Sugli obblighi dell’impresa affidataria nei confronti…

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Le disposizioni di sicurezza sul lavoro negli appalti e subappalti sono ancora una volta al centro di un procedimento penale di cui a questa recentissima sentenza della Corte di Cassazione in commento e in particolare quelle contenute nell’art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 e quelle di cui agli articoli 96 e 97 dello stesso decreto legislativo sugli obblighi dei datori di lavoro e dei dirigenti delle imprese affidatarie da applicare nei cantieri temporanei o mobili, disposizioni che, se applicate e soprattutto se applicate correttamente, sarebbero certamente in grado di ridimensionare il fenomeno infortunistico che in questo momento è sempre più al centro delle attenzioni della cronaca, e disposizioni che sono basate su pilastri fondamentali della sicurezza sul lavoro quali la cooperazione e il coordinamento fra le imprese esecutrici, lo scambio di informazioni fra le stesse sui rischi specifici e interferenziali. la loro corretta valutazione e l’elaborazione del cosiddetto documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (Duvri).

 

L’infortunio sottoposto questa volta all’esame della Corte suprema è accaduto a un lavoratore dipendente di una ditta subappaltatrice caduto dall’ultimo piano di un ponteggio in fase di installazione, posto a una altezza di circa quindici metri dal suolo, in quanto lo stesso, pur provvisto della cintura di sicurezza, non aveva potuto agganciarla a una linea vita perché mancante. Responsabili dell’evento infortunistico erano stati ritenuti e condannati i due datori di lavoro dell’impresa affidataria e dell’impresa subappaltatrice, il preposto di quest’ultima impresa e il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione; il ricorso per cassazione era stato avanzato però solo dal datore di lavoro dell’impresa affidataria che aveva basata la sua difesa sulla convinzione che, avendo affidato l’attività di installazione del ponteggio a una ditta qualificata, non era obbligato a presidiare costantemente il compimento di tale attività e a verificare che l’impresa subappaltatrice operasse in condizioni di sicurezza.

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Su tale posizione non si è trovata però d’accordo la Corte di Cassazione la quale, nel dichiarare il ricorso inammissibile, ha precisato che, in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il subappaltante è esonerato dagli obblighi di protezione solo nel caso in cui i lavori subappaltati rivestano una completa autonomia, sicché non possa verificarsi alcuna sua ingerenza rispetto ai compiti del subappaltatore, altrimenti lo stesso è tenuto all’applicazione di tutti gli adempimenti di cui agli artt. 26, 96 e 97 del D. Lgs. n. 81/2008 sopra citati.

 

Il fatto. l’iter giudiziario, il ricorso per cassazione e le motivazioni.

Il datore di lavoro di un’impresa appaltatrice A.A. è stato chiamato a rispondere per l’infortunio mortale accaduto al lavoratore B.B., operaio di un’impresa subappaltatrice, in cooperazione colposa con D.D., datore di lavoro dell’impresa subappaltatrice e E.E., preposto dell’impresa stessa. Questi ultimi due sono stati giudicati e condannati separatamente perché hanno chiesto che il procedimento fosse definito nelle forme del giudizio abbreviato, mentre il processo a carico del datore di lavoro dell’impresa affidataria e del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si è svolto invece con giudizio ordinario. Tutti gli imputati sono stati ritenuti responsabili, sia in primo che in secondo grado di giudizio, del reato di cui agli artt. 113 e 589 cod. pen.; solo il datore di lavoro dell’impresa appaltatrice, però, ha proposto ricorso contro la sentenza di appello.

 

L’infortunio mortale oggetto del procedimento si era verificato mentre era in corso l’installazione degli ultimi piani di un ponteggio metallico prefabbricato necessario per l’esecuzione di lavori di ristrutturazione della facciata di un condominio. L’amministrazione del condominio aveva incaricato dell’esecuzione l’impresa appaltatrice e aveva nominato un architetto quale coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva. L’appalto era consistito nella fornitura e installazione dei ponteggi necessari alla ristrutturazione e secondo la ricostruzione fornita dai giudici di merito, il lavoratore infortunatosi, dipendente dell’impresa subappaltatrice e addetto alle operazioni di montaggio, era caduto al suolo da una altezza di circa quindici metri perché nell’ultimo piano del ponte non erano stati inseriti i perni di collegamento tra i montanti e perché, non essendo stata predisposta una linea vita, non v’era un supporto al quale il lavoratore potesse ancorare la cintura di sicurezza che indossava.

