Fino al 31 ottobre gli autotrasportatori potranno presentare la dichiarazione di rimborso per fruire del beneficio fiscale relativo ai consumi di gasolio commerciale effettuati tra il 1° luglio e il 30 settembre 2024
Autotrasportatori, in scadenza la richiesta di rimborso delle accise sul gasolio.
Il 25 settembre l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha pubblicato sul proprio sito un’informativa che riguarda la possibilità, per le imprese di autotrasporto, di ottenere un rimborso sui quantitativi di gasolio consumati nel terzo trimestre del 2024, ovvero nel periodo che va dal 1 luglio al 30 settembre 2024.
La data di scadenza fissata per inviare la domanda è il 31 ottobre 2024.
Rimborso sulle accise del gasolio: presentazione domanda in scadenza il 31 ottobre
È fissata al 31 ottobre la scadenza per richiedere il rimborso sui consumi di gasolio commerciale per autotrasportatori relativo al terzo trimestre dell’anno.
L’agevolazione è prevista dall’articolo 24-ter del Decreto Legislativo 504/95, il quale riconosce un rimborso sui costi sostenuti per l’acquisto di gasolio commerciale per le imprese che svolgano attività di trasporto di merci o persone.
Così come previsto per l’agevolazione del secondo trimestre del 2024, anche in questo caso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha fornito, tramite informativa, le indicazioni necessarie per effettuare la richiesta.
Rimborso sulle accise del gasolio: chi può fare domanda
Come si può leggere dall’ informativa n. 594955 pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, possono usufruire di tale beneficio fiscale:
- le attività di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, esercitate da:
- persone fisiche o giuridiche iscritte nell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
- persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell’elenco appositamente istituito;
- imprese stabilite in altri Stati membri dell’Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell’Unione europea per l’esercizio della professione di trasportatore di merci su strada;
- le attività di trasporto di persone svolte da:
- enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422, ed alle relative leggi regionali di attuazione;
- imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 285;
- imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al citato Decreto Legislativo n. 422 del 1997;
- imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009;
- l’attività di trasporto di persone effettuata da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.
Bisogna inoltre specificare che non possono essere oggetto di rimborso i consumi di gasolio effettuati da veicoli di categoria euro 4 o inferiore, i veicoli di massa complessiva inferiore a 7.5 tonnellate e i veicoli della categoria M1 (aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente).
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – informativa n. 594995
- Scarica l’informativa relativa alla richiesta di rimborso delle accise per gli autotrasportatori del terzo trimestre 2024
Rimborso sulle accise del gasolio: come fare domanda
La compilazione della dichiarazione volta ad ottenere il rimborso sul carburante per i consumi del terzo trimestre del 2024, potrà essere inviata sia in modalità telematica, sia in modalità cartacea.
Per chi sceglierà la procedura telematica, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha reso disponibile sul proprio sito un software, raggiungibile accedendo alla sezione (Accise – Prodotti energetici – Benefici per il gasolio da autotrazione – Benefici gasolio autotrazione 3° trimestre 2024).
Per chi invece non si avvarrà degli strumenti informatici, l’Agenzia specifica che in ogni caso la dichiarazione cartacea dovrà essere riprodotta e presentata anche in formato digitale, tramite l’utilizzo di apposito supporto (CD-rom, DVD, pen drive USB).
In ogni caso, le imprese di trasporto, per usufruire del beneficio fiscale, sono tenute a giustificare i propri consumi di gasolio tramite le relative fatture emesse dal fornitore.
Rimborso sulle accise del gasolio: importo rimborsabile
Proseguendo nella lettura dell’informativa sopracitata, è possibile notare come il benefico fiscale ammonti alla cifra di 214,18 euro per mille litri di gasolio commerciale. Stando alla Legge 26 luglio 2023, n. 95, tale beneficio risulta essere valido anche per i gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento utilizzati al posto del gasolio nei casi previsti dalla legge.
Le imprese beneficiarie dell’agevolazione potranno usufruirne, a loro scelta, o come compensazione tramite modello F24 indicando il codice tributo «6740», o richiedendo la restituzione in denaro.
Infine, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ricorda che i crediti riconosciuti relativamente ai consumi del secondo trimestre dell’anno 2024, potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2025.
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