La regione Toscana ha approvato le linee guida per il bando “produzione energetica da fonti rinnovabili per le comunità energetiche”, pubblicazione entro fine gennaio 2025.
L’intervento ha come obiettivo la promozione di progetti per la realizzazione di impianti per la
produzione di energia da fonti rinnovabili per le Comunità Energetiche nel territorio toscano.
BENEFICIARI
-Comunità Energetica Rinnovabile (CER) già costituita in conformità con la Direttiva UE
2018/2001/UE e con le norme nazionali di recepimento della stessa (D.Lgs . n. 199/2021, il Decreto
Ministeriale n.414/2023 e il Decreto Direttoriale n.22/2024);
– Enti Locali (Comuni, Province,Città Metropolitane, Unioni di Comuni) in qualità di membri/soci
della CER;
– Aziende Sanitarie Locali e Aziende Ospedaliere (Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere)
in qualità di membri/soci della CER;
– Micro, Piccola o Media Impresa (MPMI) in qualità di membri/soci della CER.
La domanda di contributo dovrà essere presentata esclusivamente dal soggetto che sostiene
l’investimento degli impianti per il quale viene richiesto il contributo, dotato di personalità giuridica
e piena autonomia patrimoniale quali:
-Comunità Energetica Rinnovabile (CER) per le spese di investimento per la realizzazione degli
impianti e/o per le spese tecniche e di costituzione, sostenute direttamente dalla CER;
– Enti Locali (Comuni, Province, Città Metropolitane, Unioni di Comuni), Aziende Sanitarie Locali
e Aziende Ospedaliere (Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere), Micro Piccola o Media
Impresa (MPMI) -produttori e clienti finali (prosumers) – in qualità di soci/membri della CER per le
spese di investimento per la realizzazione degli impianti e/o per le spese tecniche sostenute
direttamente dai soci/membri della CER.
Tali soggetti possono presentare domanda di contributo in forma congiunta o singola (solo in caso
in cui vi sia un unico soggetto richiedente il contributo).
In caso di domanda congiunta il numero massimo di soggetti richiedenti il contributo non potrà
essere superiore a 20.
Laddove più soggetti intendano presentare domanda di contributo per investimenti relativi alla
medesima CER, la domanda dovrà essere presentata in forma congiunta, previa indicazione di un
soggetto capofila.
Laddove nel raggruppamento sia presente anche la CER quale soggetto dotato di personalità
giuridica, il soggetto capofila dovrà essere obbligatoriamente la CER stessa.
Gli impianti oggetto di richiesta di contributo devono essere localizzati all’interno del territorio regionale in Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, ad eccezione di quelli relativi alla Strategia aree interne che devono essere localizzati nelle aree interne di cui alla DGR 690/2022.
È escluso il settore della produzione dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del Trattato sul
Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) ovvero le imprese agricole e forestali che rientrano
nel campo di interesse del FEASR e già oggetto di finanziamento tramite il PSR.
Le Comunità energetiche rinnovabili, i membri/soci della Cer devono possedere i requisiti di ammissibilità previsti dalle linee guida e dal successivo bando.
In caso di MPMI, ciascuna domanda dovrà riguardare interventi da realizzarsi su una singola unità
produttiva locale o sede operativa di proprietà o nelle disponibilità del soggetto richiedente secondo
le forme dell’ordinamento giuridico vigente e ove si svolge, al momento della presentazione della
domanda, un’attività economica identificata come prevalente rientrante in uno dei seguenti Codici
ATECO di cui alla Delibera G.R. n. 1155 del 09/10/2023 e nei codici ATECO 85 e 86.1 e relative
sottoclassi di seguito riportati:
B – Estrazione di minerali da cave e miniere;
C – Attività manifatturiere;
D – Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata;
E – Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento;
F – Costruzioni;
G – Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli, ad esclusione
delle categorie 45.11.02, 45.19.02, 45.31.02, 45.40.12 e 45.40.22 e del gruppo 46.1;
H – Trasporto e magazzinaggio;
I – Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione;
J – Servizi di informazione e comunicazione;
M – Attività professionali, scientifiche e tecniche;
N – Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese;
P – Istruzione;
Q – Sanità e assistenza sociale;
R – Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento;
S – Altre attività di servizi, ad esclusione della divisione 94.
