La Regione Sardegna approva la legge per l’individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all’installazione e promozione di impianti FER.

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Lo scorso 5 dicembre è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna, n. 65, la Legge regionale n. 20, recante “Misure urgenti per l’individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all’installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi”, adottata in attuazione del D.M. 21 giugno 2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 2 luglio 2024, n. 153, c.d. “Decreto Aree Idonee”. 

Il provvedimento è in vigore dal 6 dicembre, ovvero dal giorno successivo alla pubblicazione, e trova applicazione non solo rispetto agli impianti la cui procedura di autorizzazione sia stata avviata successivamente alla data di entrata in vigore della legge, ma, altresì, agli impianti il cui iter autorizzativo è in corso e finanche agli impianti già autorizzati che non abbiano comportato una modifica irreversibile dello stato dei luoghi, i cui titoli abilitativi saranno privi d’efficacia.

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La legge dispone l’abrogazione della precedente legge regionale del 3 luglio 2024, n. 5, recante “Misure urgenti per la salvaguardia del paesaggio e dei beni paesaggistici e ambientali”, introduttiva della c.d. “moratoria sarda”, e, di conseguenza, la caducazione dell’impugnativa avente ad oggetto la legittimità della stessa sollevata dal Consiglio dei Ministri innanzi alla Corte costituzionale.

La Sardegna è così la prima regione italiana ad aver dato esecuzione al Decreto Aree Idonee, al ‘dichiarato’ fine di individuare “le aree idonee e le superfici idonee, non idonee e ordinarie, al fine di favorire la transizione ecologica, energetica e climatica”, garantire la minimizzazione dell’impatto ambientale e paesaggistico degli impianti di energia a fonti rinnovabili, nonché la loro programmazione territoriale nel rispetto sia degli obblighi comunitari di decarbonizzazione e transizione energetica, sia degli obiettivi regionali di potenza complessiva, con l’obiettivo di massimizzazione delle aree da individuare al fine di agevolare gli obiettivi regionali di potenza complessiva da raggiungere entro il 2030, di cui al Decreto Aree Idonee.

Al fine di poter individuare le aree e le superfici idonee e non idonee all’installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile, il provvedimento, in primo luogo, provvede alla fondamentale differenziazione tra taglie d’impianto, individuando gli impianti

a) di piccola taglia negli impianti fotovoltaici, termodinamici, agrivoltaici con potenza nominale inferiore o uguale a 1 MW; impianti eolici con altezza massima complessiva inferiore o uguale a 20 metri; impianti di generazione elettrica da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas con potenza nominale inferiore o uguale a 200 kW; impianti geotermoelettrici aventi una temperatura del fluido reperito inferiore o uguale a 90 gradi centigradi; negli accumuli con potenza nominale installata inferiore o uguale a 500 kW;

b) di media taglia negli impianti fotovoltaici, termodinamici, agrivoltaici con potenza nominale superiore o uguale a 1 MW e inferiore o uguale a 10 MW; impianti eolici con altezza massima complessiva superiore a 20 metri e inferiore o uguale a 100 metri; impianti di generazione elettrica da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas con potenza nominale superiore a 200 kW e inferiore o uguale a 1 MW; impianti geotermoelettrici aventi una temperatura del fluido reperito superiore a 90 gradi centigradi e inferiore o uguale a 150 gradi centigradi; accumuli con potenza nominale installata maggiore a 500 kW e inferiore o uguale a 1,2 MW;

c) di grande taglia negli impianti fotovoltaici, termodinamici, agrivoltaici con potenza nominale superiore a 10 MW; impianti eolici con altezza massima complessiva superiore a 100 metri; impianti di generazione elettrica da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas con potenza nominale superiore a 1 MW; impianti geotermoelettrici aventi una temperatura del fluido reperito superiore a 150 gradi centigradi; accumuli con potenza nominale installata maggiore a 1,2 MW.

