sanatoria fiscale”); (v) la proroga, fino al 2027, del credito d’imposta per la quotazione delle PMI; (vi) il rifinanziamento della “Nuova Sabatini”, (vii) la super-deduzione per le nuove assunzioni agevolate e (viii) proroga del bonus sport. Di seguito proponiamo un breve approfondimento su tali novità.
Modifiche al credito d’imposta Transizione 4.0 (art. 1 commi 445-448)
Con la Legge di Bilancio 2025 il credito d’imposta beni strumentali immateriali 4.0 viene limitato agli investimenti effettuati entro il 31/12/2024, con coda fino al 30/06/2025, a condizione che entro il 31/12 2024 l’ordine sia stato accettato dal venditore e sia stato versato un acconto pari al 20% del costo complessivo.
Per quanto concerne invece il credito d’imposta beni strumentali materiali 4.0, viene introdotto un tetto massimo di spesa di 2,2 miliardi di euro per gli investimenti effettuati dal 01/01/2025 al 31/12/2025, con coda fino al 30/06/2026 in caso di prenotazione al 31/12/2025.
Le suddette novità non andranno a toccare gli investimenti in regime 2024 per i quali, entro la data di pubblicazione della Legge di Bilancio 2025, risultino soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
- ordine confermato dal venditore;
- versamento di un acconto pari al 20% del costo complessivo.
In questi casi, rimane intatta la possibilità di completare l’investimento fino al 30/06/2025, beneficiando così del credito d’imposta secondo la precedente normativa.
Si evidenzia che ai fini del rispetto del nuovo limite di spesa, l’impresa dovrà trasmettere telematicamente al MIMIT una comunicazione:
- concernente l’ammontare delle spese sostenute e il relativo credito d’imposta maturato;
- sulla base del modello di cui al DM 24/04/2024, adottato in attuazione dell’art. 6 del DL 39/2024.
Modifiche al credito d’imposta Transizione 5.0 (art. 1 commi 427-429)
La disciplina del credito d’imposta Transizione 5.0 viene modificata ampliando la platea dei beneficiari ed elevando la percentuale del costo dell’investimento detraibile. Il comma 427 prevede l’introduzione di un’ulteriore categoria di beneficiari, ossia, in alternativa alle imprese, le società di servizi energetici (ESCo) certificate da un organismo accreditato per i progetti di innovazione effettuati presso l’impresa cliente.
Inoltre, l’intensità dell’agevolazione è stata incrementata, intervenendo sia sugli scaglioni – con la previsione di un’aliquota unica pari al 35% (con maggiorazioni al 40% e 45% in caso di risparmio energetico più elevato) fino alla soglia di 10 milioni di euro di investimento – sia prevedendo maggiorazioni più generose per l’acquisto di pannelli fotovoltaici di provenienza europea a elevata efficienza.
Rispetto, poi, alla precedente previsione, l’incentivo diviene cumulabile con il credito d’imposta ZES unica, nonché con le misure agevolative finanziate con risorse europee. Tali modifiche riguardano anche gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024.
Ires premiale al 20% (art. 1 commi 436-444)
Per il solo 2025, viene prevista una riduzione dell’aliquota IRES dal 24% al 20% in presenza di condizioni legate all’accantonamento di utili e all’effettuazione di investimenti qualificati. In particolare, il comma 436 prevede che debba essere accantonato a riserva disponibile almeno l’80% degli utili realizzati nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 e che tali utili debbano restare iscritti a patrimonio netto (quindi non distribuiti) per almeno tre anni. La seconda condizione per accedere al presente beneficio è che non meno del 30% degli utili accantonati (comunque non inferiore a 20 mila euro) sia destinato all’investimento nell’acquisto, anche mediante contratto di leasing finanziario, di nuovi beni strumentali 4.0 e 5.0. Sono previsti inoltre ulteriori requisiti legati al numero di unità lavorative, che non devono essere diminuite rispetto alla media del triennio precedente, ed alle nuove assunzioni di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, per le quali ci deve essere un incremento pari ad almeno l’1% rispetto al 2024. La norma dettaglia infine i casi di decadenza e di esclusione dall’agevolazione.
Si evidenzia che tale previsione potrebbe attenuare gli effetti realizzati dalla modifica al credito d’imposta Transizione 4.0, precedentemente menzionati, dal momento che il contribuente, qualora dovesse essere escluso dalla graduatoria per l’accesso al beneficio 4.0, potrebbe comunque accedere alla mini-Ires.