 

Come risulta dalla lettura del capo di imputazione, il datore di lavoro dell’impresa appaltatrice era stato accusato per l’infortunio occorso al dipendente dell’impresa subappaltatrice per aver redatto un Piano Operativo di sicurezza non adeguato ai contenuti previsti dall’art. 89, primo comma, lett. h) di cui all’allegato XV punto 3.2.1. lett. a) n. 2″ del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 “in quanto carente della descrizione delle specifiche attività e delle singole lavorazioni svolte dalla ditta incaricata del montaggio del ponteggio (art. 97, primo comma, D. Lgs. n. 81/08)” e per aver omesso “di verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati in subappalto previste dalle prescrizioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento”.

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Contro la sentenza della Corte di Appello, il difensore del datore di lavoro della ditta appaltatrice ha proposto tempestivo ricorso deducendo violazione di legge e vizi di motivazione. La difesa in particolare ha evidenziato che il suo assistito aveva provveduto alla redazione di un POS, nel quale era stato fatto espresso riferimento alle modalità di montaggio e smontaggio del ponteggio, e che lo stesso  era stato controfirmato anche dal coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva e acquisito agli atti, POS che i giudici di merito avevano omesso di esaminare.

 

Sotto diverso profilo il difensore ha rilevato che l’imputato, avendo affidato l’attività di installazione del ponteggio a una ditta qualificata, non era obbligato a presidiare costantemente il compimento di tali attività e a verificare che la società che aveva ricevuto in appalto i lavori operasse in condizioni di sicurezza; sicché, anche volendo ammettere che il POS predisposto dalla ditta appaltatrice non fosse stato completo, la Corte di appello avrebbe comunque dovuto chiarire per quali motivi tale ipotizzata incompletezza avesse causato la morte del lavoratore.

 

Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso rilevando che “a fronte di una evidente deficienza strutturale del ponteggio allestito nel cantiere (ponteggio non stabile in quanto i montanti non erano collegati dalle c.d. ‘spine a verme’ e imbracatura inidonea in quanto non ancorata ad un punto stabile), è stata omessa qualsivoglia verifica circa le condizioni di sicurezza dei dipendenti dell’impresa esecutrice dei lavori affidati in subappalto”.

 

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Le decisioni in diritto della Corte di Cassazione.

I motivi di ricorso non sono stati riconosciuti ammissibili dalla Corte di Cassazione. La stessa ha osservato che dalla sentenza di primo grado era risultato:

– che l’amministratore del condominio nel quale dovevano svolgersi i lavori di ristrutturazione aveva nominato il Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva;

– che con la stipula del contratto di appalto l’amministratore aveva affidato i lavori a una impresa esecutrice;

– che quest’ultima aveva stipulato con un’altra impresa un contratto di “noleggio a caldo” di ponteggi metallici prefabbricati e che questo contratto prevedeva la posa in opera dei ponteggi da parte della società proprietaria e dei suoi dipendenti;

– che erano state tenute due riunioni di coordinamento e che i verbali di queste riunioni non avevano fatto menzione alcuna dei ponteggi;

– che i lavori erano stati interrotti per le festività natalizie e che proprio in questo periodo si era verificato  l’infortunio.

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Ai sensi dell’art. 96, comma 1, lett. g) del D. Lgs. n. 81/08, ha osservato la Sezione IV, i datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici devono redigere il Piano Operativo di Sicurezza previsto dall’art. 89, comma 1, lett. h) del medesimo decreto. Nel caso di specie, in presenza di un PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento) predisposto dal Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva, ai sensi dell’art. 92 comma 1, lett. b), del D. Lgs. 81/2008, i POS di ciascuna delle imprese operanti in cantiere erano piani complementari di dettaglio del PSC.

 

I giudici di merito avevano ritenuto che il POS della impresa affidataria fosse insufficiente perché non prendeva minimamente in considerazione i lavori di installazione del ponteggio e i conseguenti rischi di caduta dall’alto. Così argomentando, avevano fatto applicazione del principio di diritto secondo il quale la presenza di più imprese esecutrici non comporta il trasferimento o l’accentramento dell’obbligo di sicurezza in capo ad una sola di tali imprese perché ognuna di esse è tenuta a redigere un proprio POS. Ciò è evidente se si considera che il POS equivale al documento di valutazione dei rischi sicché l’obbligo di redigerlo grava su ogni datore di lavoro: l’art. 89, comma 1, lett. h) del D. Lgs. n. 81/2008, richiama, infatti, all’art. 17, comma 1, lett. a) e, quindi, all’art. 28 del medesimo decreto.

