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start up innovative con nuovi requisiti e molte altre novità #finsubito prestito immediato


Il ddl Concorrenza 2023 approvato dalla Camera apporta rilevanti novità alla definizione di start up innovative. Viene eliminata la soglia del capitale sociale prevista dal testo originario del ddl e vengono introdotte specifiche condizioni ai fini del mantenimento dell’iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese alla fine del terzo anno. Confermato invece il vincolo previsto dal testo originario che limita la qualifica di start up innovative alle società che rientrano nelle categorie di micro, piccole o medie imprese (MPMI) come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE. La disciplina attualmente vigente, invece, non prevede alcun limite dimensionale, ammettendo quindi anche le grandi imprese. Previste modifiche anche per la disciplina delle detrazioni IRPEF a favore delle persone fisiche che investono in start up innovative. Quali sono le altre novità?

In arrivo nuovi requisiti ai fini del riconoscimento della qualifica di start up innovativa e modifiche alla disciplina delle detrazioni Irpef a favore delle persone fisiche che investono in tali società.

Le novità sono contenute negli articoli 28 e 29 del disegno di legge recante legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023, quasi completamente riscritti dall’emendamento dei relatori approvato dalla Camera nella seduta 27 novembre 2024.

Dopo l’approvazione alla Camera il Ddl dovrà passere all’esame del Senato e se non ci saranno modifiche sarà approvato definitivamente, altrimenti dovrà tornare alla Camera.

Appare pertanto doveroso avvertire che le disposizioni non sono definitive in quanto potrebbero subire variazioni nel prosieguo dei lavori parlamentari.

Quali sono i requisiti vigenti per assumere la qualifica di start up innovativa

Ai sensi dell’art. 25, D.L. n. 179/2012, la start up innovativa è una società di capitali, costituita anche in forma di cooperativa, che ha come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione.

Requisiti obbligatori

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I requisiti obbligatori sono i requisiti che tutte le start up innovative devono possedere per definirsi tali; la mancanza o il venir meno di uno di essi comporta la perdita della qualifica di start up innovativa.

Nello specifico, una società può essere considerata start up innovativa se possiede obbligatoriamente tutti i seguenti requisiti:

– essere costituita e svolgere la propria attività d’impresa da non più di sessanta mesi;

– essere residente in Italia ai sensi dell’art. 73, D.P.R. n. 917/1986, o in uno degli stati membri dell’Unione Europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia;

– avere, a partire dal secondo anno di attività, un totale del valore della produzione annua (voce A del Conto economico), risultante dall’ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio, non superiore a cinque milioni di euro;

– avere quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;

– non essere costituita per effetto di una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda.

Requisiti alternativi

Oltre ai requisiti obbligatori sopra elencati, secondo la disciplina vigente, la società per ottenere lo status di start up innovativa deve rispettare almeno uno tra i seguenti requisiti (art. 25, c. 2, lett. h) del D.L. n. 179/2012):

1) sostenere spese in ricerca e sviluppo in misura pari o superiore al 15% del maggior valore fra costo e valore della produzione (di cui rispettivamente alla voce B e alla voce A del conto economico). Ai fini della verifica, non si conteggiano tra i costi di ricerca e sviluppo quelli relativi all’acquisto e alla locazione di beni immobili. In deroga ai principi contabili si considerano quali spese di ricerca e sviluppo anche quelle relative:

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– allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali: sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan;

– le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati;

– i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci e amministratori;

– le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d’uso.

I dati devono desumersi dal bilancio approvato e le spese di ricerca e sviluppo devono essere descritte nella nota integrativa. Nel primo anno di vita della start up, non essendo ancora disponibile un bilancio, il rappresentante legale può attestare il rispetto della percentuale richiesta mediante specifica dichiarazione;

2) impiegare come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo:

– per almeno 1/3 della forza lavoro complessiva, personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un’università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno 3 anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero;

– per almeno 2/3 della forza lavoro complessiva, personale in possesso di laurea magistrale, ai sensi dell’art. 3 del regolamento di cui al DM n. 270/2004;

3) essere titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa ad una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una varietà vegetale ovvero essere titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività di impresa.

