L’avviso in Gazzetta Ufficiale “per tipologie di crediti” e riferibili a un arco temporale molto ampio non può essere assunto quale elemento utile per la prova della cessione.

Effettua la tua ricerca

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
#finsubito

Finanziamenti personali e aziendali

Prestiti immediati

 


Rappresentando la titolarità del diritto azionato in giudizio un elemento costitutivo della domanda, la parte che promuove un giudizio, in base alla regola probatoria contenuta nell’art. 2697 c.c., deve provare di essere titolare della posizione giuridica soggettiva dedotta in lite. In tal guisa, si è affermato che «la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un’operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all’art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha l’onere di dimostrare la propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l’abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta»[1]. Il cessionario, in presenza di contestazioni sulla sua legittimazione sostanziale, è, quindi, tenuto a dare prova del negozio di cessione, quale atto produttivo di effetti traslativi. Ciò posto, il meccanismo pubblicitario delineato dal comma 2 dell’art. 58 TUB determina in capo al debitore una conoscenza legale della cessione. Secondo l’attuale formulazione della norma, il cessionario dà notizia dell’avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, salve forme integrative di pubblicità stabilite dalla Banca d’Italia. L’art. 58 TUB, quindi, presupponendo che il trasferimento del credito vi sia stato, senza prevedere alcunché in ordine al titolo sotteso alla cessione, stabilisce, con riguardo ai crediti, una disciplina parzialmente in deroga a quella civilistica. La pubblicità della cessione effettuata mediante l’iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale rende, invero, la cessione dei crediti trasferiti insieme all’azienda, o al ramo, o al “blocco” opponibile al debitore, a prescindere dalla relativa accettazione o notificazione, in deroga alla previsione generale dell’art. 1264 c.c. La “ratio” di tale disciplina viene individuata dalla dottrina nell’esigenza di agevolare la circolazione dei crediti “in blocco”, posta la particolare onerosità per gli intermediari bancari e finanziari della notificazione individuale o dell’acquisizione del consenso del debitore ceduto. Posto che la pubblicazione dell’avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale sullo stesso piano degli oneri prescritti dall’art. 1264 c.c., essa non prova di per sé l’esistenza del negozio traslativo e del suo specifico contenuto[2].

Del resto, non può negarsi che gli avvisi di cessione riportano quasi sempre solo criteri generali d’identificazione dei singoli crediti ceduti in blocco, a volte incompleti, molto spesso di difficile comprensione, sicché essi non sono in grado di attestare la reale validità ed efficacia dell’operazione materialmente attuata e il relativo oggetto ex art. 1346 c.c.[3]. Tuttavia, nel caso di avvisi di cessione contenenti l’indicazione precisa dei crediti inclusi nella cessione o le categorie dei crediti ceduti in blocco, secondo alcune recenti pronunce di legittimità e di merito, la pubblicazione dell’avviso di cessione potrebbe rappresentare un elemento probatorio indicativo dell’esistenza materiale della cessione[4].

Ebbene, nel caso di specie la cessionaria ha dedotto che, nell’ambito di una operazione unitaria di cartolarizzazione ai sensi della legge 130/1999, in forza di un contratto di cessione di crediti ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 7.1 della legge n. 130/1999, ha acquistato pro-soluto dai Cedenti un portafoglio di crediti, tra i quali rientra il credito azionato; a fondamento di ciò, l’attrice ha prodotto l’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. In tale avviso i crediti ceduti sono individuati tramite il seguente criterio:

Carta di credito con fido

Procedura celere

 

  1. i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant’altro) dei Cedenti derivanti, per ciascuno di essi, da contratti di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche e sorti nel periodo compreso, per ciascuno dei Cedenti, tra il 1° gennaio 1955 e il 31 dicembre 2017 e qualificati come attività finanziarie deteriorate (i “Crediti”).

Tale estratto pubblicato in Gazzetta Ufficiale non si ritiene sufficiente ad integrare la prova della titolarità del diritto dedotto in lite in capo alla cessionaria, tenuto conto del fatto che esso non reca l’indicazione del credito dedotto in lite ma solo “tipologie di crediti”, individuando criteri “generali” di identificazione dei singoli crediti ceduti in blocco non sufficientemente precisi e concludenti al fine di affermare che lo specifico credito in questione è stato oggetto della cessione, tenuto altresì conto dell’ampiezza dell’arco temporale entro il quale sono stati collocati i rapporti oggetto di cessione.

 

 

 

_____________________________________________________________________________

[1] Cfr. Cass. n. 25798/2020.

[2] Cfr. Cass. n. 22548/2018; Cass. n. 2780/2019.

[3] In senso conforme, Cass. n. 20739/2022; Cass. n. 5857/2022; Cass. n. 24047/2021; Cass. n. 10200/2021; 5617/2020; Cass. n. 24798/2020; Cass. n. 22151/2019; Cass. n. 22268/2018; Cass. n. 4116/2016; Cass. n. 4453/2018.

Dilazioni debiti fiscali

Assistenza fiscale

 

[4] Cfr. Cass. n. 15584/2019; Cass. n. 17110/2019; Cass. n. 31118/2017; App. Aquila n. 141/2022; App. Ancona n. 623/2021; Trib. Verona 29.11.2021; Trib. Avezzano 20.04.2021.



Source link

***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****

Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link

Source link