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Omologazione del piano da sovraindebitamento: rileva il comportamento del debitore e le cause dell’indebitamento #finsubito prestito immediato


Nella composizione della crisi da sovraindebitamento l’omologazione del piano presuppone che esso sia idoneo ad assolvere concretamente la sua “funzione causale” e la valutazione del comportamento del debitore è presente in tutte le procedure di composizione della crisi, indipendentemente da quanto prevede l’art. 7 in ordine alle ragioni di inammissibilità della proposta.

L’assolvimento della citata “funzione causale” implica un giudizio prognostico che è inciso anche da un vaglio di affidabilità del proponente, al quale non è affatto estraneo ciò che emerge dalla relazione dell’OCC a proposito delle cause del suo indebitamento.

E’ quanto ha stabilito la Corte di cassazione, Sezione 1 Civile, con l’ordinanza del 27 novembre 2024, n. 30538, mediante la quale ha accolto, in parte qua, il ricorso e cassato con rinvio per nuovo esame il provvedimento reso dal Tribunale di Brindisi n. 4 del 2021.

La vicenda

L’Agenzia delle entrate ha proposto reclamo avverso il provvedimento col quale il Tribunale di Brindisi, recependo le indicazioni dell’OCC in ordine al ricalcolo delle percentuali di voto e alla fattibilità del piano, ha omologato una proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti avanzata, nell’anno 2021, da Angelo Benedetto. Per la parte che interessa, la proposta aveva previsto, quanto al credito erariale certificato, il pagamento in 140 rate mensili (11 anni e 8 mesi) di una percentuale del 15% per la quota in privilegio e del 7% per la quota in chirografo, così da determinare, a fronte di un debito di 526.551,86 EUR, la prospettiva di soddisfacimento dell’erario per complessivi 76.882,92 EUR nell’arco temporale considerato, per un valore di ogni singola rata pari a 549,16 EUR, oltre interessi.

L’adito Tribunale di Brindisi con decreto n. 4 del 2021 ha respinto il reclamo, così specificamente motivando:

– la censura diretta a far valere la responsabilità del proponente nell’insorgenza dell’indebitamento era da considerare non fondata, perché il presupposto di meritevolezza non vale al di fuori del piano del consumatore, mentre l’asserita esistenza di atti di frode ha valenza solo infra-procedimentale, e dunque rende irrilevante quanto avvenuto nella vicenda che ha portato all’accertamento del credito;

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– la censura tesa a sostenere che il ricorrente avesse fatto ricorso in epoca infra-quinquennale ad altra procedura analoga era da considerare non fondata, essendo stata definita, quella procedura, con archiviazione per rinuncia;

– le censure tese a far valere (i) l’errata modalità di calcolo dei voti espressi (dovendosi tener contro del voto dell’ente impositore, e non dell’esattore), (ii) il mancato aggiornamento del debito tributario, (iii) la convenienza dell’alternativa liquidatoria collegata alla sostanziale errata stima (per difetto) del patrimonio liquidabile erano da considerare parimenti infondate, per l’assorbente ragione che, se anche si fosse tenuto conto dei voti validamente espressi nel senso indicato dalla reclamante, e se anche si fosse appurato – in base a ciò – un aggravamento della situazione debitoria, comunque l’accordo si sarebbe dovuto omologare perché più conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria; difatti la somma promessa ai creditori (345.822,40 EUR) era risultata superiore al valore del patrimonio liquidabile riferito a eventuali vendite coattive senza ribasso (273.487,50 EUR), con conseguente irrilevanza del mancato voto favorevole riferito a qualsiasi montante di debito erariale.

Avverso il citato provvedimento l’amministrazione finanziaria ha proposto ricorso per cassazione articolando cinque motivi.

I motivi di ricorso

Sono qui di interesse il terzo motivo, con il quale la ricorrente ha dedotto la violazione o falsa applicazione degli artt. 8, primo comma, e 12-ter, secondo comma, della l. n. 3 del 2012.

La censura è divisa in due parti:

– da un lato, il ricorrente ha sostenuto che la mancata considerazione del debito tributario certificato, nel contesto della posizione sfavorevole all’accordo, comportava l’inammissibilità della proposta – la quale deve indicare tutti i creditori, compresi quelli per i quali è previsto il pagamento integrale, e fornire una rappresentazione veritiera dell’intera situazione debitoria dell’istante;

– dall’altro, ha sostenuto che dalla relazione di attestazione dell’OCC era emersa l’avvenuta presentazione di una precedente istanza per la composizione della crisi da sovraindebitamento nell’anno 2017 – cosa che il tribunale avrebbe valutato limitandosi a prendere atto dell’archiviazione per rinuncia, senza spiegare le ragioni dell’irrilevanza e senza valutare le ragioni della rinuncia stessa.

Il quarto motivo, con il quale l’amministrazione ha denunziato la violazione degli artt. 7, secondo comma, lett. d-quater, e 9, comma 3-bis.1, lett. a), della l. n. 3 del 2012, perché il Tribunale avrebbe ritenuto l’inapplicabilità al caso del requisito di meritevolezza con la motivazione che non si era dinanzi a un piano del consumatore, senza tuttavia valutare l’eventualità di atti lesivi posti in essere dal contribuente, ovvero la diligenza impiegata nell’assumere le proprie obbligazioni.

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Ed il quinto motivo, con il quale il ricorrente ha lamentato la violazione dell’art. 132 cod. proc civ. per avere il tribunale deciso in proposito con motivazione solo apparente.

