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La Camera di Commercio di Modena ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere della Commissione del Ministero del Lavoro per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro in merito a tre quesiti relativi alla corretta interpretazione della modifica all’art. 26 del D. Lgs. 81/08 introdotta dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215 (di conversione del Decreto-Legge 21 ottobre 2021, n. 146).
La figura del preposto
Anzitutto, è stato chiesto se in un’attività in appalto sia obbligatorio che ci sia sempre un preposto. A titolo esemplificativo, se sia obbligatoria la figura del preposto anche quando l’attività è svolta da due lavoratori, che non esercitano una funzione di vigilanza e coordinamento l’uno nei confronti dell’altro, in quanto ognuno si occupa autonomamente della propria parte di competenza.
Inoltre, è stato domandato se in un’attività in appalto, il preposto debba essere individuato tra i lavoratori fisicamente presenti presso il committente, o possa essere il responsabile della commessa (ad es. il project manager), che non si reca presso il cliente.
Infine, la Camera di Commercio di Modena ha chiesto se in un’attività in appalto svolta da un unico lavoratore, debba essere individuato un preposto.
I chiarimenti del Ministero del Lavoro
Con l’interpello n. 4 del 30 settembre 2024, la Commissione del Ministero del Lavoro ha risposto che “in considerazione della peculiarità e dell’importanza del ruolo del preposto attribuita dalla normativa vigente, è da considerarsi sempre obbligatorio che i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori indichino al datore di lavoro committente il personale che svolge detta funzione e l’individuazione del preposto dev’essere effettuata tenendo in considerazione che tale ruolo debba essere rivestito solo dal personale che possa effettivamente adempiere alle funzioni e agli obblighi ad esso attribuiti, condizione che non sembra potersi rinvenire se il responsabile della commessa (ad es. il project manager), non si reca presso il luogo delle attività”.
La Commissione evidenzia, infine, che “proprio in considerazione del ruolo, il legislatore, in alcuni casi, ha previsto che talune attività vengano eseguite solo sotto la diretta sorveglianza del preposto come, ad esempio, in materia di ponteggi”.
La Commissione ritiene che, con riferimento al primo e al terzo quesito, debba ribadirsi quanto già rappresentato con l’interpello n. 5 del 1° dicembre 2023, in particolare, “dal combinato disposto della citata normativa, sembrerebbe emergere la volontà del legislatore di rafforzare il ruolo del preposto, quale figura di garanzia e che sussista sempre l’obbligo di una sua individuazione.
Dovrebbe ritenersi, pertanto, che la coincidenza della figura del preposto con quella del datore di lavoro vada considerata solo come extrema ratio – a seguito dell’analisi e della valutazione dell’assetto aziendale, in considerazione della modesta complessità organizzativa dell’attività lavorativa – laddove il datore di lavoro sovraintenda direttamente a detta attività, esercitando i relativi poteri gerarchico – funzionali.
Inoltre, non potendo un lavoratore essere il preposto di sé stesso, nel caso di un’impresa con un solo lavoratore le funzioni di preposto saranno svolte necessariamente dal datore di lavoro”.
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