Limiti alle detrazioni IRPEF dal 2025 (anche per bonus fiscali edilizi)

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DETRAZIONI FISCALI LIMITI 2025 ESEMPI TABELLE – L’art. 1 della L. 30/12/2024, n. 207 (Legge di bilancio 2025), al comma 10, ha introdotto limiti per la fruizione delle detrazioni dall’imposta sul reddito per le persone fisiche con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, parametrati in relazione al reddito percepito nonché al numero di figli presenti nel nucleo familiare.
Detti limiti si applicano anche alle detrazioni derivanti dagli interventi edilizi agevolabili (c.d. “Bonus fiscali edilizi”, la cui disciplina è stata a sua volta oggetto di riordino ad opera della Legge di bilancio (vedi Bonus fiscali edilizi, tutte le novità previste dalla Legge di bilancio 2025 e Le agevolazioni fiscali per gli interventi edilizi)

In particolare, è stato introdotto il nuovo art. 16-ter del D.P.R. 917/1986 (Testo unico delle imposte sui redditi), rubricato “Riordino delle detrazioni”. Il nuovo articolo prevede che – fermi restando gli specifici limiti previsti da ciascuna norma agevolativa – per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro le detrazioni dall’imposta sui redditi sono ammesse fino a un massimo determinato calcolato moltiplicando un importo base per un coefficiente basato sul numero di figli a carico (che si trovino, cioè, nelle condizioni indicate dal comma 2, art. 12 del D.P.R. 917/1986), compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati, presenti nel nucleo familiare del contribuente.

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In base al citato comma 2, art. 12 del D.P.R. 917/1986, si considerano “a carico” i figli che si trovino nelle condizioni indicate dal seguente schema.

ETÀ DEL FIGLIO

REDDITO DEL FIGLIO

Minore di 21 anni

Reddito complessivonon superiore a 2.840,51 euro(*)

Tra 21 e 24 anni

Reddito complessivonon superiore a 4.000 euro(*)

(*) Il reddito si considera al lordo degli oneri deducibili, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica.

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Il riferimento normativo è altresì al concetto di “nucleo familiare” individuato dall’art. 3 del D.P.C.M. 159/2013 ai fini del calcolo dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Si riporta di seguito una tabella, di elaborazione redazionale, di ausilio per la comprensione dei figli che vanno conteggiati e ricompresi nel nucleo familiare.

FIGLI MINORENNI (ANCHE AFFIDATARI)

FIGLI MAGGIORENNI CONVIVENTI E NON

* Se hanno meno di 18 anni fanno sempre parte del nucleo familiare.

* Se vivono con i nonni, il loro nucleo familiare sarà sempre composto dal nucleo con i genitori.

* Se sono in affidamento preadottivo, rientrano nel nucleo familiare dell’affidatario anche se ancora inseriti nella famiglia anagrafica del genitore.

Fanno parte del nucleo familiare dei genitori:

Contabilità

Buste paga

 

* i figli maggiorenni conviventi;

* i figli maggiorenni non conviventi a carico dei genitori, senza figli e non coniugati.

I figli che non siano a carico dei genitori costituiscono un nucleo familiare a sé stante, così come quelli coniugati con figli.

 

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LIMITI ALLE DETRAZIONI GIÀ IN VIGORE DAL 2020 – Si ricorda preliminarmente che – a seguito dell’introduzione del comma 3-bis all’art. 15 del D.P.R. 917/1986 (ad opera della L. 160/2019) – a decorrere dal 2020, le detrazioni d’imposta previste dal citato art. 15 del D.P.R. 917/1986 spettano secondo lo schema seguente.

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assistenza e consulenza per acquisto immobili in asta

 

REDDITO

DETRAZIONE SPETTANTE

Reddito complessivo non eccedente 120.000

Per l’intero importo

Reddito complessivo eccedente 120.000

Per la parte corrispondente 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro

ESEMPI:
1* Per un contribuente con reddito di 120.000 Euro, la detrazione spetta nella percentuale pari a (240.000 – 120.000) / 120.000 = 100%
2* Per un contribuente con reddito di 180.000 Euro, la detrazione spetta nella percentuale pari a (240.000 – 180.000) / 120.000 = 50%
3* Per un contribuente con reddito di 240.000 Euro, la detrazione spetta nella percentuale pari a (240.000 – 240.000) / 120.000 = 0%
In altri termini la percentuale di detrazione riconosciuta diminuisce progressivamente al crescere del reddito azzerandosi alla soglia di 240.000 euro.
I limiti considerati andranno pertanto verificati unitamente alle nuove soglie introdotte dal 2025, qui in discussione.

Dilazioni debiti fiscali

Assistenza fiscale

 

Si veda in proposito anche l’art. 2 del D. Leg.vo 216/2023, comma 1, che ha previsto ulteriori limitazioni, per il solo 2024 e per alcune specifiche tipologie di detrazioni, per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a euro 50.000.

