Il 27 settembre 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D. Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 (“Correttivo-ter”), terzo – e attualmente ultimo – Decreto Correttivo al Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza.
Il novello decreto correttivo ha apportato modifiche sostanziali a numerosi istituti del Codice della Crisi. Al netto di alcuni ritocchi di stile e di dettaglio, il Correttivo-ter, da un lato, recepisce talune prassi o risolve dubbi interpretativi e, dall’altro, introduce specifiche novità largamente attese dagli operatori.
Il presente contributo mira a fornire una panoramica dei maggiori cambiamenti apportati dal Correttivo alle procedure di composizione delle crisi da Sovraindebitamento e all’istituto dell’esdebitazione.
SOVRAINDEBITAMENTO
Il Decreto Correttivo ha apportato diverse modifiche anche alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento, in origine introdotte nell’ordinamento nostrano con la L. n. 3/2012 e poi confluite – seppur con denominazioni differenti – nel C.C.I.I.
Preliminarmente, con la modifica dell’art. 65 C.C.I.I., il Correttivo ha introdotto la preclusione al richiedente della possibilità di accedere alle procedure di concordato minore e della ristrutturazione dei debiti del consumatore mediante il deposito di una domanda prenotativa o in bianco ex art. 44 C.C.I.I.
In primo luogo, è stata oggetto di modifiche la ristrutturazione dei debiti del consumatore, ove il Correttivo ha ampliato notevolmente la portata del presupposto soggettivo per l’accesso alla procedura che, si rammenta, è riservata al solo consumatore, al quale spetta in via esclusiva la legittimazione a chiederne l’apertura.
Infatti, è stato modificato l’art. 2, lett. e), C.C.I.I. nella parte in cui viene stabilito che la qualifica di “consumatore” ha valenza solo per debiti contratti dalla persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale; pertanto, viene attribuita la qualifica di consumatore anche al soggetto socio di s.n.c., s.a.s. e s.a.p.a. con esclusivo riguardo alle obbligazioni assunte per scopi estranei all’attività di impresa. Ne deriva che viene consentito l’accesso al sovraindebitamento al socio in proprio, anche illimitatamente responsabile delle obbligazioni sociali, non ritenendo di per sé una circostanza ostativa all’accesso alla procedura da sovraindebitamento la possibilità dell’estensione degli effetti della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale ex art. 256 C.C.I.I., salvo che non si configuri un pregiudizio in capo ai creditori sociali.
Inoltre, viene riconosciuta la possibilità ai membri di una stessa famiglia di presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento, cd. “familiare”, con accesso a un’unica procedura, così come disposto dall’art. 66 C.C.I.I.
È stato oggetto di modifiche anche l’art. 67, comma 4, C.C.I.I., aggiungendo un ultimo periodo al fine di risolvere il dubbio interpretativo emerso sull’ammissibilità di una moratoria nel pagamento dei crediti privilegiati o garantiti nell’ambito del piano di ristrutturazione del consumatore e sui suoi limiti temporali. Infatti, per garantire una maggiore efficacia alla procedura, rendendola così maggiormente appetibile, la moratoria è espressamente introdotta – o, per meglio dire, reintrodotta in quanto prevista per un anno dall’omologazione, nella legge n. 3 del 2012 – con la previsione del termine massimo di due anni. L’ampliamento del termine intende contemperare l’esigenza di agevolare i processi di ristrutturazione con la necessità di approntare idonea tutela delle ragioni dei creditori che non sono chiamati a votare il piano.
Alla predetta norma sono stati aggiunti altri due commi:
- Comma 5, che prevede la possibilità di rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull’abitazione principale del debitore, se quest’ultimo ha adempiuto alle proprie obbligazioni, ovvero se il Giudice lo autorizza al pagamento dello scaduto;
- Comma 6, che prevede lo svolgimento del procedimento avanti al giudice monocratico.
Per quanto riguarda, invece, il concordato minore, è stato oggetto di emendamento quanto disposto dall’art. 77 C.C.I.I. in tema di condizioni soggettive ostative all’accesso a tale procedura. Il Correttivo, infatti, ha introdotto l’inammissibilità della proposta concordataria qualora il sovraindebitato abbia già ottenuto il beneficio dell’esdebitazione nei cinque anni precedenti la proposizione della domanda, eliminando la parte in cui era prevista come condizione ostativa per il debitore l’aver fatto ricorso, nei cinque anni precedenti, alle procedure da sovraindebitamento.
È stato inoltre modificato l’art. 74, comma 2, C.C.I.I., al fine di chiarire il concetto di “risorse esterne” ivi indicato. Infatti, è apparso più aderente alla ratio della disposizione, oltreché più facilmente accertabile dal tribunale – con conseguente riduzione del procedimento di ammissione -, fare riferimento all’incremento dell’attivo disponibile al momento della domanda piuttosto che all’aumento della soddisfazione dei creditori.
