Con la sentenza n. 8757/2024 il Consiglio di Stato, richiamando un proprio precedente del 2023, sottolinea la sussistenza dell’autonomia decisionale del Comune nell’ambito del procedimento per il rilascio di autorizzazione paesaggistica nel caso in cui la Soprintendenza rilasci parere tardivo, ponendo in capo all’Amministrazione, in ogni caso, un onere motivazionale correlato all’adesione del parere tardivamente rilasciato dalla stessa Soprintendenza.
Massima
Quando la Soprintendenza si esprime con ritardo rispetto al termine che l’ art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 le assegna, il Comune non è più vincolato a decidere in conformità al parere, ma deve decidere in autonomia anche condividendo le conclusioni cui è giunta tardivamente la Soprintendenza purché motivi sulle ragioni per cui aderisce al parere dell’organo ministeriale.
Sintesi
Con la sentenza del 4 novembre 2024, n. 8757, il Consiglio di Stato è intervenuto in ordine alla vincolatività del parere della Soprintendenza nell’ambito di un procedimento per il rilascio di autorizzazione paesaggistica, nel caso in cui il parere stesso sia rilasciato tardivamente.
Fatto e giudizio di primo grado
Il giudizio instaurato avanti il Consiglio di Stato prende le mosse dalla richiesta di annullamento, proposta da un privato, avverso la sentenza del TAR Campania Napoli, n. 3651/2020, con la quale il giudice di primo grado aveva respinto un ricorso proposto dallo stesso privato per l’annullamento del Provvedimento del 13 gennaio 2020, n. 254, con il quale il Comune di Serrara Fontana aveva denegato il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per alcune opere oggetto di domanda di condono.
L’appellante, proprietario di un fabbricato adibito a civile abitazione e sito nel Comune di Serrara Fontana, aveva presentato domanda di condono ai sensi della Legge n. 724/1994 in relazione alla realizzazione di opere in ampliamento e difformità da autorizzazione edilizia.
L’ufficio tecnico del Comune, acquisito il parere favorevole della commissione locale per il paesaggio, aveva redatto la relazione tecnica illustrativa di cui è menzione all’ art.146, comma 7, del D.Lgs. n. 42/2004, proponendo alla Soprintendenza la adozione del provvedimento di autorizzazione, in conformità del parere della commissione.
La Soprintendenza aveva espresso parere negativo, dal momento che le opere abusive avevano alterato in maniera sostanziale il manufatto originario realizzato dopo il sisma del 1883 con un sistema denominato “baraccato” da tutelare perché considerato un metodo innovativo all’epoca per realizzare una costruzione antisismica.
Con il provvedimento impugnato il Comune di Serrara Fontana, recependo il parere negativo della Soprintendenza, reso oltre il termine di 45 giorni previsto dal comma 8 del richiamato art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, negava l’autorizzazione paesaggistica alla domanda di condono.
Sentenza e motivazioni
Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondato l’appello proposto dal privato già ricorrente in primo grado.
Rammenta il Collegio, citando un proprio precedente, che “quando la Soprintendenza si esprime con ritardo rispetto al termine che l’ art. 146 d.lgs. 42/2004 le assegna, il Comune non è più vincolato a decidere in conformità al parere, ma deve decidere in autonomia anche condividendo le conclusioni cui è giunta tardivamente la Soprintendenza purché motivi sulle ragioni per cui aderisce al parere dell’organo ministeriale (ex multis Consiglio di Stato sez. IV, 6446/2023)”.
Il provvedimento diventa, dunque, illegittimo se il Comune aderisce alle conclusioni negative della Soprintendenza limitandosi a motivare per relationem, come accaduto nel caso di specie dove il diniego di autorizzazione paesaggistica prende semplicemente atto del parere negativo in questione, addirittura dopo aver riportato il parere favorevole della commissione per il paesaggio, senza argomentare perché si sia ritenuto più fondato il parere negativo della Soprintendenza rispetto a quello favorevole espresso dall’organo consultivo comunale.
Ambiente – autorizzazione paesaggistica – necessità – ritardo nel rilascio – autonomia decisionale dell’ente competente – sussiste. |
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Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 4 novembre 2024, n. 8757
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