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Scarica Sentenza Tribunale di Arezzo n.746-2024
Spese del giudizio a carico dell’attore se non avvia la mediazione disposta dal giudice
Rimborso spese al convenuto se l’attore non avvia la mediazione
Se l’attore non esperisce la procedura di mediazione demandata dal giudice durante il giudizio, la causa è improcedibile e a questo consegue la condanna al pagamento delle spese di lite sostenute dal convenuto. Lo ha dichiarato il Tribunale di Arezzo nella sentenza n. 746/2024.
Inadempimento contrattuale
Un soggetto agisce in giudizio chiedendo di accertare l’inadempimento contrattuale del convenuto relativo ad alcuni contratti e di condannarlo al ristoro dei costi sostenuti per l’investimento discografico pari a Euro 130.000,000 e al risarcimento del danno per Euro 70.000,00 oltre interessi.
Il convenuto si costituisce, respinge le richieste attoree e propone domanda riconvenzionale in cui chiede il risarcimento dei danni morali e materiali subiti a causa degli inadempimenti di parte attrice e la condanna al pagamento delle spese processuali.
Mediazione disposta dal giudice
Il Giudice dispone che l’attore esperisca la procedura di mediazione entro 15 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. Nel corso della prima udienza, stante la rinuncia ai termini di cui all’art. 189 c.p.c, il giudice rimette la causa in decisione.
Mediazione non avviata: domanda improcedibile
Nel decidere la controversia il giudice rileva il mancato esperimento della mediazione da parte dell’attore, come disposto con ordinanza. L’autorità ricorda a questo proposito che il decreto legislativo n. 28/2010 all’art. 5 quater dispone che il mancato esperimento della mediazione disposta dal giudice determini l’improcedibilità della domanda giudiziale. Il Giudice nel caso di specie ha disposto con ordinanza che l’attore avviasse la mediazione concedendogli a tale fine i termini di legge. Paté attrice però non ha fornito prova alcuna dell’avvio della procedura di mediazione. Il Giudice quindi non può che dichiarare l’improcedibilità della domanda giudiziale con conseguente impossibilità di esaminare e decidere il merito della controversia.
Spese a carico dell’attore se non avvia la mediazione disposta dal giudice
Per quanto riguarda poi le spese del giudizio, il Giudice dichiara di condividere la tesi di quella giurisprudenza di merito che ritiene che non sussistano ragioni gravi ed eccezionali per giustificare la compensazione delle spese in casi come quello di specie. Parte attrice infatti ha avviato il giudizio, ma poi non ha compiuto le azioni necessarie e richieste dal giudice, come avviare la mediazione, per proseguire. La condotta di parte attrice è motivo sufficiente per non disporre la compensazione delle spese. In forza del criterio sancito dall’art. 91 c.p.c, conclude il tribunale, le spese devono essere poste a carico di parte attorea per aver intrapreso un’azione giudiziaria incompleta a causa della mancata ottemperanza della procedura di mediazione, costringendo parte convenuta a sostenere le spese legali collegate al giudizio.
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