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Secondo quanto previsto dall’art. 16, comma 2 del D.L. n.
63/2013, il Bonus Mobili ed Elettrodomestici
consente di usufruire di una detrazione IRPEF del
50% sulle spese sostenute per l’acquisto di mobili e
grandi elettrodomestici, destinati a un immobile oggetto di
interventi di recupero edilizio per i quali si sta usufruendo della
detrazione prevista dall’art. 16-bis del TUIR (c.d. “Bonus
Casa“).
Bonus Mobili: agevolazione in scadenza
Un bonus particolarmente apprezzato, che però si avvia al
termine, dopo una progressiva riduzione del massimale di spesa
previsto per l’acquisto degli arredi: salvo eventuali proroghe
dell’ultimo minuto, esso scadrà il 31 dicembre
2024.
Cosa succede quindi in caso di acquisti effettuati nel 2024 ma
versando solo un acconto, con l’intenzione di saldare l’intero
importo nel 2025, con CILA ancora aperta?
A chiederlo a FiscoOggi è un contribuente che ha acquistato una
cucina versando un acconto nel 2024, con l’intenzione di
saldare la restante parte nel 2025. Da qui il dubbio se invece, per
utilizzare interamente il Bonus Mobili a disposizione, debba pagare
l’intera somma dovuta entro la fine dell’anno.
Sul punto, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito
che la scadenza attuale del Bonus Mobili è appunto il 31 dicembre
2024 e che per gli acquisti effettuati quest’anno la detrazione del
50% va calcolata su un importo massimo di 5.000 euro (quindi 2.500
euro).
Ne deriva che, salvo nuove eventuali proroghe, le spese
sostenute nel 2025 non potranno essere portate in detrazione.
Inoltre l’accesso al Bonus Mobili è consentito a condizione
che:
- la data di inizio dei lavori di
ristrutturazione preceda quella di acquisto dei
beni; - l’intervento sull’abitazione sia almeno riconducibile
alla manutenzione straordinaria, di cui
all’art. 3, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 380/2001 (Testo
Unico dell’Edilizia); - l’intervento di ristrutturazione sia iniziato al
massimo entro l’anno precedente a quello
in cui sostengono le spese; - l’acquisto dei beni sia tracciabile e quindi
effettuato tramite bonifico, carta di debito o credito. Non sono
ammissibili pagamenti effettuati con assegni bancari, contanti o
altri mezzi non tracciabili; - i beni acquistati siano nuovi e, nel caso
degli elettrodomestici, appartengano a classi energetiche
efficienti (classe A per i forni, E per le lavatrici, le
lavasciugatrici e le lavastoviglie, classe F per i frigoriferi e i
congelatori).
Spese ammissibili al Bonus Mobili 2024
Tra le spese ammissibili, rientrano quelle sostenute per letti,
armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini,
divani, poltrone, credenze nonché i materassi e gli apparecchi di
illuminazione in quanto costituiscono un necessario completamento
dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
Non rientrano in detrazione invece, gli acquisti di porte, di
pavimentazioni (per esempio il parquet), di tende e tendaggi,
oppure di altri complementi di arredo.
Per quanto riguarda gli elettrodomestici, dal 1° gennaio 2022
sono ammissibili solo le spese sostenute per l’acquisto di grandi
elettrodomestici delle tipologie dotate di etichetta
energetica di classe F o superiore (A per i forni), nel caso in cui
per quelle tipologie sia obbligatoria l’etichetta energetica.
L’acquisto di prodotti sprovvisti di etichetta energetica è
agevolabile solo se non è previsto l’obbligo di etichetta
energetica.
Nell’importo delle spese sostenute possono essere considerate
anche le spese di trasporto e di
montaggio dei beni acquistati, purché esse siano
state sostenute con le modalità di pagamento previste.
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La legge sul diritto d’autore art. 70 consente l’utilizzazione libera del materiale laddove ricorrano determinate condizioni: la citazione o riproduzione di brani o parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi qualora siano effettuati per uso di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica entro i limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera citata o riprodotta.
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