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Il legislatore italiano, come noto, riconosce una detrazione dl 19% sugli interessi pagati per il mutuo stipulato ai fini dell’acquisto dell’abitazione principale. Ossia la casa in cui il contribuente risiede e dimora. La detrazione si applica su una spesa annua massima di 4.000 euro da ripartire tra i cointestari del mutuo (tranne il caso in cui uno dei cointestari è a carico dell’altro). Un caso particolare è quello del c.d. mutuo misto.
Ossia l’ipotesi in cui il contribuente accende un solo mutuo destinato sia all’acquisto dell’ abitazione principale sia per ristrutturarla.
A volte può accadere che il contratto non specifica l’importo del mutuo destinato all’acquisto. Il dubbio che sorge in tale ipotesi è se il contribuente può comunque usufruire della detrazione mutuo abitazione principale, e per quale importo. La questione l’ha chiarita dall’Agenzia Entrate in diversi documenti di prassi e di recente sulla sua rubrica ufficiale online.
Cosa fare nel mutuo misto
Proprio sulla rivista ufficiale online dell’Agenzia Entrate, è indicato che in mancanza di una precisa indicazione nel contratto di mutuo, è possibile utilizzare altri documenti. Come il contratto di compravendita dell’immobile o eventuali comunicazioni fornite dalla banca. Ciò per dimostrare quale parte del finanziamento si è destinata all’acquisto della casa.
Tuttavia, se questi documenti non risultano sufficienti, il contribuente ha la possibilità di produrre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Questo strumento, regolato dall’articolo 47 del DPR n. 445/2000, permette di attestare in modo ufficiale quale porzione del mutuo è stata utilizzata per l’acquisto e quale per la ristrutturazione. La dichiarazione dovrà essere presentata con la massima attenzione, poiché la responsabilità della veridicità delle informazioni fornite ricade sul contribuente stesso.
Ricordiamo che prima casa e abitazione principale a volte non sono la stessa cosa.
Condizioni per accedere alla detrazione mutuo
Oltre a presentare la documentazione corretta, è necessario rispettare una serie di condizioni per poter beneficiare della detrazione sugli interessi passivi del mutuo.
Tra queste, oltre al requisito della residenza nell’abitazione principale, vi è la necessità che il mutuo sia stato stipulato in stretta relazione all’acquisto dell’immobile. Ciò significa che il finanziamento deve essere stato finalizzato entro un tempo ragionevole dall’acquisto della casa. Solitamente entro un anno.
Inoltre, è importante che il mutuo sia intestato alla stessa persona che ha acquisito la proprietà dell’immobile. Qualora il mutuo fosse cointestato, la detrazione spetta proporzionalmente in base alle quote di titolarità. Solo in casi specifici, come già accennato, è possibile attribuire la detrazione all’altro cointestatario se quest’ultimo ha fiscalmente a carico l’altro cointestatario. Si pensi al caso in cui il mutuo e la casa sono cointestati tra marito e mogli e quest’ultima è a carico del marito. In tale situazione la detrazione della spesa può essere interamente in capo al marito.
Riassumendo…
- La detrazione mutuo prima casa copre il 19% degli interessi, fino a 4.000 euro.
- L’immobile deve essere l’abitazione principale del contribuente per accedere alla detrazione.
- La detrazione si divide tra i cointestatari del mutuo, salvo specifiche eccezioni.
- Per i mutui misti, una dichiarazione sostitutiva può chiarire la quota destinata all’acquisto.
- Il chiarimento sulla detrazione mutuo misto è sulla rivista ufficiale online dell’Agenzia Entrate.
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