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Con riferimento all’istituto del Concordato Preventivo Biennale (“CPB”) per il biennio 2024/2025, il tool agevola l’individuazione del regime di tassazione più favorevole tra: la tassazione ordinaria (assenza di adesione al CPB) la tassazione in base al reddito concordato con applicazione dell’imposta sostitutiva sul maggior reddito concordarario rispetto a quello che si andrà a dichiarare sul 2023 (introdotto dal cd. “decreto correttivo”, Dlgs 108/2024).
Videocorso del: 08 ottobre 2023 alle 10.00 – 13.00 (Durata 3 hh) Cod. 225568 Accreditato ODCEC Patti (Me) – (crediti n 3) Solo partecipazione Live Relatori: Luciano De Angelis Istruzioni per la visione della Videoconferenza: Il giorno stesso della Videoconferenza, 2h e 1h prima dell’inizio programmato verrà inviata e-mail contenente il link per la visione della diretta, servirà premere il bottone blu “partecipa al webinar” (nell’e-mail) qualche minuto prima dell’inizio. Si invita a monitorare sempre anche le cartelle di Posta Indesiderata e Spam, consigliamo inoltre di controllare i filtri antispam o della posta indesiderata per l’e-mail di invito (inviata da customercaregotowebinar.com).
Sono state pubblicate dall’Ispettorato nazionale del Lavoro le prime FAQ sulla patente a crediti, il nuovo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, che mira a selezionare i soggetti che potranno lavorare nell’ambito dei cantieri, disciplinato dall’art. 27 del DLgs. 81/2008 e dal DM 132/2024 del Ministero del Lavoro. Diversi i temi approfonditi dall’INL, che si è soffermato soprattutto sui requisiti di rilascio della patente. 1) La circ. n. 4/2024 stabilisce la possibilità di trasmettere, in una prima fase, una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti per il rilascio della patente e che la trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data.
Il DM 03/10/2024 del Viceministro dell’Economia, diffuso il 04/10/2024 del Dipartimento delle Finanze, ha apportato modifiche al Codice di condotta per i contribuenti aderenti al regime di adempimento collaborativo. In particolare, il decreto interviene al fine di risolvere una delle criticità che erano state immediatamente evidenziate a seguito della pubblicazione del DM 29 aprile 2024 in riferimento alla firma del Codice.
C’è tempo fino al prossimo 15/10/2024 per presentare le domande di contributo per l’ammodernamento, la ristrutturazione e la manutenzione degli impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale. Con avviso pubblico del 3 giugno 2024 il Ministero del Turismo ha emanato un bando avente l’obiettivo di sostenere interventi finalizzati alla promozione dell’attrattività turistica e all’incentivazione dei flussi turistici nei luoghi montani al fine della fruizione della montagna per tutto l’anno e nei comprensori sciistici, mediante la realizzazione di interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione degli impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale.
Con un comunicato stampa del 03/10/2024, il CNDCEC invoca una proroga della scadenza del 31 ottobre per l’adesione al concordato preventivo biennale. Secondo il Presidente del CNDCEC Elbano de Nuccio, le apprezzate modifiche normative al nuovo istituto, promosse anche dal Consiglio Nazionale sono state emanate solo ad agosto inoltrato e la circolare n. 18/E dell’Agenzia delle Entrate è stata diramata il 17 settembre.
In tema di Iva, l’imposta erroneamente corrisposta in relazione ad un’operazione non imponibile non può essere portata in detrazione dal cessionario né tanto meno può applicarsi il più attenuato regime sanzionatorio, di cui al nuovo art. 6, co. 6 del D.lgs 471/97, come modificato dall’art. 1, co. 935, L. n. 205-2017, soprattutto nel caso di applicazione fraudolenta dell’imposta di registro. Lo ha stabilito la Cassazione, con l’ordinanza 25192 del 19 settembre 2024, con cui ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate.