In considerazione delle diverse taglie d’impianto agli Allegati A, B, C, D ed E, nonché ai commi 9 e 11, art. 1, L.R. 20/2024, vengono, quindi, individuate le aree non idonee, in quantitativo di gran lunga superiore a quelle idonee, individuate, invece, all’Allegato F e, precisamente, riconosciute

a) nelle aree industriali dismesse, ad eccezione degli impianti eolici di grande taglia;

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b) nelle aree destinate a discariche di rifiuti urbani e speciali, esclusivamente nelle aree di servizio esterne al corpo discarica, limitatamente agli impianti fotovoltaici e agli impianti eolici di piccola e media taglia;

c) per l’installazione degli impianti fotovoltaici, i siti e gli impianti nella disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie;

d) le aree portuali, esclusi i porti turistici, limitatamente agli impianti fotovoltaici e quelli di produzione di energia da moto ondoso;

e) le aree aeroportuali, limitatamente agli impianti fotovoltaici;

f) le aree di pertinenza delle principali arterie viarie già oggetto di trasformazione, limitatamente agli impianti fotovoltaici di piccola taglia;

g) limitatamente agli impianti fotovoltaici e agli impianti eolici di piccola e media taglia, le aree estrattive di prima e seconda categoria;

h) le aree dei siti oggetto di procedimento di bonifica, limitatamente agli impianti fotovoltaici e agli impianti eolici di piccola e media taglia nonché impianti a biomasse;

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i) gli specchi acquei degli invasi del Sistema Idrico Multisettoriale Regionale, come individuati dall’Ente gestore del Sistema Idrico, non utilizzati dai mezzi aerei antincendio, e relative pertinenze, limitatamente alle centrali idroelettriche e agli impianti fotovoltaici flottanti fino a 10 MW;

j) per gli impianti fotovoltaici e gli impianti eolici di piccola e media taglia, le zone urbanistiche omogenee D e le zone G a destinazione commerciale e logistica;

k) ad esclusione degli impianti eolici di grande taglia, le aree industriali gestite dai consorzi industriali provinciali, le zone industriali di interesse regionale, nonché i PIP di cui all’articolo 27, legge 22 ottobre 1971, n. 865;

l) le zone urbanistiche omogenee G di cui al decreto dell’Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica del 20 dicembre 1983, n. 2266/U a destinazione specifica per energie rinnovabili, ad eccezione degli impianti eolici di grande taglia;

m) per l’installazione di impianti fotovoltaici, le aree infrastrutturate delle zone urbanistiche omogenee G relative al settore dei trasporti (strade, ferrovie, porti e aeroporti), esclusi i porti turistici, e agli impianti tecnologici (ciclo rifiuti, ciclo acque, potabilizzatori, depuratori, impianti di sollevamento, ciclo energia);

n) limitatamente all’installazione di impianti eolici di piccola e media taglia, le aree infrastrutturate delle zone urbanistiche omogenee G, relative agli impianti tecnologici (ciclo rifiuti, ciclo acque, potabilizzatori, depuratori, impianti di sollevamento, ciclo energia).

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Ciascuna ipotesi reca specifiche condizioni tecniche al rispetto delle quali la realizzazione degli impianti è subordinata.

La realizzazione degli impianti e degli accumuli FER, indipendentemente dalla loro collocazione in aree idonee o in aree ordinarie, è, inoltre, vincolata al rispetto dei requisiti e delle prescrizioni di cui all’allegato G nonché al rispetto delle specifiche prescrizioni di natura territoriale, urbanistica, edilizia, paesaggistica, con particolare riferimento al Piano paesaggistico regionale, ambientale e tecnica proprie dell’area e dell’impianto oggetto di istanza di autorizzazione.

Come previsto dall’art. 1, comma 4, limitatamente agli impianti fotovoltaici, fermo il rispetto della normativa vigente in materia territoriale, urbanistica, edilizia, ambientale e paesaggistica, con particolare riferimento alle previsioni contenute nel Piano Paesaggistico regionale (PPR) e negli altri strumenti urbanistici, nonché ai requisiti tecnici per tipologia di impianto fissati dall’Allegato G della stessa legge regionale, sono individuate quali aree idoneele superfici di copertura di manufatti edilizi, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, edifici, tettoie, pergolati, pensiline, pubblici e privati, di qualsiasi natura, legittimamente realizzati o da realizzare in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, e i relativi sistemi di cumulo”.

Particolarmente rilevante, inoltre, la successiva precisazione ai sensi della quale, indipendentemente dal riconoscimento di aree idonee, non idonee o ordinarie (quelle per cui la realizzazione di impianti FER è subordinata alla verifica caso per caso), “è sempre ammessa la realizzazione di impianti geotermici di piccola taglia per i quali si applica la disciplina autorizzatoria prevista dalla normativa vigente in materia di aree idonee”.