Proroga del credito d’imposta per investimenti nella ZES Unica del Mezzogiorno (art. 1 commi 485-491) e del credito d’imposta ZES Agricoltura (art. 1 commi 544 a 546)
Viene esteso al 2025 il credito d’imposta nella Zona Economica Speciale unica (ZES unica) con riferimento ad investimenti realizzati dal 1° gennaio al 15 novembre 2025 e con una dotazione pari a 2,2 miliardi di euro per il 2025. Secondo quanto disposto dal comma 486, ai fini della fruizione del credito d’imposta, le imprese interessate dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate, dal 31 marzo 2025 al 30 maggio 2025, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 16 novembre 2024 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025. A pena di decadenza dall’agevolazione, le imprese che hanno presentato la comunicazione iniziale dovranno inviare, dal 18 novembre al 2 dicembre 2025, all’Agenzia una comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2025 degli investimenti indicati nella comunicazione originaria.
La proroga ha riguardato anche il credito d’imposta ZES Agricoltura con uno stanziamento, per l’anno 2025, pari a 50 milioni di euro. In particolare, le imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore della pesca e dell’acquacoltura dovranno comunicare all’Agenzia, dal 31 marzo 2025 al 30 maggio 2025, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 e di quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025 e successivamente comunicare, dal 20 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, l’ammontare delle spese ammissibili effettivamente sostenute.
Contributo in conto capitale per i soggetti che hanno aderito alla procedura per il riversamento del credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo (art. 1 commi 458-460)
La legge di Bilancio 2025 riconosce – ai soggetti che hanno presentato richiesta di accesso alla procedura di riversamento spontaneo entro il 31 ottobre 2024 – un contributo in conto capitale commisurato, in percentuale, all’importo del credito oggetto di riversamento spontaneo. Tale contributo potrà essere erogato nel limite della dotazione stanziata di 60 milioni di euro per l’anno 2025, di 50 milioni di euro per l’anno 2026, di 80 milioni di euro per l’anno 2027 e di 60 milioni di euro per l’anno 2028.
Il comma 459 rimanda ad un successivo decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da emanare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, la definizione delle modalità di erogazione del contributo, le percentuali dello stesso e la sua rateizzazione.
Proroga per il triennio 2025-2027 del credito di imposta quotazione PMI (art. 1 comma 449)
Viene prorogata fino al 31 dicembre 2027 il credito d’imposta per la quotazione delle PMI, istituito dalla legge di Bilancio 2018. L’agevolazione in questione riconosce alle piccole e medie imprese un credito d’imposta del 50%, fino ad un importo massimo di 500 mila euro, per le spese sostenute in attività di consulenza relative alla quotazione sui mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo. Vengono, quindi, stanziati 6 milioni di euro per l’anno 2025 e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
Nuova Sabatini – Rifinanziamento (art. 1. Comma 461)
La “Nuova Sabatini” da quando è stata avviata nel 2014 ad oggi ha progressivamente assunto una rilevanza strategica nel panorama delle politiche industriali, divenendo uno strumento strutturale di sostegno al sistema delle PMI per l’acquisto o acquisizione in leasing di beni strumentali che si è rivelato efficace, anche in chiave anticongiunturale, per la crescita e il rilancio degli investimenti produttivi.
Al fine di assicurare la continuità di tale strumento, l’autorizzazione di spesa di cui al comma 8 del medesimo articolo 2 è stata aumentata di 400 milioni di euro per l’anno 2025, di 100 milioni di euro per l’anno 2026 e di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029 per uno stanziamento complessivo pari a 1,7 miliardi di euro.
Proroga della maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni (art. 1 comma 399)
La legge di Bilancio 2025 proroga per le annualità 2025-2026-2027 la super deduzione per le nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato. Si riconosce, pertanto, ai titolari di reddito d’impresa e di redditi di lavoro autonomo, nei limiti ed alle condizioni già previste per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024, una maggiorazione del costo del personale deducibile a fronte agli incrementi occupazionali risultanti al termine di ciascuno dei già menzionati periodi d’imposta rispetto al corrispondente periodo d’imposta precedente.
Proroga sport bonus (art. 1 comma 246)
Viene prevista la proroga per il 2025, per i soli titolari di reddito d’impresa, del credito d’imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche. Il credito d’imposta attribuibile a ciascun beneficiario è pari al 65% dell’erogazione effettuata, fino ad un massimo del 10 per mille dei ricavi realizzati nel 2024.
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