In attuazione di quanto previsto dal Decreto Adempimenti, l’Agenzia ha recentemente provveduto: ad approvare i contenuti e le modalità della delega (nonché un fac simile di modello) che consentirà ai contribuenti di delegare gli intermediari al contestuale utilizzo di uno/più servizi online: dell’Agenzia delle entrate: nel cui ambito è stata accorpata la possibilità di delegare sia i servizi del cassetto fiscale, che quelli alla fatturazione elettronica e dei dati Isa precalcolati e di Agenzia delle entrate-Riscossione. Con apposito Avviso pubblicato sui siti delle due Agenzie sarà comunicata l’attivazione della procedura telematica per la trasmissione dei dati.
Con avviso pubblicato sul sito della Direzione generale Biblioteche e diritto d’autore del Ministero della Cultura, sono state rese note le date per richiedere il tax credit librerie. La domanda per il riconoscimento del credito di imposta in conformità al decreto interministeriale n. 215 del 23/04/2018, riferita all’anno 2023, potrà essere presentata dalle ore 12:00 del 16 settembre 2024 fino alle ore 12:00 del 31 ottobre 2024, esclusivamente mediante il portale https://taxcreditlibrerie.cultura.gov.it/sportello-domande/.
Entro il 22/10/2024 organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni, singole o in partenariato tra loro, possono presentare domanda per l’accesso ai contributi del fondo del Codice del terzo settore per le attività di interesse generale per iniziative e progetti di rilevanza nazionale. A disposizione . 22.770.000; il finanziamento per ciascuna iniziativa/progetto non può essere inferiore a . 250.000 né superiore a . 600.000.
Il CNDCEC ha reso noto di aver sottoscritto con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano un protocollo d’intesa, al fine di definire uno schema unitario di Modello organizzativo per le Associazioni e le Società sportive affiliate, inteso quale sistema strutturato e organico di prevenzione, dissuasione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati mediante l’individuazione di attività sensibili e dei principi di comportamento che devono essere rispettati dai destinatari dello stesso; individuare uno schema semplificato di Modello di prevenzione degli abusi e delle violenze in ambito sportivo, a beneficio degli enti sportivi di minori dimensioni, con riferimento ai quali, in ragione delle ridotte strutture organizzative e dell’esiguità delle risorse disponibili, risultano del tutto evidenti le difficoltà di adeguamento alle normative in esame. L’accordo fa seguito a quelli siglati dal CONI con le Procure della Repubblica presso i Tribunali di diverse province d’Italia a tutela dei tesserati vittime di violenza.
Con il principio di diritto n. 3 del 03/10/2024, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sugli obblighi di comunicazione e scambio di informazioni dei gestori di piattaforme digitali, fornendo alcuni chiarimenti circa l’interpretazione delle definizioni di piattaforma e di venditore. La direttiva 2021/514/Ue (DAC 7) ha dettato una serie di criteri al fine di contrastare i fenomeni di erosione della base imponibile facilitati dalla digitalizzazione dell’economia, estesi anche alle giurisdizioni extra-Ue partecipanti in ragione di un modello di norme (c.d.
Con la risposta a interpello n. 191 del 03/10/2024, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che sono ammissibili all’Art bonus ex art. 1 comma 1 del DL n. 83/2014 le erogazioni liberali destinate al sostegno della fondazione istante relativamente alle sole attività riconducibili in astratto alle categorie previste dal DM 27/07/2017, essendo invece escluse le somme destinate al sostegno delle attività di formazione che, seppur correlate ad attività spettacolistiche, non integrano i requisiti richiesti dalla richiamata normativa. Nel caso di specie, secondo quanto affermato dall’istante, le attività spettacolistiche, finanziate dal FUS, sarebbero svolte con l’apporto di studenti ed ex studenti provenienti dalle scuole di Alta formazione gestite dalla fondazione medesima e, pertanto, le attività spettacolistiche e la formazione risulterebbero inscindibilmente legate, anche sotto il profilo dell’ammissibilità al beneficio fiscale in parola.
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