È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024 la Legge n. 207/2024 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 2025 e Bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027” (Legge di Bilancio 2025).
Si riportano di seguito, le novità di natura fiscale di maggiore interesse per i datori di lavoro e i lavoratori.
1. Riduzione del cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti
Aliquote IRPEF, detrazioni da lavoro dipendente e assimilato e trattamento integrativo
Attraverso la modifica dell’art. 11, comma 1, del TUIR viene resa strutturale la rimodulazione degli scaglioni di reddito e delle aliquote ai fini della determinazione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, in sostituzione di quelli in essere e precisamente:
- fino a 28.000 euro il 23%;
- oltre 28.000 e fino a 50.000 euro il 35%;
- oltre 50.000 euro il 43%.
Nel medesimo testo è stato previsto anche l’innalzamento delle detrazioni per lavoro dipendente e assimilato da 1.880 a 1.955 euro se il reddito complessivo non supera 15.000 euro.
Questo incremento amplia fino a 8.500 euro la soglia della “no tax area” per i redditi da lavoro dipendente e assimilato. Di conseguenza, viene stabilizzato il correttivo relativo al trattamento integrativo, il quale non subisce variazioni peggiorative con l’innalzamento limite di esenzione fiscale.
Queste misure erano già state previste per il solo periodo d’imposto 2024, con l’emanazione della Legge di Bilancio 2025 le misure diventano strutturali.
Riduzione del cuneo fiscale
A fronte della mancata conferma del c.d. esonero IVS del 6% e del 7%, a decorrere dal periodo d’imposta 2025 è introdotto un nuovo strumento che prevede il riconoscimento di una somma per i lavoratori dipendenti con reddito fino a 20.000 euro, che non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF, determinata da una percentuale applicata al reddito da lavoro dipendente:
- 7,1% per redditi fino a 8.500 euro;
- 5,3% per redditi tra 8.500 e 15.000 euro;
- 4,8% per i redditi tra 15.000 e 20.000 euro.
Se il reddito è compreso tra 20.000 e 32.000, la detrazione di riferimento equivale a 1.000 euro; oltre questo tetto, si applica una detrazione decrescente e graduale che si azzera alla soglia di 40.000 euro.
Riordino delle detrazioni
Nel TUIR vengono introdotte disposizioni che pongono limiti a oneri e spese ammissibili alle detrazioni fiscali, con la previsione di un limite complessivo per redditi oltre i 75.000 euro. L’importo massimo detraibile dipende dal reddito complessivo e dal numero di figli a carico, con coefficienti che aumentano in relazione al numero di figli.
Il limite detraibile base è di 14.000 euro per chi ha un reddito tra 75.000 e 100.000 euro, e di 8.000 euro per chi ha un reddito superiore a 100.000 euro.
Questi importi vengono moltiplicati per i coefficienti indicati in base al numero di figli a carico. Escluse dal calcolo del tetto massimo alcune spese, tra cui quelle sanitarie detraibili, gli investimenti in startup o PMI innovative, e altre spese specifiche legate a mutui, assicurazioni e interventi edilizi effettuati fino al 31 dicembre 2024.
Viene modificato il regime di detrazione per i figli a carico, con estensione della detrazione solo ai figli di età tra i 21 e i 30 anni, o ai figli con disabilità accertata. Inoltre, le detrazioni per altri familiari a carico (ad esempio, genitori) sono limitate ai familiari conviventi del contribuente. Tali detrazioni non spettano ai contribuenti non cittadini italiani o di uno Stato UE/SEE in relazione ai loro familiari residenti all’estero.
A partire dal 2025, la soglia di reddito per i lavoratori dipendenti e assimilati, oltre la quale non si può accedere al regime forfettario, viene innalzata a 35.000 euro (rispetto agli attuali 30.000 euro).
L’importo annuo per le spese relative alla frequenza di scuole dell’infanzia e scuole secondarie di secondo grado viene elevato a 1.000 euro per gli anni 2016-2019, con una detrazione del 22%.
2. Tracciabilità delle spese di trasferta
La deducibilità di alcune spese per prestazioni di lavoro è subordinata alla tracciabilità del pagamento.
In particolare, la deducibilità delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenute o rimborsate ai dipendenti, e quelle per trasferte tramite taxi e noleggio con conducente, è limitata ai pagamenti tracciabili, effettuati tramite sistemi bancari o di pagamento elettronico (carte di credito, debito, prepagate, assegni), anche nel caso di spese sostenute dai professionisti per le trasferte dei dipendenti.