LIMITI PER LA FRUIZIONE DI DETRAZIONI FISCALI – Tornando alle norme introdotte a regime dalla Legge di bilancio 2025, il nuovo art. 16-ter del D.P.R. 917/1986 dispone che il limite massimo alle detrazioni si calcola moltiplicando un importo base per un coefficiente in base ai figli a carico.
Ai sensi del comma 2, l’importo base è il seguente.

REDDITO

IMPORTO BASE

Tra 75.000 e 100.000 euro

14.000

Oltre 100.000 Euro

Assistenza per i sovraindebitati

Saldo e stralcio

 

8.000

Secondo il comma 6, art. 16-ter del D.P.R. 917/1986, il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze.

Ai sensi del comma 3, il coefficiente moltiplicativo è il seguente.

FIGLI A CARICO

COEFFICIENTE

Nessuno

0,50

Contributi e agevolazioni

per le imprese

 

Uno

0,70

Due

0,85

Tre o più, oppure almeno un figlio con disabilità accertata ai sensi della L. 104/1992

1

Alla luce di quanto sopra, si riporta una tabella dei limiti massimi di detrazione in base al reddito e al numero di figli a carico compresi nel nucleo familiare.

REDDITO

FIGLI A CARICO

DETRAZIONI MASSIME

Tra 75.000 e 100.000 euro

Tre o più, oppure almeno un figlio con disabilità accertata ai sensi della L. 104/1992

14.000 Euro
(14.000 x 1)

Due

11.900 Euro
(14.000 x 0,85)

Uno

9.800 Euro
(14.000 x 0,70)

Nessuno

7.000 Euro
(14.000 x 0,50)

Oltre 100.000 Euro

Tre o più, oppure almeno un figlio con disabilità accertata ai sensi della L. 104/1992

8.000 Euro
(8.000 x 1)

Due

6.800 Euro
(8.000 x 0,85)

Uno

5.600 Euro
(8.000 x 0,70)

Nessuno

4.000 Euro
(8.000 x 0,50)

APPLICAZIONE A BONUS FISCALI EDILIZI – Il comma 5 dell’art. 16-ter del D.P.R. 917/1986 prevede che, ai fini del computo dell’ammontare complessivo, per le spese detraibili ai sensi dell’art. 16-bisdel D.P.R. 917/1986 (detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici), ovvero di altre disposizioni normative, la cui detrazione è ripartita in più annualità, rilevano le rate di spesa riferite a ciascun anno.

ESCLUSIONI – Il comma 4 dell’art. 16-ter del D.P.R. 917/1986 precisa che sono escluse dal computo dell’ammontare complessivo degli oneri e delle spese, effettuato ai fini dell’applicazione del limite sopra descritto:
a) le spese sanitarie detraibili ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. 917/1986, comma 1, lettera c);
b) le somme investite nelle startup innovative, detraibili ai sensi degli artt. 29 e 29-bis del D.L. 179/2012;
c) le somme investite nelle PMI innovative, detraibili ai sensi dell’art. 4 del D.L. 3/2015, comma 9, seconda parte del primo periodo, e comma 9-ter.

Sono comunque esclusi dal predetto computo gli oneri detraibili sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31/12/2024:
* ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. 917/1986, comma 1, lettera a), ossia gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati;
* ai sensi ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. 917/1986, comma 1, lettera b), ossia gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto stesso, per un importo non superiore a 4.000 euro;
* ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. 917/1986, comma 1-ter, ossia un importo pari al 19% dell’ammontare complessivo non superiore a 2.582,29 euro (5 milioni di lire) degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro delle Comunità europee, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, in dipendenza di mutui contratti e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.

Ai sensi del testo vigente dell’art. 15 del D.P.R. 917/1986, comma 3-quater, la detrazione compete per l’intero importo, a prescindere dall’ammontare del reddito complessivo, per gli oneri di cui al comma 1, lettere a) e b), e al comma 1-ter, nonché per le spese sanitarie di cui al comma 1, lettera c).

Sono inoltre escluse, ai fini del computo di cui al comma 1, le rate delle spese detraibili, ai sensi dell’articolo 16-bisdel TUIR (vedi supra) ovvero di altre disposizioni normative, sostenute fino al 31/12/2024, nonché i premi di assicurazione detraibili ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettere f) e f-bis) del TUIR, sostenuti in dipendenza di contratti stipulati fino al 31/12/2024.

