Disciplina fiscale delle somme per l’attività scientifica poco uniforme

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La corretta qualificazione reddituale delle somme erogate a persone fisiche, per il sostegno allo studio o alla ricerca, può essere di non immediata individuazione; la normativa in materia dettata dal TUIR, per sua natura generale e astratta, deve infatti essere applicata in concreto, tenendo conto delle peculiarità dei singoli casi.

In linea generale, tali erogazioni possono ricadere:
– tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’art. 50 comma 1 lett. c) del TUIR;
– tra i redditi diversi di cui all’art. 67 comma 1 lett. d) del TUIR.

La qualificazione nell’una o nell’altra categoria ha rilevanti effetti pratici, comportando conseguenze diverse sia ai fini della determinazione del reddito in capo ai percipienti, sia ai fini dell’applicazione delle ritenute da parte del soggetto erogatore e dei relativi obblighi di certificazione.

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Si considerano redditi assimilati al lavoro dipendente quelli derivanti da somme erogate a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante; come chiarito dall’Agenzia delle Entrate attraverso diversi documenti di prassi (risposta a interpello 16 settembre 2024 n. 184, risposta interpello 9 gennaio 2024 n. 3, ris. 25 novembre 2009 n. 280), la nozione di borsa di studio ricomprende le erogazioni attribuite a favore di soggetti, anche non studenti, per sostenere l’attività di studio o di ricerca scientifica, di specializzazione, ecc.

Nel novero degli assegni, premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale rientrano sia le erogazioni relative ai corsi di specializzazione, qualificazione o riqualificazione per fini di studio o di addestramento professionale, sia quelle per corsi finalizzati ad una futura eventuale occupazione di lavoro.

Elemento fondamentale per l’inquadramento in tale specifica categoria reddituale è la destinazione delle elargizioni per sostenere l’attività di studio, di ricerca, di formazione e di specializzazione, a prescindere dal nomen juris dalla somma di denaro, anche attribuita sotto forma di rimborso spese, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta interpello 27 giugno 2019 n. 214; l’importanza della destinazione della somma emerge anche dalla risposta a interpello 16 settembre 2024 n. 184, con la quale l’Agenzia delle Entrate ha negato la natura di borsa di studio ai premi attribuiti, dopo il conseguimento di un master, agli studenti con le valutazioni finali più alte, in quanto tali premi non erano finalizzati a sostenere lo studio e la formazione dei partecipanti, bensì a premiare e valorizzare gli studenti risultati più meritevoli dopo la conclusione del percorso formativo.

Le somme qualificate come borse di studio ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. c) del TUIR sono soggette all’applicazione delle ritenute di cui all’art. 24 comma 1 del DPR 600/73; in particolare, il soggetto erogante, in qualità di sostituto d’imposta, deve operare la ritenuta:
– all’atto del relativo pagamento, con obbligo di rivalsa;
– a titolo di acconto dell’IRPEF dovuta dal percipiente;
– sulla parte imponibile di tale reddito, come determinata ai sensi degli artt. 51 e 52 del TUIR;
– con le modalità previste per i redditi di lavoro dipendente, di cui al precedente art. 23 ;del DPR 600/73, compresa la disciplina del conguaglio, in quanto compatibili.

Le ritenute effettuate sulle borse di studio erogate devono inoltre essere oggetto di certificazione:
– nel modello CU, da rilasciare al contribuente e da trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate;
– nel modello 770, da presentare telematicamente all’Agenzia delle Entrate, indicando le ritenute operate nell’anno e i relativi versamenti, anche a titolo di addizionali (quadri ST e SV) ed il riepilogo dei crediti e le eventuali compensazioni effettuate (quadro SX).

Diversamente, le somme erogate non come sostegno all’attività di ricerca o di formazione, ma come riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici o sociali rientrano tra i redditi diversi di cui all’art. 67 comma 1 lett. d) del TUIR; tali importi costituiscono reddito per l’intero ammontare percepito nel periodo d’imposta, senza alcuna deduzione, secondo quanto previsto dall’art. 69 comma 1 del TUIR, In assenza di esplicite esclusioni, i premi in questione sono soggetti all’applicazione della ritenuta del 25% a titolo di imposta, secondo quanto previsto dall’art. 30 del DPR 600/73; le ritenute operate dovranno inoltre essere dichiarate con il modello 770, compilando il quadro SH, prospetto G.

Rispetto agli obblighi di certificazione, poiché nel modello 770 non è indicato nominativamente il percettore dei premi, il sostituto d’imposta non deve rilasciare la certificazione dei redditi corrisposti e delle ritenute a titolo d’imposta operate.



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