 

Nel caso in esame l’obbligo di redigere il POS e di prevedere le misure contro il rischio di caduta dall’alto incombeva sia sul titolare della impresa affidataria che sul datore di lavoro di quella subappaltatrice. Il primo era inoltre tenuto a verificare che la società subappaltatrice avesse redatto un proprio POS e doveva verificare la congruenza dei due piani operativi di sicurezza (quello da lui predisposto e quello predisposto dall’altra impresa) ed i due piani operativi, inoltre, dovevano essere rispettosi del piano di sicurezza e coordinamento. Ed invero, in caso di subappalto, tra i compiti della ditta affidataria c’è quello di verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati, la congruenza dei piani operativi di sicurezza delle imprese esecutrici rispetto al proprio, nonché l’applicazione delle disposizioni del piano di sicurezza e coordinamento.

 

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Il ricorrente ha inoltre sostenuto che il POS predisposto dalla impresa affidataria non era carente perché conteneva l’esatta descrizione e spiegazione, con annesse esplicazioni figurative, delle modalità di montaggio e smontaggio del ponteggio ma il documento, non essendo stato, tuttavia, allegato al ricorso non era stato, pertanto, ritenuto autosufficiente. Non era restato allora che prendere atto di quanto era risultato dalla sentenza impugnata, secondo la quale il Tribunale aveva rilevato che nel Piano Operativo di Sicurezza dell’impresa non era stata contemplata l’attività relativa alle fasi di montaggio del ponteggio. Alla carenza del POS predisposto dal ricorrente si era affiancato peraltro un complessivo difetto di vigilanza sui lavori svolti dall’impresa esecutrice e sul rispetto da parte della stessa delle disposizioni di sicurezza.

 

Dalle sentenze di primo e secondo grado, inoltre, era emerso che i lavori di montaggio (interrotti durante le festività natalizie) erano stati ormai quasi ultimati e, tuttavia, non era stata predisposta una linea vita che consentisse ai montatori di utilizzare le cinture e operare in sicurezza. Era emerso altresì che, alle due riunioni di coordinamento tenutesi non aveva partecipato nessuno della ditta subappaltatrice né si era parlato del montaggio del ponteggio che pure era in corso. L’impresa affidataria non aveva esercitato alcuna attività di controllo sulla impresa esecutrice né si poteva ignorare che il lavoratore era caduto dall’ultimo piano dello stesso, l’unico che ancora doveva essere ultimato.

 

Secondo la giurisprudenza di legittimità, ha precisato la suprema Corte “in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il subappaltante è esonerato dagli obblighi di protezione solo nel caso in cui i lavori subappaltati rivestano una completa autonomia, sicché non possa verificarsi alcuna sua ingerenza rispetto ai compiti del subappaltatore” e ha citato in merito come precedente quanto già sostenuto in varie sentenze emesse fra cui la sentenza della Sezione IV n. 12440 del 20/04/2020, pubblicata e commentata dallo scrivente nell’articolo “ Sugli obblighi delle imprese affidatarie nei cantieri temporanei o mobili“. Nel caso in esame  ciò non si era comunque verificato in quanto la responsabilità del datore di lavoro della ditta subappaltante era stata ritenuta sussistente perché egli non aveva valutato i rischi connessi al montaggio del ponteggio e non aveva eseguito alcuna verifica sul corretto adempimento da parte dell’impresa subappaltatrice degli obblighi assunti: una verifica che era possibile perché la mancanza della linea vita era immediatamente percepibile e il montaggio del ponteggio, iniziato da tempo, stava per essere ultimato. Il rischio verificatosi, dunque, era proprio tra quelli che le norme di prevenzione violate miravano ad evitare: se la doverosa vigilanza fosse stata realizzata e la predisposizione della linea guida fosse stata pretesa, infatti, il lavoratore avrebbe potuto agganciare la cintura di sicurezza che aveva indossato e l’evento non si sarebbe verificato.

 

All’inammissibilità del ricorso è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non si sono riscontrati elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la suprema Corte ha disposto a suo carico, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere di versare la somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

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Gerardo Porreca

 

 

Corte di Cassazione Sezione IV penale – Sentenza n. 45045 del 11 dicembre 2024 (u. p. 4 dicembre 2024) –  Pres. Piccialli – Est. Vignale – Ric. omissis.  – In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro il subappaltante è esonerato dagli obblighi di protezione solo nel caso in cui i lavori subappaltati rivestano una completa autonomia e senza alcuna sua ingerenza rispetto ai compiti del subappaltatore.

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