In ultimo, la liquidazione controllata del patrimonio del sovraindebitato è stata la procedura oggetto di maggiori modifiche da parte del novello Decreto Correttivo.
Una tra tutte, la modifica dell’art. 268 C.C.I.I. ha risolto, in senso negativo, il dubbio sorto sulla utilizzabilità della procedura di liquidazione controllata nei confronti dell’imprenditore persona fisica nei casi in cui non vi sia attivo da liquidare, al fine di evitare l’apertura di procedure inutili per i creditori e costose per l’erario.
Invero, in caso di riscontro negativo, la domanda è improcedibile se l’OCC non attesta che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l’esercizio di azioni giudiziarie.
È stata oggetto di emendamenti anche la norma che disciplina la relazione dell’OCC (art. 269 C.C.I.I.). Quest’ultima, infatti, ora dovrà esplicitamente contenere un’attenta valutazione sulla diligenza del debitore nell’assumere le obbligazioni che hanno determinato la crisi, la cui valutazione potrà condizionare la successiva esdebitazione.
La modifica maggiormente innovativa – ma soprattutto quella maggiormente attesa dai creditori – è la modifica dell’art. 270 C.C.I.I. nella parte in cui è stato aumentato il termine perentorio per la presentazione delle domande di ammissione al passivo, passando da 60 a 90 giorni successivi alla comunicazione al creditore della sentenza di apertura della procedura (prorogabile di trenta giorni ai sensi dell’art. 272 C.C.I.I.).
La sentenza deve poi essere notificata a debitore, creditori e titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Alla luce del nuovo contenuto di cui all’art. 271 C.C.I.I., in caso di ricorso presentato dal creditore il debitore potrà ancora chiedere l’accesso alla ristrutturazione dei debiti o al concordato minore e il Giudice non potrà dichiarare aperta la liquidazione controllata prima di aver esaminato la domanda del debitore, in base al principio di preferenza per le procedure di composizione concordata della crisi o dell’insolvenza di cui all’art. 7, comma 2, C.C.I.I.
L’art. 275 C.C.I.I. contiene numerose novità in merito al programma di liquidazione (sul quale il Liquidatore deve relazionare il Giudice ogni sei mesi), alle relazioni semestrali (il cui mancato deposito costituisce causa di revoca), alla presentazione del rendiconto, e all’eventuale sostituzione del Liquidatore (con possibilità per il Giudice di escluderne in tutto o in parte il compenso).
Va, infine, sottolineato come il Codice abbia espunto la previsione relativa al lasso temporale minimo di durata della procedura di quattro anni successivi al deposito della domanda.
ESDEBITAZIONE
Il terzo Decreto Correttivo interviene altresì sull’istituto dell’esdebitazione: così come chiarito dalla Relazione Illustrativa le modifiche apportate dal Decreto Correttivo mirano a razionalizzarne la disciplina, adattandola alle peculiarità della liquidazione giudiziale, da un lato, e della liquidazione controllata, dall’altro.
In tale ottica, il Capo X è stato riorganizzato con l’inserimento, nella prima sezione, delle Disposizioni Generali applicabili a ogni tipo di esdebitazione, e con la previsione di due ulteriori sezioni, la I-bis dedicata alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale e la II relativa all’esdebitazione nella liquidazione controllata.
Più in particolare, per quanto riguarda la liquidazione giudiziale, a fronte della avvenuta modifica dei commi 1 e 2 dell’art. 281 C.C.I.I., è oggi previsto che “Il tribunale, su istanza del debitore, contestualmente alla pronuncia del decreto di chiusura della procedura, salvo il disposto di cui all’articolo 280, comma 1, lettera a) secondo periodo, sentiti gli organi della stessa e verificata la sussistenza delle condizioni di cui agli articoli 278, 279 e 280, dichiara inesigibili nei confronti del debitore i debiti concorsuali non soddisfatti. L’istanza del debitore è comunicata a cura del curatore ai creditori ammessi al passivo i quali possono presentare osservazioni nel termine di quindici giorni” e che “Allo stesso modo il tribunale provvede quando siano decorsi almeno tre anni dalla data in cui è stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale” (con eliminazione, quindi, della previsione dell’istanza del debitore nell’ipotesi di esdebitazione pronunciata dopo tre anni dall’apertura della procedura).
È stato, altresì, sostituito il comma 3 dell’articolo 281 C.C.I.I., al fine di chiarire, come precisato dalla relazione illustrativa, che il rapporto riepilogativo del curatore è necessario solo nel caso di chiusura disposta prima del termine di tre anni, posto che, se l’esdebitazione avviene al terzo anno dall’apertura della procedura, la liquidazione giudiziale è in corso e non vi è alcun rapporto riepilogativo finale da predisporsi.
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