Verso una platea più ristretta

Il ddl Concorrenza 2023 (articolo 28) ridisegna, restringendola, la platea delle società che potranno assumere la qualifica di start up innovativa.

Una novità viene apportata dall’emendamento dei relatori approvato dalla Camera nella seduta 27 novembre 2024.

Intervenendo sulla lettera f) dell’art. 25, D.L. n. 179/2012, con la disposizione, in particolare, viene specificato che per qualificarsi start up innovative le società non dovranno svolgere attività prevalente di agenzia e consulenza.
L’altra modifica invece è prevista dal testo originario del Ddl, che, con la nuova lettera a-bis) aggiunta al comma 2 dell’art. 25, D.L. n. 179/2012, stabilisce che potranno assumere lo status di start up innovative solo le società che rientrano nelle categorie di micro, piccole o medie imprese (MPMI) come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE.

Pertanto, in caso di approvazione definitiva della disposizione, non potranno più qualificarsi start up innovative le grandi imprese.

Si ricorda che ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE, la categoria delle micro, delle piccole imprese e delle medie imprese è costituita dalle imprese che hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

Quali requisiti previsti dal ddl originario sono stati eliminati dall’emendamento

L’emendamento dei relatori ha invece eliminato due requisiti previsti dalla versione originaria dell’articolo 28 del ddl.

Il primo requisito rimosso riguarda la soglia del capitale sociale. L’emendamento dei relatori ha infatti soppresso la disposizione del testo originario dell’articolo che richiedeva che, ai fini del mantenimento della qualifica di start-up innovativa, la società entro il secondo anno dall’iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese doveva disporre di un capitale sociale pari ad almeno 20.000 euro e impiegare almeno un dipendente.

Altro requisito previsto dal testo originario del ddl, rimosso dall’emendamento dei relatori, è quello relativo al punto 3, lettera h), dell’art. 25, c. 2, D.L. n. 179/2012, che richiedeva che la privativa industriale doveva essere effettivamente utilizzata dall’impresa per lo svolgimento della propria attività (e non solamente afferenti all’attività della stessa, come attualmente previsto).

Quali saranno le condizioni per mantenere lo status di start up innovativa alla fine del terzo anno

Altra rilevante novità apportata dall’emendamento dei relatori riguarda la durata dello status di start up innovativa.

Fermo restando che una società può assumere la qualifica di startup innovativa fino a un massimo di cinque anni dalla data di costituzione, con l’emendamento si introducono una serie le condizioni ai fini del mantenimento dell’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese alla fine del terzo anno.

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In particolare, con la correzione approvata, viene stabilito che la permanenza delle start up innovative nella sezione speciale del Registro delle imprese, dopo la conclusione del terzo anno è consentita fino a complessivi cinque anni dalla data di iscrizione nel Registro, in presenza di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) incremento al 25% della percentuale delle spese di ricerca e sviluppo;

b) stipula di almeno un contratto di sperimentazione con una Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 158, c. 2, lett. b), D.Lgs. n. 36/2023;
c) registrazione di un incremento dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica dell’impresa o comunque individuati alla voce A1 del conto economico, di cui all’articolo 2425 del codice civile o dell’occupazione, superiore al 50% dal secondo al terzo anno;

d) costituzione di riserva patrimoniale superiore a 50.000 euro, attraverso ottenimento di un finanziamento convertendo, o aumento di capitale a sovrapprezzo che porti ad una partecipazione che non va oltre quella di minoranza, da parte di investitore terzo professionale, un incubatore o acceleratore certificato, un investitore vigilato, un business angel ovvero attraverso equity crowfounding svolto tramite piattaforma autorizzata, e incremento al 20% della percentuale delle spese di ricerca e sviluppo;

e) ottenimento di almeno un brevetto.

Per le imprese che perderanno la qualifica di start up innovativa decorsi tre anni per mancanza di almeno uno dei nuovi requisiti di cui alle lettere da a) a e), l’emendamento prevede espressamente la possibilità di iscriversi, qualora abbiano i requisiti, nel Registro delle PMI Innovative.

