Riduzione scaglioni e semplificazione regime forfettario

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La Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) contiene una serie di interventi in materia di:

aliquote su IRPEF e sui redditi di lavoro dipendente (art. 1 c. 2-9);

detrazioni fiscali (art. 1 c. 10);

Microcredito

per le aziende

 

detrazioni per familiari a carico (art. 1 c. 11);

regime forfetario (art. 1 c. 12).

Scaglioni IRPEF e detrazioni da lavoro dipendente. La revisione dell’IRPEF parte dall’art. 1 c. 2 L. 207/2024 il quale prevede a regime una modifica agli scaglioni IRPEF, che diventano tre:

fino a 28.000 Euro, 23%;

oltre 28.000 Euro e fino a 50.000 Euro, 35%;

oltre 50.000 Euro, 43%.

Viene confermata pertanto a regime la politica di interventi statali volti a contenere il cuneo fiscale: già dal 2022 erano entrate in vigore le nuove aliquote dei quattro scaglioni esistenti e ora è stata rimessa mano alla “forbice” progressiva al fine di ridurre la pressione fiscale. I nuovi scaglioni comportano che, se si percepisce un reddito pari o inferiore a 28.000 Euro, l’imposta verrà calcolata applicando il 23% su 28.000 Euro (ammontare di imposta massima pari a 6.440). Nel secondo scaglione l’imposta dovuta sarà pari a 6.440 Euro più il 35% sul reddito che supera 28.000 Euro fino a 50.000. Nel terzo e ultimo scaglione l’imposta dovuta sarà pari a 14.140 Euro più il 43% sul reddito che supera 50.000 Euro. Inoltre, aumenta a regime l’importo delle detrazioni spettanti ex art. 13 “Altre detrazioni” sui redditi da lavoro dipendente: si ricorda che tali detrazioni spettano se alla formazione del reddito concorrono uno o più redditi da lavoro dipendente e assimilati, ad eccezione delle pensioni e delle somme di denaro per crediti da lavoro percepite a seguito di condanna giudiziale. L’incremento della detrazione riguarda i percettori di redditi più bassi, aumentando da 1.880 a 1.955 Euro se il reddito complessivo non supera 15.000 Euro. Si ricorda che entrambe le misure erano già attive per il periodo di imposta 2024 così come previsto dal D.Lgs. 216/2023 e con tale intervento sono diventate strutturali nell’ordinamento fiscale. Trattamento integrativo e altre detrazioni. In merito al trattamento integrativo previsto a sostegno del reddito, qualora l’imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente sia superiore all’importo della detrazione spettante ai sensi dell’art. 13 diminuita dell’importo di 75 Euro rapportato al periodo di lavoro nell’anno, è riconosciuta una somma a titolo di trattamento integrativo se il reddito complessivo non è superiore a 28.000 Euro. Inoltre è prevista una somma, riconosciuta ai titolari di reddito di lavoro dipendente di cui all’art. 49 TUIR che hanno un reddito complessivo, rapportato all’intero anno, non superiore a 20.000 Euro per le seguenti percentuali: 

7,1%, se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 Euro; 

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5,3%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500 euro ma non a 15.000 Euro; 

4,8%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000 Euro. 

Invece, ai titolari di reddito di lavoro dipendente (di cui all’art. 49 – eccetto i percettori di pensione e di crediti di lavoro) che hanno un reddito complessivo superiore a 20.000 euro spetta un’ulteriore detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, di importo pari: 

a 1.000 Euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 20.000 Euro ma non a 32.000 Euro; 

al prodotto tra 1.000 Euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 40.000 Euro, diminuito del reddito complessivo, e 8.000 Euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 32.000 Euro ma non a 40.000 Euro. 

I sostituti d’imposta riconosceranno in via automatica rispettivamente la somma e la detrazione all’atto dell’erogazione delle retribuzioni e verificheranno in sede di conguaglio la spettanza delle stesse. Qualora la somma o la detrazione fossero non spettanti gli stessi provvederanno al recupero del medesimo importo. Il comma 9 della Legge Bilancio inoltre chiarisce che ai fini della determinazione del reddito complessivo rileva anche la quota esente del reddito agevolato quale incentivo per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero e al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze. Riordino delle detrazioni. La Manovra 2025 prevede l’inserimento dell’art. 16-ter nel TUIR con il quale viene concessa, per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 Euro titolari di una detrazione dall’imposta lorda per gli oneri e le spese, una detrazione calcolata moltiplicando l’importo base per un coefficiente che varia in base al numero di figli.Il coefficiente base da utilizzare ai sensi del comma 1 è pari a:

0,50, se nel nucleo familiare non sono presenti figli di età non superiore a 24 anni; 

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0,70, se nel nucleo familiare è presente un figlio di età non superiore a 24 anni; 

0,85, se nel nucleo familiare sono presenti due figli di età non superiore a 24 anni;

1, se nel nucleo familiare sono presenti più di due figli di età non superiore a 24 anni o almeno un figlio con disabilità accertata di età non superiore a 24 anni.

Sono esclusi dal computo dell’ammontare complessivo degli oneri e delle spese:

le spese sanitarie detraibili ai sensi dell’art. 15 c. 1 lett. c) DPR 917/86;

le somme investite nelle start-up innovative, detraibili ai sensi degli artt. 29 e 29-bis DL 179/2012;

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per le imprese

 

le somme investite nelle piccole e medie imprese innovative.

Viene inoltre rivisitato l’art. 12 “Detrazioni per carichi di famiglia” prevedendo, a titolo esemplificativo, che la detrazione sia spettante per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati e i figli conviventi del coniuge deceduto, di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni ma anche per ciascun figlio di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata. Esclusione dal regime forfettario. Viene innalzato il limite di reddito da lavoro dipendente e assimilati, il superamento del quale non consente di accedere regime forfetario, rappresentandone una esclusione. Tale limite, infatti, passa da 30.000 Euro a 35.000 Euro: la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto è cessato. Detrazioni per oneri. Per quanto concerne le detrazioni per oneri, pari al 19% degli stessi ex art. 15 TUIR, viene innalzato l’importo annuo agevolabile delle spese per la frequenza di scuole dell’infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado, da 800 Euro (importo ammesso a decorrere dal 2019) a 1.000 Euro.

Fonte: QUOTIDIANO PIU’ – GFL



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