Non potranno presentare domanda le imprese appartenenti ai settori economici:
a) esclusi di cui all’art. 7 del Reg. (UE) 2021/1058 ;
b) esclusi dal campo di applicazione di cui all’art. 1 del Reg. (UE) n. 651/2014 e s.m.i.
c) le imprese con codice ATECO prevalente 35.11.00 e 35.14.00
-verifica della capacità economico finanziaria in relazione al progetto da realizzare verrà effettuata
mediante valutazione di:
a) Adeguatezza patrimoniale (compartecipazione al rischio);
b) Affidabilità economica (redditività della gestione
c) Affidabilità finanziaria (capacità di copertura finanziaria)
REQUISITI DELLE OPERAZIONI
La domanda, ai fini dell’ammissibilità deve prevedere un progetto che consegue una produzione di
energia da fonti rinnovabili degli interventi finalizzata alla CER.
Gli impianti di produzione/UP alimentati da fonti rinnovabili, per la cui realizzazione è richiesto il
contributo, devono possedere, al momento della presentazione della domanda, tutte le seguenti
caratteristiche, pena la non ammissibilità:
-essere localizzati all’interno del territorio regionale in Comuni con popolazione superiore a 5.000
abitanti, ad eccezione di quelli relativi alla Strategia aree interne che devono essere localizzati nelle
aree interne di cui alla DGR 690/2022;
– essere realizzati tramite interventi di nuova realizzazione;
– essere identificati catastalmente;
– avere ciascuno potenza massima di 1 MW;
-avere punti di connessione dei clienti finali e degli impianti di produzione appartenenti alla CER
ricadenti nell’area sottesa alla medesima cabina primaria a cui fa riferimento la configurazione di
CER di cui l’impianto/UP farà parte;
-disporre per ciascuno impianto almeno della richiesta per ottenere il titolo edilizio ed energetico,
laddove previsto nonché di eventuali pareri, nulla-osta, autorizzazioni o atti di assenso comunque
denominati (come ad esempio autorizzazione paesaggistica, autorizzazione ambientale ed
energetica, VIA, VINCA, etc.);
– prevedere una quota di energia primaria globale rinnovabile maggiore di zero rispetto a quella ante
intervento.
– prevedere una quota di autoconsumo istantaneo;
– essere di proprietà della CER o messo nella disponibilità della CER;
– avere data di avvio lavori non precedente alla data di presentazione della domanda di contributo;
– essere inseriti, una volta realizzati e entro la data della prima richiesta di erogazione anche a titolo
di acconto, in una configurazione CER per la quale risulti attivo il contratto per l’erogazione della
tariffa incentivante;
– entrare in esercizio entro 18 mesi dalla data di concessione del contributo e comunque entro il
31/12/2027;
– rispettare i requisiti sugli impianti di produzione rappresentati nella Parte II, paragrafi 1.2.1.2 e
1.2.1.3 delle “Regole operative per l’accesso al servizio di autoconsumo diffuso e al contributo
PNRR” redatte dal GSE, ivi inclusi i requisiti previsti dal principio DNSH e tagging climatico,
come meglio specificati nell’Appendice C delle Regole Operative;
– essere realizzati a servizio di edifici esistenti, utilizzati e dotati di contatore elettrico e/o del gas o
di altro combustibile;
– essere realizzati a servizio di edifici dotati di impianti di climatizzazione invernale e/o estiva
definito secondo il D.Lgs 48/2020;
– essere realizzati esclusivamente con componenti di nuova costruzione, se fotovoltaici;
-non essere finalizzati alla realizzazione di progetti relativi all’idrogeno che comportino emissioni di
gas a effetto serra superiori a 3 tonnellate di CO2 equivalente per tonnellata di H2;
-rispettare i requisiti previsti dal principio DNSH, come meglio specificati nell’Appendice C delle
“Regole operative per l’accesso al servizio di autoconsumo diffuso e al contributo PNRR” redatte
dal GSE.
E’ esclusa la quota di potenza realizzata per soddisfare l’obbligo di integrazione delle rinnovabili
negli edifici di nuova costruzione.