TABELLE RIEPILOGATIVE – Nelle seguenti tabelle sono indicate, a titolo esemplificativo:
1* le detrazioni espressamente escluse dai limiti sopra commentati;
2* le detrazioni espressamente escluse dai limiti sopra commentati, con riguardo alle spese effettuate fino al 31/12/2024;
3* le detrazioni alle quali i limiti sopra commentati non si applicano in quanto destinate esclusivamente a soggetti percettori di redditi inferiori a 75.000 euro;
4* le detrazioni alle quali si applicano i limiti sopra commentati.
Non sono ricomprese nella tabella le detrazioni per carichi familiari e le detrazioni per redditi da lavoro e da pensione, in quanto non riconducibili a spese ed oneri.

1* DETRAZIONI ESPRESSAMENTE ESCLUSE

TIPOLOGIA DI DETRAZIONE

NORMA DI RIFERIMENTO

per spese sanitarie (chirurgiche, mediche e di assistenza specifica), per prestazioni specialistiche e protesi dentarie e sanitarie, per acquisto di alimenti a fini medici speciali, per ausili alla mobilità per disabili

Art.15 co.1 lett. c) TUIR

per investimenti in start-up innovative

Artt. 29 e 29-bis, D.L. 179/2012

per investimenti in PMI innovative

Art. 4, co. 9 e 9-ter, D.L. 3/2015

 

 

2* DETRAZIONI ESPRESSAMENTE ESCLUSE PER RAPPORTI IN ESSERE AL 31/12/2024

TIPOLOGIA DI DETRAZIONE

NORMA DI RIFERIMENTO

per interessi passivi e relativi oneri accessori in dipendenza di prestiti o mutui agrari contratti fino al 31 dicembre 2024

Art.15 co.1 lett. a) TUIR

per interessi passivi, e relativi oneri accessori in dipendenza di mutui per acquisto prima casa contratti fino al 31 dicembre 2024

Art.15 co.1 lett. b) TUIR

per mutui contratti e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale contratti fino al 31 dicembre 2024

Art.15 co.1-ter TUIR

per premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente nonché di non autosufficienza per la vita quotidiana (per rapporti sorti prima del 31 dicembre 2024)

Art.15 co.1 lett. f) TUIR

per premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi (per rapporti sorti prima del 31 dicembre 2024)

Art.15 co.1 lett. f)-bis TUIR

per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024 per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici

Art. 16-bis TUIR

 

 

3* DETRAZIONI ESCLUSE IN QUANTO DESTINATE A REDDITI FINO A 75.000 EURO

TIPOLOGIA DI DETRAZIONE

NORMA DI RIFERIMENTO

per iscrizione annuale e l’abbonamento di ragazzi tra 5 e 18 anni a istituti per lo studio e la pratica della musica a favore dei contribuenti con reddito complessivo non superiore a 36.000 euro

Art.15 co.1 lett. e)-quater TUIR

per i canoni, e i relativi oneri accessori e il costo di acquisto derivanti da contratti di locazione finanziaria su unità immobiliari sostenuti da under-35 con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro

Art.15 co.1 lett. i)-sexies.1 e sexies.2 TUIR

per spese per addetti all’assistenza personale in casi di non autosufficienza se il reddito complessivo non supera 40.000 euro

Art.15 co.1 lett. i)-septies TUIR

per soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale (reddito non superiore a euro 30.987,41)

Art. 16 co. 01 TUIR

per soggetti titolari di contratti di locazione a canone concordato o convenzionato di unità immobiliari adibite ad abitazione principale (reddito non superiore a euro 30.987,41)

Art. 16 co. 1 TUIR

per lavoratori dipendenti che hanno trasferito o trasferiscono la residenza nel comune di lavoro o in uno limitrofo nei tre anni antecedenti quello di richiesta della detrazione, e titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale e situate nel nuovo comune di residenza (fino a lire 60 milioni)

Art. 16 co. 1-bis TUIR

per i giovani fra i 20 e i 31 anni non compiuti, che stipulano un contratto di locazione per l’intera unità immobiliare o porzione di essa, da destinare a propria residenza (reddito non superiore a 15.493,71 euro)

Art. 16 co. 1-ter TUIR

 

 

4* DETRAZIONI ALLE QUALI SI APPLICANO I NUOVI LIMITI DAL 2025

TIPOLOGIA DI DETRAZIONE

NORMA DI RIFERIMENTO

per interessi passivi e relativi oneri accessori in dipendenza di prestiti o mutui agrari

Art.15 co.1 lett. a) TUIR

per interessi passivi, e relativi oneri accessori in dipendenza di mutui per acquisto prima casa

Art.15 co.1 lett. b) TUIR

per mutui contratti e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale

Art.15 co.1-ter TUIR

detrazioni ex art. 15 del TUIR spettanti:
a) per l’intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda 120.000 euro;
b) per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro, qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000 euro

Art.15 TUIR

per compensi pagati agli intermediatori immobiliari in dipendenza dell’acquisto prima casa

