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Le disposizioni del Salva Casa (D.L. 29
maggio 2024, n. 69, convertito con legge 24
luglio 2024, n. 105) attendono una traduzione operativa delle
norme, con il recepimento delle novità da parte di Comuni e
Regioni.
È adesso il turno della Regione Lazio che, con la Delibera
della Giunta Regionale del 3 ottobre 2024, n. 742, ha
fornito le Indicazioni operative per i procedimenti di accertamento
di compatibilità paesaggistica nell’ambito del procedimento per la
sanatoria nelle ipotesi di parziali difformità e di variazioni
essenziali, di cui all’art. 36-bis del d.P.R. n. 380/2001 (Testo
Unico Edilizia).
Accertamento di compatibilità paesaggistica: le previsioni del
Salva Casa
Tra le modifiche al Testo Unico Edilizia introdotte dal Salva
Casa ricordiamo:
- la disciplina sulle variazioni essenziali di cui all’art.
32; - la disciplina dell’accertamento di conformità di cui all’art.
36; - l’inserimento dell’art. 36-bis ha previsto il nuovo istituto
dell’accertamento di conformità nelle ipotesi di parziali
difformità e di variazioni essenziali.
In particolare, la disciplina dell’accertamento di conformità
nelle ipotesi di parziali difformità e di variazioni essenziali di
cui all’art. 36-bis prevede una specifica fase
endoprocedimentale volta all’accertamento di
compatibilità paesaggistica nel caso in cui le opere
oggetto di istanza ricadano in area sottoposta a vincolo
paesaggistico, disciplinata dai commi 4 e 5-bis dell’art.
36-bis del d.P.R. n. 380/2001 che prevedono:
“4. Qualora gli interventi di cui al comma 1 siano eseguiti
in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, il
dirigente o il responsabile dell’ufficio richiede all’autorità
preposta alla gestione del vincolo apposito parere vincolante in
merito all’accertamento della compatibilità paesaggistica
dell’intervento, anche in caso di lavori che abbiano determinato la
creazione di superfici utili o volumi ovvero l’aumento di quelli
legittimamente realizzati. L’autorità competente si
pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta
giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi
entro il termine perentorio di novanta giorni. Se i pareri non sono
resi entro i termini di cui al secondo periodo, si intende formato
il silenzio- assenso e il dirigente o responsabile dell’ufficio
provvede autonomamente. Le disposizioni del presente comma si
applicano anche nei casi in cui gli interventi di cui al comma 1
risultino incompatibili con il vincolo paesaggistico apposto in
data successiva alla loro realizzazione.
5-bis. Nelle ipotesi di cui al comma 4, qualora sia
accertata la compatibilità paesaggistica, si applica altresì una
sanzione determinata previa perizia di stima ed equivalente al
maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito
mediante la trasgressione; in caso di rigetto della domanda si
applica la sanzione demolitoria di cui all’articolo 167, comma 1,
del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”.
Rimane esclusa dall’applicazione della sanzione di cui all’art.
5-bis l’attività edilizia delle amministrazioni pubbliche di cui
all’articolo 1 del d.Lgs. n. 165/2001.
Infine, le disposizioni dei commi 4, 5, 5-bis e 6 dell’articolo
36-bis del d.P.R. n. 380/2001 si applicano anche agli interventi
realizzati entro l’11 maggio 2006 per i quali il titolo che ne ha
previsto la realizzazione è stato rilasciato dagli enti locali
senza previo accertamento della compatibilità paesaggistica,
esclusi gli interventi per i quali è stato conseguito un titolo
abilitativo in sanatoria, a qualsiasi titolo rilasciato o
assentito.
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