Nella legge è inoltre precisato, al primo periodo del comma 7, art. 1, che “qualora un progetto di impianto ricada su un areale ricompreso sia nelle aree definite idonee, di cui all’allegato F, sia nelle aree definite non idonee, di cui agli allegati A, B, C, D ed E, prevale il criterio di non idoneità”, mentre gli interventi di rifacimento, integrale ricostruzione, potenziamento relativi ad impianti realizzati precedentemente all’entrata in vigore della legge in esame e in esercizio presso aree definite dalla stessa come non idonee, “sono ammessi solo qualora non comportino un aumento della superficie lorda occupata, nonché, nel caso di impianti eolici, un aumento dell’altezza totale dell’impianto”. 

Ulteriore previsione contenuta all’art. 2 della legge regionale, prevede l’istituzione, a partire dal 2025, di un fondo – alimentato con risorse regionali, nazionali ed europee, con dotazione iniziale di Euro 678.000.000 per gli anni compresi dal 2025 al 2030 – per la concessione di misure di incentivo, “sia mediante l’erogazione di sovvenzioni a fondo perduto, sia mediante il ricorso a strumenti finanziari o attraverso la loro combinazione”, al fine di sostenere gli interventi volti all’installazione di impianti fotovoltaici e di accumulo di energia elettrica destinati all’autoconsumo e realizzati da, in ottemperanza ai requisiti disposti dalla stessa previsione normativa, (i) persone fisiche residenti in Sardegna; (ii) imprese e professionisti con sede operativa in Sardegna; (iii) comunità energetiche ed altre forme di autoconsumo e condivisione; (iv) comuni, unione di comuni, province, città metropolitane; (v) altri enti pubblici regionali, territoriali. Si tratta di incentivi concessi mediante procedimento valutativo a seguito di emissione di bando, con particolari misure finalizzate alla promozione delle comunità energetiche. 

Il provvedimento dispone, inoltre, misure di semplificazione e accelerazione per la promozione degli impianti FER, nonché misure di garanzie di esecuzione e bonifica dei siti degli impianti: in primo luogo, all’art. 3, in capo ai comuni la facoltà di proporre istanza propedeutica alla realizzazione di un impianto o di un accumulo FER all’interno di un’area individuata come non idonea; tale istanza, deliberata successivamente ad una fase di “dibattito pubblico” dalla maggioranza qualificata del consiglio comunale (o dei consigli comunali) il cui territorio è interessato dall’impianto o dall’accumulo, trova finalizzazione con la stipula di un’intesa con la Regione; in caso di perfezionamento della suddetta intesa, “il proponente ha facoltà di presentare ai soggetti competenti istanza per la realizzazione dell’intervento nell’ambito del regime autorizzativo previsto per le aree ordinarie”, optando quindi per la Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), o per la Autorizzazione unica (AU).

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In secondo luogo, per tutti gli impianti e gli accumuli FER ed entro centoventi giorni dal rilascio dell’autorizzazione per la realizzazione degli stessi – e comunque prima della presentazione di comunicazione di inizio lavori –, la legge regionale n. 20/2024 rimette in capo al soggetto autorizzato la presentazione presso l’Assessorato regionale dell’industria di una garanzia in misura pari al valore complessivo dell’intervento al fine di coprire l’eventuale mancata realizzazione dell’impianto o la sua realizzazione in difformità dall’autorizzazione rilasciata, nonché di garantire la dismissione dell’impianto di produzione, delle opere connesse e delle opere di ripristino dei luoghi interessati. Tale previsione interessa altresì gli impianti in corso di autorizzazione e, con diversi meccanismi e tempistiche, quelli già autorizzati per cui non si sia ancora dato inizio ai lavori nonché gli impianti i cui lavori siano in corso di regolare svolgimento.

All’esito di un’analisi complessiva della normativa (il cui destino, in termini di probabile declaratoria di incostituzionalità, sembra già segnato), appaiono, dunque, sensibilmente ridotte – oltre che significativamente condizionate al rispetto di specifiche prescrizioni – le opportunità di realizzazione di impianti ed accumuli FER, dovendo constatare che le aree definite come “idonee” rappresentano, nel complesso, solo l’1% dell’intero territorio regionale: la legge, la cui applicazione è prevista, del tutto irrazionalmente, finanche agli impianti già autorizzati e i cui lavori siano stati già iniziati, si manifesta, dunque, come una ulteriore (illegittima) stretta alla diffusione delle rinnovabili, blindando il territorio della Regione Sardegna e costituendo un nuovo ostacolo al raggiungimento degli imposti obiettivi di decarbonizzazione.



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