Art. 15 co 1 lett. b)-bis TUIR

per spese veterinarie

Art. 15 co 1 lett. c)-bis TUIR

per spese per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi

Art. 15 co 1 lett. c)-ter TUIR

per spese funebri

Art.15 co.1 lett. d) TUIR

per spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali

Art.15 co.1 lett. e) TUIR

per spese per la frequenza di scuole dell’infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado

Art.15 co.1 lett. e)-bis TUIR

per spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni, con diagnosi di DSA fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado

Art.15 co.1 lett. e)-ter TUIR

per premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente nonché di non autosufficienza per la vita quotidiana (per rapporti sorti dopo il 31/12/2024)

Art.15 co.1 lett. f) TUIR

per premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi (per rapporti sorti dopo il 31/12/2024)

Art.15 co.1 lett. f)-bis TUIR

per spese sostenute da soggetti obbligati a manutenzione, protezione o restauro di beni soggetti a regime vincolistico

Art.15 co.1 lett. g) TUIR

per erogazioni liberali in denaro a Stato, Regioni, enti locali, enti pubblici o associazioni no-profit che svolgono o promuovono attività di rilevante valore culturale e artistico

Art.15 co.1 lett. h) TUIR

per il costo o il valore normale dei beni ceduti gratuitamente ai soggetti indicati dal punto precedente

Art.15 co.1 lett. h)-bis TUIR

per erogazioni liberali in denaro a enti o istituzioni pubbliche e associazioni no-profit che svolgono attività nello spettacolo

Art.15 co.1 lett. i) TUIR

per erogazioni liberali a società e associazioni sportive dilettantistiche

Art.15 co.1 lett. i)-ter TUIR

per erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri

Art.15 co.1 lett. i)-quater TUIR

per iscrizione e abbonamento di ragazzi tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi

Art.15 co.1 lett. i)-quinquies TUIR

per canoni di locazione stipulati con enti per il diritto allo studio, università, enti no profit e cooperative, dagli iscritti a università ubicata in comune diverso da quello di residenza o dagli iscritti residenti in zone disagiate

Art.15 co.1 lett. i)-sexies e sexies.01 TUIR

per erogazioni liberali a istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione

Art.15 co.1 lett. i)-octies TUIR

per erogazioni liberali in denaro al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato

Art.15 co.1 lett. i)-novies TUIR

per spese per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale

Art.15 co.1 lett. i)-decies TUIR

Per erogazioni liberali in denaro a ONLUS o a supporto delle iniziative umanitarie, religiose o laiche

Art.15 co.1.1 TUIR

per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli under-35 iscritti nella previdenza agricola con riferimento all’affitto di terreni agricoli diversi da quelli dei genitori;

Art. 16 co. 1-quinquies.1 TUIR

Per interventi edilizi (art. 16-bis TUIR)

per spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati interventi:

Art. 16-bis co. 1

di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione, su parti comuni di edificio residenziale

lett. a)

di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione su singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e loro pertinenze

lett. b)

per la ricostruzione o il ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi

lett. c)

per la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune

lett. d)

per l’eliminazione di barriere architettoniche;

lett. e)

per prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi

lett. f)

per cablare degli edifici e contenere l’inquinamento acustico

lett. g)

per la realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici come l’installazione di impianti basati su fonti rinnovabili

lett. h)

per l’adozione di misure antisismiche

lett. i)

per la bonifica dall’amianto e l’esecuzione di opere contro gli infortuni domestici

lett. l)

per interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati

Art. 16-bis co. 3

per interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.

Art. 16-bis co. 3-bis

Detrazioni contenute in leggi speciali diverse dal TUIR

per erogazioni liberali a favore della società di cultura Biennale di Venezia

Art. 1, L. 28/1999

per le donazioni effettuate all’ente ospedaliero “Ospedale Galliera” di Genova

Art. 8, co. 3, L. 52/2001

per spese per asili nido

Art. 1, co. 355 L. 266/2005 e art. 2, co. 6 L. 203/2008

per erogazioni liberali a favore dei partiti politici

Art. 11 D.L. 149/2013

per premi per rischio eventi calamitosi per assicurazioni stipulate contestualmente alla cessione del credito d’imposta relativo agli interventi sisma bonus al 110% ad un’impresa di assicurazione’

Art. 119, co. 4, D.L. 34/2020

per acquisto di mobili in occasione di acquisto della prima casa

Art. 16, co. 2, D.L. 63/2013

per le erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo settore

Art. 83, comma 1, D. Leg.vo 117/2017

per contributi a società di mutuo soccorso da parte dei soci

Art. 83, comma 5, D. Leg.vo 117/2017

per contributi a fondazioni operanti nel settore musicale

Art. 25, L. 367/1996

 





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