Le domande dovranno essere corredate obbligatoriamente da:
– relazione tecnica di progetto;
– schede tipologie di intervento;
– computo metrico estimativo e preventivi
TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE
L’agevolazione è concessa nella forma della sovvenzione in conto capitale ai sensi degli artt. 41 e
49 del Reg.UE 651/2014 della Commissione del 17/06/2014 e ss.mm.ii. che dichiara alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato
sul funzionamento dell’Unione europea.
CONTRIBUTO MASSIMO
Per ogni impianto deve essere presentata una singola domanda di contributo ed è riconosciuto al
massimo il 40% in caso di impianto solare fotovoltaico o il 30% nei restanti casi dell’importo della
spesa ammissibile minore tra:
– la spesa ammissibile dichiarata ed effettivamente sostenuta per l’investimento;
– il massimale di spesa ammissibile previsto per l’investimento
Per “massimale di spesa ammissibile” si intende il costo di investimento massimo di riferimento per
ciascun impianto calcolato prendendo a riferimento i seguenti valori, mutuati dall’appendice E alle
“Regole operative per l’accesso al servizio di autoconsumo diffuso e al contributo PNRR” redatte
dal GSE in attuazione dell’art. 11 del DM 414/2023 e che di seguito si riportano:
– 1.500 €/kW, per impianti/UP di potenza fino a 20 kW;
– 1.200 €/kW, per impianti/UP di potenza superiore a 20 kW e fino a 200 kW;
– 1.100 €/kW per impianti/UP di potenza superiore a 200 kW e fino a 600 kW;
– 1.050 €/kW, per impianti/UP di potenza superiore a 600 kW e fino a 1.000 kW
In caso di realizzazione di più impianti, il limite del costo di investimento viene calcolato sulla
potenza del singolo impianto.
L’imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile alle agevolazioni, salvo il caso in cui non
sia recuperabile ai sensi della legislazione sull’IVA.
L’importo di contributo concedibile complessivo per ciascuna domanda (CER membri) non potrà
essere superiore a € 500.000,00.
CUMULO
Le agevolazioni previste dal presente bando non sono cumulabili con qualsiasi altra forma di aiuto
di stato anche a titolo de minimis o con altra agevolazione di provenienza provinciale, regionale,
nazionale o comunitaria (ad esempio Superbonus, contributi in conto capitale del PNRR, certificati
bianchi, detrazioni fiscali, forme di incentivo in conto esercizio, etc..) per le stesse spese
ammissibili, ad eccezione della tariffa premio erogata dal GSE e del corrispettivo ARERA per la
valorizzazione dell’energia condivisa ed i corrispettivi dalla vendita dell’Energia (ad esempio RID).
TIPOLOGIA INTERVENTI
Il progetto dovrà prevedere almeno una delle seguenti tipologie di intervento:
1) impianti solari fotovoltaici;
2) impianti eolici;
3) impianti micro e mini idroelettrico;
4) sistemi di accumulo per impianto solare fotovoltaico
I sistemi di accumulo devono essere realizzati ad integrazione dell’impianto solare fotovoltaico
incluso nel progetto, pena la non ammissibilità degli stessi.
SPESE AMMISSIBILI
Sono ammissibili esclusivamente le seguenti voci di costo, sostenute a partire dalla data di inizio
progetto, convenzionale o anticipato, purché successivamente all’avvio dei lavori ed effettivamente
sostenute dal soggetto richiedente la domanda di contributo e se direttamente pertinenti
all’investimento oggetto di intervento:
a) spese per investimenti materiali quali fornitura, installazione e posa in opera di impianti,
macchinari, attrezzature, sistemi, materiali e componenti necessari alla realizzazione degli
interventi oggetto della domanda;
b) spese per opere edili ed impiantistiche strettamente necessarie e connesse alla realizzazione
degli interventi oggetto della domanda;
c) spese tecniche (progettazioni, indagini geologiche e geotecniche, direzioni lavori, sicurezza,
collaudi tecnici e/o tecnico-amministrativi, consulenze e/o supporto tecnico-amministrativo
essenziali all’attuazione del progetto) compreso quelle per la diagnosi energetica (ad
esclusione di quella prevista dall’art.8 del D.Lgs.102/2014)
d) studi di prefattibilità, consulenze specialistiche (tecnica, economica, finanziaria e giuridica)
compreso le spese per attività preliminari (notarili, legali e camerali) compreso quelle per la
costituzione della comunità energetica.
Per la valutazione sono previsti criteri di selezione.
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