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Sicurezza sul lavoro: posizione di garanzia del committente in caso di subappalto

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il committente, anche nel caso di subappalto, è titolare di una posizione di garanzia idonea a fondare la sua responsabilità per l’infortunio, sia per la scelta dell’impresa sia in caso di omesso controllo dell’adozione, da parte dell’appaltatore, delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro (Cassazione – sentenza 5 settembre 2024 n. 23843, sez. II civ.)

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Il caso

La vicenda trae le mosse dal ricorso per decreto ingiuntivo con il quale un ingegnere aveva preteso nei confronti di una società il pagamento della somma spettante a titolo di competenze professionali per i lavori di adeguamento dell’impianto di climatizzazione in un immobile di proprietà della stessa società. Quest’ultima si era opposta, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, dal momento che l’incarico era stato conferito da altra società, in qualità di ditta appaltatrice, nell’ambito dei lavori di realizzazione, ristrutturazione ed adeguamento di alcuni immobili; pertanto la società opponente sosteneva di essersi limitata alla nomina dell’ingegnere quale responsabile dei lavori e coordinatore della sicurezza.
L’opposizione veniva accolta sia dal Tribunale che dalla Corte d’appello territoriale, che ritenevano che la società ingiunta fosse estranea al contratto di prestazione professionale, che era stato concluso tra il professionista e la società appaltatrice e comprendeva anche i lavori di adattamento degli impianti di condizionamento, per i quali si era resa necessaria la nomina del responsabile della sicurezza da parte del committente, nella persona dell’ingegnere, ai sensi del DLgs n. 81 del 2008.
Avverso la sentenza della Corte d’appello il professionista ha proposto ricorso per cassazione.

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La decisione della Cassazione

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo condivisibile la ricostruzione della Corte d’appello, secondo cui la nomina del professionista da parte della società committente dei lavori appaltati soddisfaceva l’obbligo legislativo previsto dall’art. 17, DLgs n. 81 del 2008, ma non configurava un accordo contrattuale con il professionista. Tale convincimento veniva tratto sia dalla proposta tecnica che l’ingegnere aveva rivolto direttamente alla ditta appaltatrice, contenente la determinazione del compenso, sia dalla successiva comunicazione che la stessa ditta effettuava alla committente in ordine all’accordo raggiunto perché provvedesse alla nomina del responsabile dei lavori e della sicurezza. In tale prospettiva la lettera di incarico costituiva l’adempimento di un obbligo di legge da parte del committente, non delegabile all’appaltatore atteso che l’art.17, DLgs n. 81 del 2008, tra gli obblighi del datore di lavoro non delegabili, prevede la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, obbligo collegato alla qualifica di datore di lavoro che assume il committente e, conseguentemente, alla sua posizione di garanzia. Sul punto il Collegio non ha mancato di ricordare che la responsabilità dell’appaltatore non solo non esclude quella del committente, ma anzi quest’ultima è configurabile quando vi sia stata in concreto assunzione di una posizione di garanzia e comunque, qualora il lavoratore presti la propria attività in esecuzione di un contratto d’appalto.
Peraltro, in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il committente, anche nel caso di subappalto, è titolare di una posizione di garanzia idonea a fondare la sua responsabilità per l’infortunio, sia per la scelta dell’impresa sia in caso di omesso controllo dell’adozione, da parte dell’appaltatore, delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. In materia di infortuni sul lavoro, inoltre, in caso di lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto, sussiste la responsabilità del committente che, pur non ingerendosi nella esecuzione dei lavori, abbia omesso di verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione anche alla pericolosità dei lavori affidati, poiché l’obbligo di verifica di cui all’art.90, lett. a), del D. Lgs n.81 del 2008 non può risolversi nel solo controllo dell’iscrizione dell’appaltatore nel registro delle imprese, che integra un adempimento di carattere amministrativo.
I giudici di legittimità hanno, infine, chiarito che l’adempimento di un obbligo di legge da parte del committente non implica necessariamente la conclusione di un contratto d’opera con il professionista in quanto, sulla base dell’interpretazione del contratto concluso tra le società, nel caso in esame, la Corte d’appello aveva accertato che esso comprendeva anche le spese per la progettazione e l’adeguamento degli impianti di illuminazione e condizionamento, e, tra questi, anche degli impianti di sicurezza. I giudici di merito, dunque, oltre alla plausibile interpretazione dell’accordo quadro tra committente ed appaltatore, avevano valorizzato il contenuto dell’accordo concluso raggiunto tra la ditta appaltatrice ed il professionista in ordine al compenso, accordo al quale la committente era rimasta estranea, avendo conferito l’incarico all’ingegnere quale destinataria degli obblighi previsti dall’art.17, D. Lgs n.81 del 2008.

Di Chiara Ranaudo

Fonte normativa

  • Cassazione – sentenza 5 settembre 2024 n. 23843, sez. II civ.



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