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La Camera dei deputati, nella seduta del 3.10.2024, ha approvato in via definitiva il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del D.L. 9.08.2024, n. 113 (decreto Omnibus), recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi e interventi di carattere economico. In sede di conversione è stato inserito l’art. 2-bis che prevede l’attribuzione ai lavoratori dipendenti di un’indennità c.d. “Bonus Natale”.
L’indennità ammonta a 100 euro e spetta al verificarsi congiuntamente di alcune condizioni. Innanzitutto, si precisa che il beneficio è destinato esclusivamente ai dipendenti con reddito fino a 28.000 euro annui (escluso il reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze); i potenziali beneficiari sono individuati tra i lavoratori con coniuge non legalmente ed effettivamente separato e almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 12, c. 2 Tuir (fiscalmente a carico). Il bonus spetta anche ai nuclei monogenitoriali, ma solo se l’altro genitore è mancante o non ha riconosciuto il figlio.
Come ulteriore requisito la norma prevede che il lavoratore abbia capienza fiscale, vale a dire che l’imposta lorda determinata sui redditi di cui all’art. 49 del Tuir, con esclusione di quelli indicati nel medesimo art. al c. 2, lett. a), percepiti dal lavoratore, sia di importo superiore a quello della detrazione per lavoro dipendente (art. 13, c. 1 del Tuir).
Il bonus non concorre alla formazione del reddito complessivo del lavoratore e deve essere rapportato al periodo di lavoro; pertanto, l’importo effettivamente spettante dipende dai mesi di lavoro effettivamente svolti nel corso dell’anno (ad esempio, in presenza dei requisiti, un lavoratore assunto il 1.07.2024 avrà diritto alla metà dell’importo).
Il bonus non è automatico, ma il lavoratore che rispetta le condizioni indicate è tenuto a presentare una domanda al proprio datore di lavoro, indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli. Il datore di lavoro, in sede di conguaglio, verificherà la presenza dei requisiti richiesti e dovrà recuperare l’importo erogato nel caso in cui esso risultasse non spettante. Il datore compensa il credito maturato per effetto dell’attribuzione del bonus con le imposte e i contributi dovuti, a partire dal giorno successivo all’erogazione in busta paga.
Si richiama l’attenzione sul carattere temporaneo del bonus in esame, poiché la norma ne prevede il riconoscimento per il solo 2024, in attesa dell’istituzione del regime fiscale sostitutivo previsto dalla legge delega per la riforma fiscale (art. 5, c. 1, lett. a), n. 2.4, L. 111/2023), che prevede l’introduzione di un’imposta agevolata sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali, da applicare sulle retribuzioni corrisposte a titolo di straordinario oltre una determinata soglia e sui redditi di lavoro dipendente (art. 49 Tuir) riferibili alla tredicesima mensilità.
Infine, fermo restando il rispetto dei requisiti richiesti, i lavoratori che non riceveranno il bonus dal proprio sostituto d’imposta ovvero nei casi in cui quest’ultimo non assoggetti a ritenute le remunerazioni corrisposte, avranno la possibilità di vedersi riconoscere l’importo nella propria dichiarazione dei redditi (o di restituirlo qualora esso risulti non spettante o spettante in misura ridotta).
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