La decisione in sintesi

La Corte di cassazione, con la citata ordinanza n. 30538 del 2024, ha ritenuto il terzo motivo non fondato ma fondati gli altri motivi e ha accolto, in parte qua, il ricorso con conseguente cassazione con rinvio al Tribunale di Brindisi per nuovo esame.

La motivazione

Quanto al terzo motivo, Il Collegio ha precisato che nella prima parte il motivo è inammissibile, perché si concretizza nella deduzione di una questione giuridica della quale non v’è traccia nella motivazione del decreto.

Fermo l’onere di autosufficienza, l’omessa considerazione della stessa avrebbe potuto essere dedotta solo come omissione di pronuncia.

Nella seconda parte invece il motivo è manifestamente non fondato atteso che l’art. 7 della l. n. 3 del 2012 stabilisce la proposta “non è ammissibile quando il debitore, anche consumatore: (..) b) ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo”.

Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità il termine preclusivo opera nella sola ipotesi che il debitore abbia concretamente beneficiato degli effetti riconducibili a una procedura della medesima natura (Corte di cassazione, Sez. 1, n. 30534/2018, Corte di cassazione, Sez. 1, n. 27301/2022).

Quanto alle ulteriori doglianze, il Collegio ha rilevato che in sede di reclamo l’ufficio aveva svolto questa tesi: il contribuente ha tenuto nel tempo una condotta caratterizzata da “reiterata violazione degli obblighi tributari”, sia in rapporto agli accertamenti divenuti definitivi, sia in rapporto al mancato pagamento delle imposte derivanti dalle dichiarazioni dei redditi presentate a partire dall’anno 2006; l’inadempimento è avvenuto sistematicamente e anche per somme esigue.

Ciò nonostante, il contribuente ha acquistato un immobile assieme al figlio (privo di reddito), così ulteriormente indebitandosi e, dunque, si è venuto a trovare in una condizione di sovraindebitameno per causa a lui stesso imputabile.

In questa prospettiva la capacità reddituale attestata dall’OCC non potrebbe giustificare l’affermata fattibilità del piano, volta che il sovraindebitato ha assunto anche altri impegni verso la moglie, dalla quale è separato, e visto che pure l’OCC ha enumerato, tra le situazioni non preventivabili incidenti sulla fattibilità, l’eventuale inasprimento delle relazioni tra il debitore e l’ex-coniuge.

Da tanto si desume che la questione prospettata dall’amministrazione reclamante non riguardava il profilo della meritevolezza in sé, ma le ragioni dell’indebitamento in associazione con la prospettiva di fattibilità del piano.

Il Tribunale ha fornito la seguente risposta: “per espressa disposizione di legge”, la sussistenza del presupposto di meritevolezza è escluso “per il caso in cui la proposta abbia ad oggetto (come nel caso sottoposto) un accordo ex art. 7 L. 3/2012 (“la proposta non è ammissibile quando il debitore, anche consumatore:…((d-ter) limitatamente al piano del consumatore, ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode))”; mentre “il successivo comma d-quater” – “(… limitatamente all’accordo di composizione della crisi, risulta abbia commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori)” – ha “valenza esclusivamente infra-procedimentale, con sostanziale irrilevanza delle vicende che hanno portato all’accertamento del maggior debito erariale accertato”.

Dopodiché ha reso la decisione finale in base alla semplice constatazione di convenienza del piano a fronte dell’alternativa liquidatoria.

Ebbene, ha precisato il Collegio, la motivazione non è pertinente e sottende un errore di diritto.

La valutazione del comportamento del debitore è presente in tutte le procedure di composizione della crisi, indipendentemente da quanto prevede l’art. 7 in ordine alle ragioni di inammissibilità della proposta.

Per l’accordo di composizione la rilevanza della condotta pregressa del debitore si desume dall’art. 9, comma 3-bis.1, della l. n. 3 del 2012 (qui applicabile ratione temporis).

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Tale norma espressamente ha stabilito che “alla domanda di accordo di composizione della crisi” deve essere allegata una relazione particolareggiata dell’OCC comprendente – ex aliis – (a) “l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni” nonché (b) “l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte”; (c) “l’indicazione dell’eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori”; (d) “la valutazione sulla completezza e sull’attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda”, oltre alla “convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria”.

La previsione non avrebbe alcun senso se, come ha sostenuto il Tribunale, le cause dell’indebitamento fossero irrilevanti.

Diversamente da quanto affermato nel provvedimento, è rimessa al giudice la valutazione dei profili anzidetti in rapporto alle risultanze della relazione dell’OCC.

Il giudice – a fronte delle contestazioni sulla sostenibilità del piano – non può non tener conto di come il debitore sia giunto alla condizione di sovraindebitato.

La Suprema Corte ha in tal senso – tesi condivisa dal Collegio – affermato che «nella composizione della crisi da sovraindebitamento l’omologazione del piano presuppone che esso sia idoneo ad assolvere concretamente la sua funzione causale» (v. Corte di cassazione, Sez. 1, n. 28013/2022).

Che il principio sia stato affermato in un caso nel quale si discuteva del piano del consumatore non vuol dire affatto che si tratti di verifica limitata solo a esso, perché l’assolvimento della funzione causale implica un giudizio prognostico che è inciso anche da un vaglio di affidabilità del proponente, al quale non è affatto estraneo ciò che emerge dalla relazione dell’OCC a proposito delle cause del suo indebitamento.

Ecco il link alla decisione: Corte di cassazione, Sezione 1 Civile, ordinanza del 27 novembre 2024, n. 30538



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