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Regime franchigia IVA: le istruzioni del Fisco per la comunicazione preventiva

Individuate le informazioni che i soggetti, i quali intendono avvalersi del regime di franchigia in uno Stato di esenzione, sono tenuti a trasmettere all’Agenzia delle entrate, nonché le modalità e i termini per effettuare la comunicazione preventiva contenente le predette informazioni (AdE – 30 dicembre 2024 n. 460166)

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Per avvalersi del regime di franchigia in uno Stato di esenzione, i soggetti stabiliti nel territorio dello Stato sono tenuti a effettuare una comunicazione preventiva all’Agenzia delle entrate. La stessa è finalizzata all’ottenimento del numero di identificazione EX composto dal numero di partita IVA del soggetto stabilito seguito dal suffisso “EX”.

La comunicazione preventiva è trasmessa dal soggetto stabilito nel territorio dello Stato attraverso i servizi online dell’Agenzia delle entrate. La comunicazione contiene le seguenti informazioni:

a) codice fiscale;

b) denominazione o cognome e nome;

c) natura giuridica;

d) domicilio fiscale;

e) attività prevalente;

f) attività secondarie;

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Saldo e stralcio

 

g) eventuali contatti o indirizzo dei siti web dell’impresa;

h) dichiarazione di non essere registrato al regime previsto dalla direttiva SME-SS in altro Stato di stabilimento;

i) Stati di esenzione, cioè lo Stato membro o gli Stati membri in cui il soggetto passivo intende avvalersi del regime di franchigia;

j) eventuali altri identificativi IVA già attribuiti al soggetto stabilito, cioè numeri di identificazione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto rilasciati da uno Stato di esenzione;

k) Volume d’affari nel territorio dello Stato e nei singoli Stati del territorio dell’Unione europea nei due anni civili precedenti la comunicazione e nel periodo dell’anno civile in corso precedente la comunicazione preventiva. Nel caso in cui gli Stati di esenzione indicati alla lettera i) abbiano fissato soglie di franchigia differenziate per settori di attività, i volumi di affari sono indicati distintamente per ciascun settore di attività esercitata.

Dalla data che sarà resa pubblica con apposito avviso sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, la comunicazione preventiva può essere trasmessa, per conto del soggetto stabilito nel territorio dello Stato, da parte di un intermediario di cui all’art. 3, co. 3, DPR 22 luglio 1998, n. 322, con delega alla consultazione del Cassetto fiscale del richiedente, di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 luglio 2013. La trasmissione della comunicazione preventiva è consentita a decorrere dal 1° gennaio 2025.

La trasmissione della comunicazione preventiva è comunque preclusa ai soggetti stabiliti:

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– il cui volume d’affari nel territorio dell’Unione europea, nell’anno civile precedente alla comunicazione, sia stato superiore a 100.000 euro;

– il cui volume d’affari nel territorio dell’Unione europea, nel periodo dell’anno civile in corso e fino al momento della trasmissione della comunicazione preventiva, sia stato superiore a 100.000 euro;

– il cui volume d’affari nel territorio dello Stato di esenzione indicato nella comunicazione preventiva, nell’anno civile precedente ovvero nel periodo dell’anno civile in corso e fino al momento della trasmissione della comunicazione preventiva e, ove previsto, nel secondo anno civile precedente, sia superiore al massimale previsto dalla direttiva SME-SS per ogni singolo Stato.

In caso di errori rilevati a seguito della trasmissione della comunicazione preventiva ne è consentita la correzione nel termine di cinque giorni lavorativi dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, la correzione sarà inibita fino alla ricezione del riscontro della comunicazione già inviata da parte degli Stati di esenzione.

I soggetti autorizzati ad operare in regime di franchigia in uno o più Stati di esenzione, pertanto, effettuano l’aggiornamento della comunicazione preventiva quando sia intervenuta una variazione delle informazioni o quando il soggetto passivo intenda comunicare l’intenzione di avvalersi del regime di franchigia in Stati membri differenti da quelli già indicati nelle precedenti comunicazioni preventive; o comunicare la decisione di cessare l’applicazione del regime di franchigia in uno o più Stati di esenzione.

Al verificarsi delle condizioni stabilite dall’art. 70-duovicies, DPR 26 ottobre 1972, n. 633, il soggetto stabilito è escluso dal regime di franchigia nello Stato di esenzione e il suo numero di identificazione EX è automaticamente cessato.

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La comunicazione preventiva è predisposta e trasmessa mediante la procedura web resa disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

In fase di compilazione della comunicazione preventiva, il Fisco effettua controlli formali sulla correttezza e congruenza delle informazioni ivi contenute. Successivamente alla trasmissione della comunicazione preventiva, l’Agenzia delle entrate effettua controlli sulle informazioni ivi contenute.

Superati i controlli, l’Agenzia delle entrate trasmette la comunicazione preventiva o l’aggiornamento della comunicazione preventiva agli Stati di esenzione indicati nella stessa.

All’esito positivo del riscontro di almeno uno Stato di esenzione ovvero alla decorrenza dei termini per mancata risposta da parte degli Stati di esenzione, l’Amministrazione attribuisce al soggetto stabilito il numero di identificazione EX.

di Ilia Sorvillo

Fonte normativa

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