Quali saranno le condizioni per mantenere lo status di start up innovativa fino a sette anni

L’emendamento se da un lato limita il mantenimento dello status di startup innovativa alla fine del terzo anno al rispetto dei nuovi requisiti di cui alle lettere da a) a e), dall’altro allunga la possibilità di qualificarsi come start up innovativa fino a sette anni (con l’opportunità di arrivare fino a nove anni).

Viene infatti previsto che il termine di cinque anni complessivi per la permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese può essere esteso per ulteriori periodi di 2 anni, fino a un massimo di quattro anni complessivi per il passaggio alla fase di “scaleup”, qualora intervenga almeno uno dei seguenti requisiti:

1) aumento di capitale a sovrapprezzo da parte di un OICR, di importo superiore a 1 milione di euro, per ciascun periodo di estensione;

2) incremento dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica dell’impresa o comunque individuati alla voce A1 del conto economico, di cui all’articolo 2425 del codice civile, superiore al 100% annuo.

Quali sono le modifiche previste per le start up già iscritte

L’emendamento ritocca anche l’articolo 29 del ddl, che fissa le disposizioni transitorie per le start-up innovative già iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese.

Con la modifica approvata, in particolare, si stabilisce che le start-up innovative già iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese alla data di entrata in vigore della legge hanno diritto a permanervi oltre il terzo anno a condizione che il raggiungimento dei nuovi requisiti di cui alle lettere da a) a e) avvenga:

– in caso di startup iscritte nel registro da oltre diciotto mesi, entro dodici mesi dalla scadenza dei tre anni;

– in caso di startup iscritte da meno di diciotto mesi, entro sei mesi dalla predetta scadenza.

Quali sono le modifiche previste per la disciplina delle detrazioni IRPEF

In particolare, con riferimento alla detrazione IRPEF “ordinaria” del 30%, di cui all’articolo 29, con la modifica approvata viene specificato che le agevolazioni sono concesse per un massimo di 5 anni dalla data di iscrizione della start-up innovativa nella sezione speciale del registro delle imprese.

Per quanto riguarda invece la detrazione IRPEF in “de minimis” di cui all’articolo 29 bis, l’emendamento prevede l’aumento della percentuale di agevolazione dal 50 al 65% a decorrere dal 1° gennaio 2025. Con un’ulteriore modifica viene precisato che il beneficio si applica solo fino al terzo anno di iscrizione della startup al registro.

Altra novità riguarda la data della quale scatta la detrazione: in caso di investimenti in convertendo, si potrà fruire dell’agevolazione da subito, ovvero la detrazione matura a far data dalla disposizione di bonificato alla start-up e non, come previsto attualmente, quando si verifica la conversione.

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Vengono ritoccate anche le cause di decadenza dal beneficio, con conseguente obbligo per il contribuente di restituire l’importo detratto, unitamente agli interessi legali. In particolare, l’emendamento, intervenendo sull’articolo 3 dell’articolo 29-bis, prevede che l’investitore non perderà la detrazione nei casi indipendenti dalla propria volontà.

In relazione alla detrazione IRPEF in “de minimis” si ricorda che la legge n. 162/2024 (in vigore dal 22 novembre 2024) si consente, per gli investimenti effettuati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, di trasformare, in caso di incapienza del contribuente, l’eccedenza non detraibile in un credito d’imposta da utilizzare in dichiarazione o da fruire in compensazione.

Per entrambe le agevolazioni viene poi disposto che non troveranno applicazione se l’investimento genera una partecipazione qualificata superiore al 25% del capitale sociale o dei diritti di governance, o se il contribuente è anche fornitore di servizi alla start up, direttamente, ovvero anche attraverso società controllata o collegata, per un fatturato superiore al 25% dell’investimento agevolabile.

Stop alla detrazione IRPEF per gli investimenti in PMI innovative

Secondo la modifica approvata, infatti, la detrazione sarà valida fino al 31 dicembre 2024.

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