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L’istante, azienda (ALFA), pone un quesito in merito all’applicazione dell’art. 26 DPR 633/72, nel contesto di una situazione di fallimento che coinvolge un’altra azienda, (BETA). ALFA ha un credito IVA nei confronti di BETA ma desidera rinunciare a causa della sua natura non recuperabile. A tal proposito, chiede chiarimenti all’Agenzia delle Entrate sulla possibilità di emettere una nota di variazione dell’IVA prima della conclusione del piano di distribuzione del fallimento.
Il parere dell’istante
L’azienda sostiene che una rinuncia unilaterale al credito dovrebbe essere trattata in modo simile ad altre situazioni che consentono la variazione dell’IVA, come la risoluzione o l’annullamento di un contratto, in cui il credito originale non può essere soddisfatto a causa dell’insolvenza del debitore.
Il parere delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate precisa che l’art. 26 DPR 633/72 consente la variazione dell’IVA solo in determinate condizioni, come la nullificazione totale o parziale di un’operazione o nei casi di mancato pagamento a causa di procedure di insolvenza.
Inoltre, la legge stabilisce che tali disposizioni si applicano solo alle procedure di insolvenza avviate dopo il 26 maggio 2021 e che per i casi precedenti, l’emissione di note di credito è regolata da regolamenti precedenti, che richiedono la conclusione del processo di insolvenza.
Una rinuncia unilaterale a un credito non equivale alle condizioni necessarie per la variazione dell’IVA, poiché non modifica la transazione economica originale o la base imponibile. L’aspetto finanziario della mancata ripresa del credito non è sufficiente per l’aggiustamento dell’IVA a meno che non sia collegato a un processo formale di insolvenza o a un’azione individuale di esecuzione non riuscita.
In conclusione, la richiesta da parte di ALFA di emettere una nota di variazione dell’IVA basata su una rinuncia unilaterale al credito non è supportata dal quadro normativo attuale, che richiede un riconoscimento più formale dell’insolvenza e la conclusione delle relative procedure prima che tali azioni possano essere intraprese.
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