Compensi dei professionisti imponibili nell’anno in cui è operata la ritenuta

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Contabilità

Buste paga

 


Vi è però un’importante novità che riguarda i compensi erogati da clienti o committenti che rivestono la qualifica di sostituto d’imposta (quali, ad esempio, società, imprese individuali e altri professionisti): in questo caso, le somme e i valori in genere, percepiti nel periodo di imposta successivo a quello in cui gli stessi sono stati corrisposti dal sostituto medesimo, devono essere imputati al periodo d’imposta in cui sussiste l’obbligo per quest’ultimo di effettuazione della ritenuta.

La modifica intende evitare lo sfasamento temporale tra il momento di effettuazione e quello di scomputo della ritenuta. In precedenza, infatti, nell’ipotesi di pagamento delle prestazioni professionali al termine dell’anno, poteva accadere che il momento in cui il provento si considerava incassato da parte del percipiente non coincidesse con quello rilevante ai fini dell’individuazione del periodo o del mese in cui il soggetto erogante doveva effettuare il versamento della ritenuta e includerla nella Certificazione Unica e nel modello 770 (si veda “Ritenute per incassi «a cavallo» d’anno a rischio controllo formale” del 29 dicembre 2017).

In particolare, ai sensi dell’art. 25 comma 1 del DPR 600/73, la ritenuta deve essere operata “all’atto del pagamento” dell’emolumento. A tali fini, per il committente, rileva il momento in cui detto versamento è stato effettuato, vale a dire quello in cui le somme sono uscite dalla propria disponibilità.

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Si consideri il caso in cui, il 30 dicembre dell’anno X, una società abbia impartito un ordine di bonifico a saldo di una determinata prestazione e la somma sia stata accreditata sul conto corrente del professionista il 2 gennaio dell’anno X+1.
In tale ipotesi, come chiarito dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 38/2010 (§ 3.3), il committente deve indicare il compenso erogato e la ritenuta d’acconto operata nella Certificazione Unica e nel modello 770 relativi all’anno X, atteso che le somme sono uscite dalla propria disponibilità in tale anno.

Invece, il professionista dichiarava l’emolumento percepito e indicava la ritenuta subita nel modello REDDITI relativo all’anno X+1, posto che per lui il provento concorreva alla formazione del reddito di lavoro autonomo in tale anno (si veda “Per i bonifici in uscita rileva l’ordine di pagamento” del 2 febbraio 2024).

Per effetto della modifica, anche per il professionista il compenso percepito diviene imponibile nel periodo d’imposta in cui sussiste, per il sostituto, l’obbligo di operare la ritenuta (e, quindi, riprendendo il nostro esempio, nell’anno X) e deve essere dichiarato nel modello REDDITI relativo all’anno X.

Ai sensi dell’art. 6 comma 1 del DLgs. 192/2024, tale modifica si applica per la determinazione dei redditi di lavoro autonomo prodotti a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2024 (data di entrata in vigore dello stesso DLgs.): si tratta del 2024, per i soggetti “solari”.
In via transitoria, la stessa ha effetto anche per i periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 31 dicembre 2024 (anno 2023 e precedenti), se le relative dichiarazioni, validamente presentate, risultano a essa conformi. Restano fermi gli accertamenti e le liquidazioni d’imposta divenuti definitivi (art. 6 comma 3 del medesimo DLgs. 192/2024).

Si supponga che il sostituto d’imposta abbia impartito un ordine di bonifico venerdì 29 dicembre 2023 e l’accredito della somma sul conto corrente del professionista sia intervenuto martedì 2 gennaio 2024.
In questo caso, ove il professionista abbia imputato il compenso al 2023 anziché al 2024, dichiarandolo nel modello REDDITI 2024, alla luce della norma transitoria sopra riportata il suo comportamento appare corretto, a condizione che non siano intervenuti accertamenti e liquidazioni d’imposta definitivi. In base alla normativa previgente, invece, il compenso avrebbe dovuto essere comunque imputato al 2024 e dichiarato nel modello REDDITI 2025.

Pare opportuno sottolineare che nulla cambia rispetto al passato se il cliente è un privato e, come tale, non riveste la qualifica di sostituto d’imposta. In questo caso, continuano a operare le regole consuete.

Così, se un privato paga una determinata prestazione tramite bonifico eseguito martedì 31 dicembre 2024 e la somma è accreditata sul conto del professionista giovedì 2 gennaio 2025, per quest’ultimo il compenso sarà imponibile nel 2025 e andrà dichiarato nel modello REDDITI 2026 (e non nel modello REDDITI 2025, come accadrebbe, invece, se il cliente fosse un sostituto d’imposta).



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