REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ANCONA Prima sezione civile Il Tribunale di Ancona, in persona del giudice onorario NOME COGNOME ha pronunciato la seguente
SENTENZA N._1929_2024_- N._R.G._00004761_2022 DEL_12_11_2024 PUBBLICATA_IL_13_11_2024
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 4761/2022, vertente TRA sia personalmente che in qualità di soci amministratori della società rappresentati e difesi dall’avv. NOME COGNOME parte attrice in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME parte convenuta
CONCLUSIONI
all’udienza di precisazione delle conclusioni del 19.6.2024 le parti hanno concluso come da verbale redatto in pari data.
1) La con decreto n. 452 del 27.12.2021, disponeva, nei confronti della società nonché il recupero della somma di euro 25.022,04 relativa alle domande per le annualità 2016, 2017, 2018 e 2019.
Avverso tale decreto, nonché avverso le antecedenti comunicazioni di decadenza e avvio procedura di recupero, la società agricola proponeva ricorso avanti al TAR delle Marche;
a seguito della pronuncia di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, riassumeva la causa avanti al Tribunale civile.
Si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto delle domande avversarie.
2) Il programma di sviluppo rurale prevede ingenti investimenti per quegli interventi che si situano nell’ambito delle priorità della politica di sviluppo rurale definite dall’Unione Europea.
Si tratta di un’operazione che, a fronte dell’obbligo per l’imprenditore agricolo di mantenere l’agricoltura biologica, prevede una compensazione dei maggiori costi e dei minori ricavi che tale metodo di produzione comporta.
Nel presente caso si discute del settore dell’agricoltura biologica (misura 11) e in particolare della sottomisura 11.2 (Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica), alla quale la società agricola ha aderito con la domanda n. 64240457305 per il periodo 15.6.2016 – 14.6.2021, confermando ogni anno l’impegno con relative domande.
In sede di istruttoria per la liquidazione dell’annualità 2020 venivano riscontrate alcune irregolarità, consistite nella fuoriuscita dal sistema biologico, meglio indicate nella comunicazione Esito istruttorio proposta pagamento di saldo e nel prospetto sintetico.
3) La società agricola COGNOME sostiene che la con l’autorizzazione al riconoscimento di periodi anteriori alla notifica di attività per l’agricoltura biologica come facenti parte del periodo di conversione, avrebbe riconosciuto in capo ad essa il possesso ininterrotto dei requisiti previsti per l’agricoltura biologica. )
Posto che il periodo di conversione è il periodo che intercorre tra la data della prima notifica di attività biologica ed il periodo della semina o del primo raccolto di prodotti biologici, il riconoscimento di tale periodo potrà comportare la idoneità dei terreni alla coltura biologica fin dalla notifica dell’inizio attività, ma non si riflette sulla iscrizione al sistema di controllo, che non può esser retroattiva e deve decorrere dalla data di notifica di inizio attività (cfr. C. d’Appello di Firenze sentenza n. 1304/2021). Risulta documentata e comunque non contesta l’esclusione dal sistema di controllo per il pagamento in ritardo della tariffa di certificazione, che determinava la sospensione per morosità in data 27/8/2020.
Il 30/10/2020 seguiva l’esclusione della società agricola COGNOME dal sistema di controllo e in data 9/12/2020 cessava il periodo di sospensione da sistema a seguito di una nuova prima notifica.
5) Ritenuto che l’adozione del metodo produttivo biologico è condizione obbligatoria per l’accesso ai benefici del bando e deve riguardare l’intera superficie e senza interruzioni, il ricorso è infondato e deve essere respinto, risultando documentata e comunque non contesta l’esclusione dal sistema di controllo per il suddetto periodo.
6) Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.QM.
Il giudice del Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
rigetta le domande di parte attrice;
condanna parte attrice al pagamento, in favore della parte convenuta, delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 3.000,00 oltre rimborso forfettario e accessori come per legge.
Ancona, 12 novembre 2024
Il giudice onorario
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Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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