Pertanto, il pagamento delle suddette spese dovrà avvenire mediante metodi tracciabili per poter fruire della relativa deducibilità ai fini Ires/Irpef e dell’Irap, nonché evitare l’imponibilità ai fini dei redditi di lavoro per il dipendente. Fanno eccezione le spese relative ai trasporti effettuate mediante autoservizi pubblici di linea, cui non si applicano le nuove restrizioni.
Nella pratica, il dipendente in trasferta dovrà essere munito di una carta di credito, personale o aziendale per fare fronte alle spese correnti, quali il taxi e il ristorante.
Queste disposizioni entreranno in vigore a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024.
3. Detassazione dei premi di risultato
Per il triennio 2025-2027 è stata prorogata la riduzione dal 10% al 5% dell’imposta sostitutiva di cui all’art. 1, comma 182, Legge n. 208/2015 (Legge di Bilancio 2016) per i premi di risultato erogati negli anni 2025, 2026, 2027.
Si rammenta che la predetta detassazione trova applicazione:
- sui premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione è legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione e corrisposti in esecuzione di contratti collettivi, territoriali o aziendali, stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di contratti collettivi aziendali stipulati dalle RSA ovvero dalla RSU;
- sulle somme erogate, alle suddette condizioni, sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa.
Il limite annuo di importo complessivo dell’imponibile del premio di risultato detassato è pari a 3.000 euro (lordi), elevato a 4.000 euro per le imprese che coinvolgano pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro.
Tale misura trova applicazione per il settore privato e con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell’anno precedente quello di percezione, a 80.000 euro.
4. Fringe benefits con nuovi limiti di esenzione nel triennio 2025-2027
Anche per i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027, in deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3 del TUIR, è previsto l’innalzamento della soglia di esenzione del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati da euro 258,23 ad euro 1.000 per i lavoratori dipendenti.
Il predetto limite di esenzione è aumentato ad euro 2.000 per i lavoratori dipendenti con figli a carico, compresi i figli nati fuori dal matrimonio riconosciuti, adottivi o affidati, fiscalmente a carico, a condizione che gli stessi lavoratori dichiarino al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli.
Inoltre, nell’inclusione della soglia di esenzione delle somme erogate o rimborsate ai lavoratori dal datore di lavoro vi rientrano anche i pagamenti delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale e delle spese per il contratto di locazione della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.
Rimane confermata anche la previsione in base alla quale i datori di lavoro provvedono all’attuazione di tali misure agevolative previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.
5. Esenzione somme corrisposte a neoassunti per fabbricati
Viene introdotto un nuovo regime provvisorio di esenzione fiscale (non contributiva, dunque) – entro il limite complessivo di 5.000 euro annui – per le somme erogate direttamente o rimborsate dai datori di lavoro, per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati presi in locazione dai dipendenti assunti a tempo indeterminato nel corso dell’anno 2025:
- titolari di un reddito da lavoro dipendente non superiore, nell’anno precedente l’assunzione (quindi, nel 2024), a 35.000 euro,
- che abbiano trasferito la residenza nel comune della sede di lavoro e che tale comune sia distante più di 100 chilometri dal comune di precedente residenza.
L’esenzione trova applicazione per i primi due anni a decorrere dalla data di assunzione. Come chiarito nella Relazione tecnica, il beneficio può applicarsi in relazione alle spese inerenti all’abitazione principale e ai relativi oneri accessori.
Al fine dell’applicazione del beneficio in oggetto, il lavoratore interessato deve rilasciare al datore di lavoro apposita autocertificazione resa ai sensi dell’art. 46, D.P.R. n. 445/2000, con cui attesta il luogo di residenza nei sei mesi precedenti la data di assunzione.
6. Fringe benefit auto ad uso promiscuo
Attraverso la revisione dell’art. 51, comma 4, lett. a) del TUIR, a decorrere dal 2025, sono apportate modifiche alle regole di determinazione del valore del fringe benefit derivante dalla concessione di un veicolo aziendale in uso promiscuo al dipendente.
Nello specifico, per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo sulla base di contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, il relativo fringe benefit è quantificato in misura pari al 50% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale annua di 15.000 chilometri, per il costo chilometrico ACI, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente. La percentuale è ridotta al:
- 10% nell’ipotesi di veicoli a trazione esclusivamente elettrica a batteria;
- 20% per i veicoli elettrici ibridi plug in.
7. Detassazione del lavoro notturno e festivo
Al fine di garantire la stabilità occupazionale e di sopperire all’eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale, per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 30 settembre 2025 ai lavoratori del settore turismo e termale, è riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte per il lavoro straordinario e notturno.
Tale misura spetta per i lavoratori dipendenti che nel periodo d’imposta 2024, non siano titolari di reddito di lavoro dipendente superiore a 40.000 euro.
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