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La riforma fiscale disposta dal D.Lgs 139/2024 è intervenuta anche sul Testo Unico 346/1990 (TUS) introducendo il principio di autoliquidazione per l’imposta sulle successioni, attualmente limitato alle sole imposte ipotecaria, catastale, di bollo ed alle tasse ipotecarie.
Imposta di successione: modalità di liquidazione attuali e scadenze
Attualmente l’imposta di successione viene liquidata dall’ufficio in base ai dati indicati nella dichiarazione di successione tenendo conto anche delle eventuali dichiarazioni sostitutive.
Il pagamento dell’imposta di successione deve essere effettuato entro 60 giorni dalla data in cui è stato notificato l’avviso di liquidazione dell’Agenzia delle Entrate (avviso che attualmente può avvenire anche a distanza di molto tempo, considerato il termine di 3 anni dalla registrazione della dichiarazione).
Scaduto il termine 60 giorni dalla data in cui è stato notificato l’avviso di liquidazione dell’Agenzia delle Entrate si rendono applicabili, oltre alle sanzioni, anche gli interessi di mora.
La situazione dal 1 gennaio 2025 sarà diversa.
L’autoliquidazione dell’imposta di successione
Dal 1 gennaio 2025, gli obbligati al pagamento invece dovranno autoliquidare:
- come attualmente, al momento dell’invio telematico della dichiarazione, le imposte ipocatastali, imposta di bollo e tasse ipotecarie;
- entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione stessa, l’imposta di successione, nella misura auto-calcolata in base alla dichiarazione di successione.
Si precisa che tale termine di 90 giorni può essere esteso fino a massimo un anno dalla data del decesso, essendo prevista la possibilità di pagamenti rateali per importi significativi.
La dilazione non è ammessa per importi inferiori a 1.000,00 euro.
Errori nell’autoliquidazione: notifiche e sanzioni previste
Se l’Agenzia delle Entrate riscontrasse errori nell’autoliquidazione, dovrà notificare entro 2 anni dall’invio della dichiarazione di successione, un avviso di liquidazione, che comporterà il pagamento entro 60 giorni della maggiore imposta principale pretesa dall’ufficio unitamente a una sanzione amministrativa (riducibile se il pagamento è tempestivo).
Il Decreto stabilisce, inoltre, un tasso d’interesse del 4,5% per le somme dovute dal contribuente a seguito di rettifiche e liquidazioni di maggior imposta.
È possibile presentare una dichiarazione integrativa a favore del dichiarante per correggere errori o omissioni, estendendo questa pratica anche all’imposta di bollo e all’imposta sostitutiva su operazioni di finanziamento a medio e lungo termine.
Importanti modifiche riguardano anche gli eredi giovani:
Le istituzioni finanziarie possono ora svincolare somme per eredi unici di età non superiore ai 26 anni, anche prima della presentazione della dichiarazione di successione, se presenti beni immobili nell’asse ereditario.
Quindi dal 1° gennaio 2025 nel (solo) caso in cui vi sia un unico erede di età non superiore ai 26 anni, sarà possibile richiedere uno svincolo anticipato, anche prima della presentazione della dichiarazione di successione. Lo svincolo però non sarà totale, ma dovrà limitarsi all’importo necessario per il pagamento delle imposte catastali, ipotecarie e di bollo (esclusa quindi l’imposta di successione ove dovuta in caso di eccedenza rispetto alla eventuale franchigia) dovute in ragione dell’acquisto a suo favore dei beni immobili ricevuti per successione al defunto.
Attualmente fino alla presentazione della dichiarazione di successione e al relativo pagamento delle imposte (imposte ipocatastali, imposta di bollo e tasse ipotecarie), nessun istituto bancario/postale è autorizzato a svincolare quanto depositato sui conti correnti del defunto.
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