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Scarica Sentenza CNF N.141-2024
L’avvocato impossibilitato che chiede il rinvio della mediazione non è inadempiente
L’avvocato che chiede il rinvio dell’incontro della procedura di mediazione perché impossibilito a presenziarvi non può essere considerato responsabile dal punto di vista disciplinare per non aver adempiuto al proprio mandato. Il legale ha debitamente richiesto in forma scritta il rinvio dell’incontro di mediazione, come emerso anche dagli atti del procedimento disciplinare avviato nei suoi confronti. Costui non può essere ritenuto responsabile della condotta della sua assistita, che ha tardato gli adempimenti amministrativi richiesti dalla procedura e che gli ha manifestato il venir meno del suo interesse a prendere parte all’incontro. Lo ha chiarito il Consiglio Nazionale Forense nella sentenza n. 141/2024.
Avvocato non si presenta in mediazione: esposto al Consiglio dell’ordine
Una donna presenta un esposto al Consiglio dell’Ordine di Bergamo, lamentando la condotta professionale di un avvocato iscritto. Nell’esposto la donna mette in evidenza la mancata partecipazione del legale all’incontro di mediazione in relazione al quale la stessa gli aveva conferito mandato. Circostanza che ha comportato la redazione del verbale negativo di mediazione. Il Consiglio distrettuale di disciplina accoglie le doglianze dell’assistita e condanna l’avvocato con la sanzione disciplinare della censura per non aver adempiuto il mandato in presenza di una non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi dell’assistita a causa della sua mancata partecipazione all’incontro di mediazione fissato per il giorno 2.11.2016 e per non aver informato la cliente della necessità di compiere determinati atti per non incorrere in prescrizioni, decadenze ed altri effetti negativi. L’avvocato non avrebbe inoltre informato la sua assistita della possibilità di prendere parte a quell’incontro da sola, personalmente, anche in assenza di un legale.
Avvocato non presenzia alla mediazione perché impossibilitato
L’avvocato impugna la decisione del Consiglio distrettuale di disciplina di fronte al CNF contestando l’incolpazione relativa al mancato adempimento del mandato. A tal fine il difensore produce la comunicazione con cui ha chiesto all’organismo di mediazione il rinvio dell’incontro a causa della sua impossibilità a presenziare nella data prestabilita, senza ricevere riscontro. La richiesta di rinvio formale presentata dall’avvocato alla Camera di Conciliazione è confermata anche dal verbale di mediazione. In esso si legge infatti che: “È presente richiesta di rinvio dell’incontro da parte dell’avv. ……, richiesta non accolta da parte istante”.
Non è inadempiente l’avvocato che chiede il rinvio della mediazione perché impossibilitato
Per il Consiglio Nazionale Forense, in relazione alla condotta dell’avvocato, non può parlarsi di una non scusabile e rilevante trascuratezza. Il legale, stante la sua impossibilità a partecipare all’incontro di mediazione, ha richiesto formalmente, anche in forma scritta, il rinvio dell’incontro di mediazione del 02.11.2016. Non si può addebitare all’avvocato la condotta della sua assistita, che ha adempiuto con ritardo agli oneri amministrativi della procedura. L’avvocato, per il CNF non è quindi responsabile dal punto di vista deontologico di inadempimento del proprio mandato professionale nei confronti dell’assistita.
Leggi anche: La deontologia dell’avvocato in mediazione
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